TAR Venezia, sez. I, sentenza 2016-10-20, n. 201601160

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2016-10-20, n. 201601160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201601160
Data del deposito : 20 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2016

N. 01160/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00671/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2015, proposto da:
A.C.L.I. Coop. Societa' Cooperativa O.N.U.L.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G N C.F. NRDGCM78H09L736U, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via delle Felci 70;

contro

Azienda Ulss N. 13 Mirano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G F C.F. FRTGPL50H15D325D, S M C.F. MRTSFN60T27L736F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G F in Venezia-Mestre, via Einaudi, 15;

per l’accertamento del credito spettante alla parte ricorrente, per l'esecuzione dei servizi diurni rivolti a disabili della Asl intimata, cosi come da delibera n. 169/2010 e, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento prot. 10967 dell'11.2.2015 ad oggetto il diniego ISTAT delle condizioni economiche della convenzione per l'organizzazione e gestione di servizi diurni rivolti a disabili della ASL 13, nonchè del provvedimento prot. n. 30196 del 10.4.2015, a conferma del precedete provvedimento;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ulss N. 13 Mirano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La A.C.L.I. Coop. ricorrente è stata affidataria dell’incarico di organizzazione e gestione di servizi diurni rivolti a disabili della Azienda U.L.S.S. n. 13 per il periodo di tre anni in forza di delibera del direttore generale della predetta U.L.S.S. n. 166 dell’8 marzo 2010;
incarico prorogato con successive delibere fino al 30 giugno 2014.

Con il presente gravame la ricorrente chiede l’accertamento del credito, ad essa spettante per l’esecuzione dei servizi resi, derivante dall’adeguamento ISTAT del canone complessivo annuo come previsto dall’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, adeguamento a più riprese chiesto dall’aggiudicataria del servizio e riconosciuto, secondo la ricorrente, solo in parte dall’amministrazione.

In particolare, la ricorrente lamenta che, seppure la U.L.S.S. n. 13, con nota del 10 settembre 2014, aveva manifestato la disponibilità a riconoscere gli adeguamenti dei canoni spettanti per gli anni 2011, 2012 e 2013, per un totale dovuto pari a complessivi € 71.744,50, permaneva una divergenza sulle modalità di calcolo di tali aggiornamenti che gli uffici della ricorrente avevano quantificato in complessivi € 161.142,35, somma sulla quale andrebbero ora conteggiati gli interessi moratori ex art. 4 del D.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza del termine per il pagamento.

Si è costituita l’Azienda U.L.S.S. 13 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In particolare, con la memoria conclusiva, l’amministrazione ha eccepito l’infondatezza della pretesa della cooperativa di vedersi riconosciuta la revisione prezzi, dovendosi tener conto della normativa intervenuta in corso di rapporto (art. 15, comma 13, D.L. n. 95 del 6 luglio 2012) che aveva imposto alle Aziende Sanitarie la riduzione del 5% degli importi e delle connesse prestazioni relative a contratti in essere. D’altro canto, la stessa A.C.L.I. Coop, nel riscontrare la nota dell’Azienda U.L.S.S. del 6 settembre 2012 con la quale si era segnalata la necessità di adeguare il contratto alla suddetta sopravvenienza normativa, aveva individuato nel mancato adeguamento ISTAT un fattore che aveva già apportato una riduzione dei costi, in tal modo rinunciando implicitamente, secondo la tesi della resistente, al predetto adeguamento.

In ogni caso, la pretesa avanzata con il presente ricorso non avrebbe potuto trovare accoglimento dovendosi ritenere equiparabile, il mancato adeguamento ISTAT, al taglio del 5% richiesto dalla normativa nazionale.

All’udienza del 28 settembre 2016, all’esito della discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Infatti, per effetto dell’entrata in vigore, in corso di rapporto, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito dalla L. n. 135/2012) che aveva imposto una revisione delle condizioni contrattuali vigenti, ogni pretesa della ricorrente relativa al contratto in essere avrebbe dovuto essere preceduta da una rinegoziazione sulle condizioni economiche del servizio in oggetto, come imposta al settore sanitario dall’art. 15, comma 13 del detto D.L. .

In tal senso la nota dell’Azienda U.L.S.S. n.13 del 6 settembre 2012 con la quale si invitava la ACLI – Coop. a “ formulare apposita proposta economica che contempli una riduzione del costo della retta giornaliera di ciascun utente.. ” .

Tale proposta veniva peraltro formulata da parte dell’odierna ricorrente con nota dell’ 11 settembre 2012, nella quale, a fronte del taglio dei costi imposto dalla normativa nazionale, al fine di mantenere inalterata la qualità del servizio prestato, si prevedeva una riduzione di quest’ultimo in termini quantitativi, ovvero di ore lavorative del personale impiegato, ma senza riduzione del compenso per le prestazioni eseguite, e ciò sulla base della premessa per cui “ non procedendo all’applicazione dell’adeguamento ISTAT alle convenzioni in essere già si è provveduto ad apportare un importante risparmio ”.

Tuttavia, le trattative intercorse tra le parti non hanno portato ad un accordo sulla rideterminazione delle condizioni contrattuali ed in particolare del compenso da corrispondere all’ACLI, la quale ultima, per suo conto, ha costantemente insistito nel pretendere l’adeguamento ISTAT calcolato sul canone annuale come originariamente pattuito.

Alla luce di quanto appena esposto è evidente che, una volta conclusasi negativamente la fase concertativa (protrattasi oltre la scadenza del contratto così da escludere la possibilità del recesso dell’amministrazione), la pretesa della ricorrente come pure oggi avanzata non può trovare accoglimento, non potendo prescindersi dalla necessità di adempiere in un modo o nell’altro alla decurtazione del canone annuale imposta dal D.L. 95/2012.

Né appare del tutto pertinente il richiamo effettuato dalla ricorrente all’art. 115 del D.lgs. 163/2006 in tema di adeguamenti dei prezzi, nonché all’art. 9 del del capitolato speciale, contenente la clausola di revisione periodica dei prezzi, sia perché l’amministrazione ha tempestivamente proceduto ad istruire e concludere il procedimento di revisione dei prezzi, riconoscendo a tale titolo un credito di € 71.744,50 in favore dell’ACLI (vedi nota del 19 settembre 2014), sia perché il meccanismo di revisione in questione deve necessariamente essere armonizzato con norme speciali, quali l’art. 15, comma 13 del D.L. n. 95/2012 che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, impongono una riduzione degli importi dei contratti in essere sulla base di diversi parametri specificamente stabiliti.

Per tali ragioni, in conclusione, poichè le differenze di prezzo quantificate dalla ricorrente con riferimento ad ogni anno di servizio verrebbero comunque ampiamente assorbite dall’applicazione da parte dell’amministrazione delle riduzioni, imposte per legge, degli importi contrattuali, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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