TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-11-06, n. 201201873

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-11-06, n. 201201873
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201873
Data del deposito : 6 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00944/2011 REG.RIC.

N. 01873/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00944/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 944 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Medica Sud s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. F L, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro

Azienda Mobilità e Trasporti Bari (AMTAB), rappresentata e difesa dall’avv. V A P, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

Comune di Bari;

nei confronti di

F L;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento prot. n. 5338 del 7 aprile 2011, ricevuto tramite fax il 10 aprile 2011, emesso dal Direttore Generale Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi dell’Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A., ing. Nunzio Lozito, con il quale si comunicava che “il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/2/2011, ha revocato/annullato la gara” d’appalto per l’affidamento dell’incarico di medico competente ed accertamenti sanitari personale dipendente per il periodo 2011-2013, pubblicata con il bando GURI n. 6 del 14 gennaio 2011;

- del verbale di Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Mobilità e Trasporti Bari s.p.a. del 21 febbraio 2011, della successiva determinazione assunta dal C.d.A. nella seduta del 2 marzo 2011;

- della nota provvedimentale prot. n. 5354 dell’11 aprile 2011;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quello gravato, ancorché non conosciuto;

nonché per il risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in virtù dei provvedimenti impugnati;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° luglio 2011, per l’annullamento:

- della nota provvedimentale a firma del responsabile del procedimento avente ad oggetto “Annullamento della gara medico competente ed accertamenti sanitari, consiglio di amministrazione, seduta del 21.2.2011 disponente l’annullamento della gara pubblicata relativa all’affidamento dell’incarico di medico competente ed accertamenti sanitari pubblicato sulla GURI n. 6 del 14.1.2011 e l’indizione di una nuova procedura concorsuale con redazione degli atti”;

- della nota prot. n. 5058 del 6.4.2011 dell’AMTAB s.p.a. avente ad oggetto “Nomina della commissione per la procedura di gara medico competente ed accertamenti sanitari. Determinazioni. Estratto verbale C.d.A. del 21.2.2011” emessa al fine di dare seguito agli adempimenti deliberati dal C.d.A. nella seduta del 21.2.2011;

- nonché del verbale del C.d.A. del 21.2.2011 riportato per estratto nella stessa nota prot. n. 5058 del 6.4.2011, nella parte in cui si delibera:

1) di revocare la procedura di gara “medico competente ed accertamenti sanitari”, incaricando l’ufficio contratti a comunicare la volontà aziendale alla ditta partecipante;

2) di riportare nel prossimo consiglio la nomina del medico competente;

3) di dare mandato all’Ufficio contratti ed appalti di predisporre gli atti per l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento degli accertamenti sanitari secondo il protocollo sanitario che dovrà essere redatto con urgenza dal medico competente immediatamente dopo la nomina;

- di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quelli impugnati anche se non conosciuti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Mobilità e Trasporti Bari (AMTAB);

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza depositata in data 19 settembre 2012, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 per le parti i difensori avv.ti F L e M d S, su delega dell’avv. V A P;

Rilevato che la società ricorrente con nota depositata in data 19 settembre 2012 ha dichiarato di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito, essendosi aggiudicata una nuova gara per lo stesso servizio indetta dall’AMTAB;

Ritenuto che ciò determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura, della peculiarità e dell’esito della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;

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