TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2020-12-05, n. 202002319
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 05/12/2020
N. 02319/2020 REG.PROV.CAU.
N. 04283/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4283 del 2020, proposto da
N L, A D S, F I, C S, A M, S M, L V, rappresentati e difesi dall'avvocato C M, col quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Cervantes, 55/27, presso lo studio dell’avvocato L S, pec: catello.miranda@forotorre.it;
contro
A.O.R.N. “
Sant’Anna e S S
” di Caserta, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato C D B, con domicilio digitale: affarilegali2@ospedalecasertapec.it;
e con l'intervento di
ad opponendum
:
Giuseppe Buonanno, Angelo Stornaiuolo, Giovanni Miele, Marilina Sferragatta, Addolorata Nespoli, Antonietta Cirillo, Simona Presutti, Patrizia Piccirillo, Guido Genghi, Anna Maria Di Dato, Giuseppe Arini, Clemente Pascarella, Alessandro Caruso, Luigi Scola, Luisa Salvatore, Raffaela Vinciguerra, Vincenzo Annunziata, Rosanna Luongo, Antonino Moscato, Nicola D'Uonno, Antonietta De Lucia, Carmela Marcone, Tiziana Arpante, Debora Feola, Rosa Della Ventura, Luigi Di Martino, Michelangelo Di Buono, Lucia Carfora, Francesco Bencivenga, Anna Maria Papa, Amedeo Pagano, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Cundari, con domicilio digitale: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione n. 240 del 25.9.2020 del Direttore Generale dell’A.O.R.N. “ Sant’Anna e S S ” di Caserta con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli e esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 60 operatori socio sanitari, cat. BS, pubblicata nel BURC n. 195 del 12.10.2020 e nella Gazzetta Ufficiale - Sezione Concorsi del 6.11.2020;
nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a veder utilizzata, per scorrimento, la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 60 posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario, cat. BS, approvata con deliberazione n. 960 del 22.11.2019 del Direttore Generale dell’A.O.R.N. “ A. Cardarelli ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.O.R.N. “ Sant'Anna e Sebastiano ” di Caserta;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di intervento ad opponendum dei soggetti specificati in epigrafe;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l’art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 e l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n 137;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi i difensori delle parti nella camera di consiglio del 4 dicembre 2020, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi delle richiamate previsioni in materia di emergenza covid-19, relatore il dott. P R, come da verbale;
Considerato che l’assunto dei ricorrenti, circa l’applicabilità al caso di specie del principio generale sul prioritario utilizzo delle preesistenti graduatorie, anche di altre Aziende sanitarie, non sembra tenere nel debito conto la specialità della procedura concorsuale in discussione – la quale, oltre a prevedere una riserva del 10% dei posti per il personale interno, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001, è stata indetta anche per la “ valorizzazione delle esperienze professionali maturate nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile in somministrazione ”, ai sensi dell’art. 2, comma 5 bis, del D.L.19.05.2020 n. 34, come integrato dalla legge di conversione n. 77 del 17.7.2020;
Ritenuto, comunque, che la questione controversa necessita di essere approfondita nella più appropriata sede di merito, unitamente ai profili sollevati in rito (in particolare, circa l’ammissibilità dell’intervento dei soggetti individuati in epigrafe);
Rilevato, peraltro, che nell’attuale, eccezionale emergenza legata alla diffusione del Covid appare prevalente l’interesse pubblico a garantire una rapida provvista del personale occorrente per le esigenze dell’Azienda sanitaria;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’istanza cautelare, non sussistendo i presupposti previsti dall’art. 55 c.p.a., e di poter compensare le spese della presente fase di giudizio in relazione alla novità ed opinabilità della questione controversa;