TAR Milano, sez. IV, sentenza 2019-07-29, n. 201901751

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2019-07-29, n. 201901751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901751
Data del deposito : 29 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2019

N. 01751/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00412/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da
Aero Club Milano - Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L G e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Sky Services S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, n. 1424 in data 23.6.2017, notificata con formula esecutiva ad ENAC in data 28.9.2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2019 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

- la ricorrente chiede la condanna di ENAC a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, nella parte in cui condanna l’Ente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, imponendo il pagamento dell’importo pari a € 6.136,00, oltre a rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo, con la nomina, all’occorrenza, di un commissario ad acta , e con la fissazione di un’ astreinte o penalità di mora, per ogni giorno di ritardo nel versamento di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 114, comma 3, lett. e),c.p.a.;

- la sentenza in questione è passata in giudicato e, dopo l’apposizione della formula esecutiva in data 6.9.2018, è stata notificata sia a mezzo PEC (in data 25.9.2018: v. doc. 3 di parte ricorrente), sia a mezzo del servizio postale (in data 25.9.2018: v. doc. 1 di parte ricorrente);

- ciononostante la sentenza non risulta tuttora eseguita in parte qua ;

Ritenuto:

- che, pertanto, il ricorso va senz’altro accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente, e assegnandogli un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per il pagamento:

1) delle somme tutte indicate nel provvedimento giudiziale di cui si chiede l’ottemperanza, quali sopra esposte, dedotti gli importi che fossero stati comunque versati, fermo restando che i conteggi degli interessi legali e di mora, prodotti dal creditore, non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e alle ulteriori disposizioni di legge applicabili, tra cui il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti;

3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1;

- che, nel caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, debba sin d’ora essere nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o suo delegato: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Ente per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo, quindi, ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato;

- che, quanto alla richiesta di fissazione di una “ astreinte ”, nella fattispecie sussistono i presupposti per riconoscere alla parte ricorrente la penalità in discorso, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza, e con termine finale, viceversa, individuato nel momento in cui l’Amministrazione intimata eseguirà il pagamento imposto dalla sentenza, ovvero, pur non avendo adempiuto, non disporrà comunque più del potere, perché effettivamente trasferito al commissario ad acta (C.d.S., Sez. IV, n. 5014/2015;
conf. C.d.S., Sez. III, n. 4711/2014;
C.d.S., Sez. V, n. 2547/2012);

- che la misura dell’ astreinte va calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale delle somme liquidate, che può essere fissata nel saggio d’interesse legale vigente in ciascun giorno di ritardo del pagamento: limite considerato “non manifestamente iniquo” dal disposto dell’art. 114 c.p.a.;

- che infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Ente resistente va condannato al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo;

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