TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-01-21, n. 201900298

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-01-21, n. 201900298
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201900298
Data del deposito : 21 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2019

N. 00298/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01989/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2017, proposto da
E S G, rappresentata e difesa dagli avvocati E M, E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nel loro studio presso la sede della Gilda - Unams in Napoli, via Toledo, n. 201;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza del Tribunale di Napoli - sezione lavoro - n. 10416/2015, resa nel giudizio Rg. n. 8851/2014, emessa il 21.12.2015, depositata in data 22.12.2015 e notificata in data 22.2.2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente E S G, docente in stato di quiescenza dall’1.9.2015, ha chiesto l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli – sezione lavoro - n. 10416/2015, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

- previo riconoscimento del diritto della ricorrente “ ai fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio maturata quale docente di scuola materna dal 1982/83 al 1990/91 ” e del diritto della medesima a vedersi computare “ ai medesimi fini, il servizio prestato come docente di scuola elementare negli anni scolastici dal 1991/92 al 2006/2007 ” -, è stato condannato alla ricostruzione della carriera con il computo delle predette anzianità e al pagamento “ delle maturate differenze di trattamento economico pari ad € 19.412,17, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ”.

La ricorrente ha chiesto anche la condanna del Ministero resistente al pagamento di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta , con funzione sostitutiva dell’ente in caso di perdurante inadempienza, nonché la vittoria delle spese inerenti il presente giudizio, con attribuzione ai difensori.

All’udienza camerale del 16 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con la sintesi richiesta dall’art. 3, comma 2 c.p.a., il Collegio osserva quanto segue.

Sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso in esame nei termini di seguito precisati e, in particolare:

– sussiste la legittimazione passiva dell’intimato Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

- la sentenza eseguenda, munita di formula esecutiva il 25 gennaio 2016, è stata notificata al Ministero intimato in data 22.2.2016 ed è passata in giudicato come risulta da certificazione della Cancelleria rilasciata dal Tribunale di Napoli il 31.3.2017;

- è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della ripetuta sentenza ex art. 14 del D.L. 669/1996;

- il Ministero intimato non ha dimostrato l’adempimento e, anzi, non si è costituito in giudizio;

Va dunque dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità di servizio maturata dalla ricorrente quale docente di scuola materna negli anni scolastici dal 1982/83 al 1990/91 e il computo, ai medesimi fini, del servizio prestato come docente di scuola elementare negli anni scolastici dal 1991/92 al 2006/2010, oltre al pagamento delle maturate differenze di trattamento economico pari ad € 19.412,17, nonché interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, con esclusione delle spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari, non essendo essi ricorrenti nel presente giudizio.

Deve essere accolta, anche alla luce della novella legislativa di cui alla legge n. 208/2015, la domanda circa la corresponsione della penalità di mora.

La lett. a), comma 781, dell’art. 1 della richiamata legge n. 208/2015 ha aggiunto all’art. 114 c.p.a. il seguente periodo: « nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali».

Premesso che secondo l’espressa previsione legislativa non può considerarsi manifestamente iniqua un’ astreinte se è stabilita in misura pari agli interessi legali, nel caso di specie non si ravvisano ulteriori ragioni di iniquità ostative alla sua applicazione.

La quantificazione della relativa penalità di mora deve, pertanto, essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, con riferimento al tasso legale di interesse.

L’ astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege , stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che rappresenta coazione indiretta all’adempimento.

Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’ astreinte , la novella introdotta dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento previsto nella sentenza di ottemperanza.

Quanto al termine finale dell’ astreinte , in conformità con l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente si ritiene che essa sia dovuta fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta.

Va infine nominato, come richiesto, il commissario ad acta , nella persona di un funzionario della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero intimato, individuato dal Direttore Generale;
il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il compenso del commissario per lo svolgimento dell’incarico sostitutivo, nel caso in cui esso si renda necessario, verrà liquidato, ove venga attestato dal Direttore generale lo svolgimento dell’incarico al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, a carico dell’amministrazione, con separato decreto presidenziale, a seguito della presentazione, entro il termine di cui all’art. 71 D.P.R. n. 115/2002, di apposita istanza e documentazione delle spese eventualmente sostenute.

Le spese inerenti il presente giudizio vanno liquidate, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, secondo il principio di soccombenza, in misura che tiene conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni trattate.

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