TAR Milano, sez. IV, sentenza 2019-07-29, n. 201901751

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2019-07-29, n. 201901751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901751
Data del deposito : 29 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2019

N. 01751/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00412/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 412 del 2019, proposto da
Aero Club Milano - Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L G e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



nei confronti

Sky Services S.p.A., non costituita in giudizio;



per l'ottemperanza

alla sentenza T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, n. 1424 in data 23.6.2017, notificata con formula esecutiva ad ENAC in data 28.9.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2019 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- la ricorrente chiede la condanna di ENAC a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, nella parte in cui condanna l’Ente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, imponendo il pagamento dell’importo pari a € 6.136,00, oltre a rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo, con la nomina, all’occorrenza, di un commissario ad acta , e con la fissazione di un’ astreinte o penalità di mora, per ogni giorno di ritardo nel versamento di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 114, comma 3, lett. e),c.p.a.;

- la

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