TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202402627

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202402627
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402627
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 02627/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00964/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 964 del 2023, proposto da
Acquaenna S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G M e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Agenzia Regionale Protezione Ambiente (“A.R.P.A. - Sicilia”), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Villarosa, non costituito in giudizio;

nei confronti

Assemblea Territoriale Idrica di Enna, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza del Sindaco di Villarosa n. 7 in data 24 marzo 2023 e degli ulteriori atti indicati in ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Arpa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato: a) l’ordinanza del Sindaco di Villarosa n. 7 in data 24 marzo 2023, adottata ex art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché ex artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 167/2000, con cui, in relazione alla nota di

ARPA

Sicilia sub b), inerente ad un accertamento su “ scarico di refluo urbano non depurato in Contrada San Rocco, agro di Villarosa ”, è stato ordinato alla ricorrente e all’Assemblea Territoriale Idrica di Enna “ di mettere in atto le misure tese a far cessare il fenomeno della fuoriuscita del refluo entro trenta giorni ”, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto agli interventi sostitutivi in danno, con successivo recupero delle somme anticipate;
b) la nota n. 14735 in data 21 marzo 2023, con cui

ARPA

Sicilia - in relazione ad un campione di acqua, denominato CP3, prelevato il 6 febbraio 2023 nei pressi dell’impianto di depurazione di Contrada San Rocco - ha comunicato che: - in base ai valori dei parametri determinati il campione risultava “ derivante da uno scarico su suolo di acque reflue urbane non depurate ”;
- erano stati riscontrati superamenti dei limiti previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006 per i parametri COD, Azoto Ammoniacale e Tensioattivi;
- ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, la ricorrente e l’Assemblea Territoriale Idrica di Enna erano tenute a “ mettere immediatamente in atto le misure tese a far cessare il fenomeno della fuoriuscita del refluo ” e a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;
- ai sensi della medesima norma, il Sindaco era tenuto disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale avrebbe provveduto in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle somme anticipate;
- sarebbe stata informata la Procura della Repubblica di Enna “ per i fatti di rilevanza penale ”;
c) ove occorra, il verbale di campionamento in data 6 febbraio 2023.

Nel ricorso, premessa una ricostruzione del quadro normativo e delle vicende relative al servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di Enna, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 6 febbraio 2023

ARPA

Sicilia ha effettuato, senza la partecipazione del gestore del servizio, alcuni campionamenti istantanei di acqua nel Comune di Villarosa, sui quali sono stati determinati, in un laboratorio di Ragusa, i parametri fissati dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006;
b) con nota in data 21 marzo 2023

ARPA

Sicilia ha comunicato che un campione di acqua prelevato nei pressi dell’impianto di depurazione di Contrada San Rocco “ da uno scarico su suolo di acque reflue urbane non depurate ” superava i limiti previsti dalla tabella 3 per i parametri COD, Azoto Ammoniacale e Tensioattivi e ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, la ricorrente e l’Assemblea Territoriale Idrica fossero tenute a “ mettere immediatamente in atto le misure tese a far cessare il fenomeno della fuoriuscita del refluo ” e a ripristinare lo stato dei luoghi, invitando il Sindaco a disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere;
c) con ordinanza n. 7 in data 24 marzo 2023 il Sindaco, anche ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000, ha ordinato alla ricorrente e all’Assemblea Territoriale Idrica di Enna “ di mettere in atto le misure tese a far cessare il fenomeno della fuoriuscita del refluo entro 30 giorni ”, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza si sarebbe provveduto agli interventi sostitutivi in danno, con successivo recupero delle somme anticipate.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) non sussiste alcuna violazione dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, posto che la norma si riferisce all’abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché all’immissione degli stessi nelle acque superficiali e sotterrane;
b) la nota di

ARPA

Sicilia e il provvedimento del Comune si riferiscono ad uno “ scarico di refluo urbano non depurato ” e ciò trova conferma nei valori assunti da

ARPA

Sicilia quali limiti normativi, tipici degli scarichi di acque reflue, nel verbale di campionamento, in cui si attesta trattarsi di scarichi di acque reflue, nonché nel certificato di analisi del laboratorio di Ragusa, in cui si qualifica il campione “acqua - refluo di depurazione”;
c) ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera ff , del decreto legislativo n. 152/2006, lo scarico è tale quando esiste un sistema stabile di collettamento e vi è continuità tra il ciclo di produzione che genera il refluo ed il corpo ricettore;
d) mentre lo scarico avviene, quindi, senza soluzione di continuità tra il momento della produzione del refluo ed il suo sversamento, i rifiuti allo stato liquido sono le acque reflue di cui il detentore si disfa, senza versamento diretto nei corpi ricettori, ma avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o, comunque, senza canalizzazione, sicché la disciplina sui rifiuti differisce da quella sugli scarichi, come peraltro espressamente sancito dall’art. 185, comma 2, lettera a , del decreto legislativo n. 152/2006;
e) ad ogni buon conto, in base all’art.

1.1 dell’allegato 5 alla parte III del citato decreto legislativo, “ gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2 ”, con la precisazione che solo “ nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali ” devono essere rispettati, altresì, “ i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni ”;
f)

ARPA

Sicilia ha qualificato il campione come “acque reflue urbane”, sicché parametri e limiti da applicare sono quelli di cui alla tabella 1 (concernente lo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), non quelli di cui alla tabella 3 (“acque reflue industriali”), non avendo l’Amministrazione accertato la presenza di scarichi industriali;
g)

ARPA

Sicilia ha, pertanto, stabilito di sua iniziativa parametri e limiti di concentrazione, mentre, come risulta dall’art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006, solo la Regione può stabilire limiti diversi da quelli indicati dal legislatore nazionale;
h) inoltre,

ARPA

Sicilia ha classificato lo scarico come effettuato sia su suolo che in corpo d’acqua, come risulta dalla nota in data 21 marzo 2023 (“ scarico su suolo di acqua reflue urbane non depurate ”) e dall’applicazione dei valori di cui alla tabella 3, nonché dal verbale di campionamento (in cui si fa riferimento, invece, allo scarico in corpo d’acqua, il Torrente Vanelle);
i) l’Amministrazione ha, poi, adottato un metodo di campionamento istantaneo, ma in base al citato allegato 5 e come risulta anche dai protocolli operativi di campionamento approvati con decreto del Direttore Generale di

ARPA

Sicilia n. 683 in data 24 dicembre 2018 n. 683, il campionamento istantaneo non è ammesso come metodo di prelievo dei campioni, a meno che non vi sia una specifica motivazione espressa nel verbale di campionamento e tale metodo sia finalizzato ad ottenere un campione più adatto a rappresentare lo scarico o sia determinato dal particolare tipo di accertamento;
l) a parte il fatto che nel verbale non si rinviene alcuna motivazione sul punto, nella specie non sussistevano, comunque, i presupposti per il campionamento istantaneo, in quanto tale campionamento: - non consente di cogliere la naturale variabilità delle acque reflue urbane nell’arco della giornata;
- non risulta idoneo perché lo scarico di cui si tratta non è effimero o discontinuo;
- non risulta idoneo in ragione del tipo di accertamento effettuato e dell’insussistenza di ragioni di emergenza;
m) l’ordine impartito è, comunque, del tutto irragionevole e inattuabile dal punto di vista tecnico, posto che sarebbe necessario inibire l’uso della fognatura alla popolazione residente nell’area di interesse, ciò che esula dai poteri del gestore del servizio idrico integrato e anche dell’Assemblea Territoriale Idrica;
n) la problematica potrà semmai trovare soluzione, a fronte dell’indispensabile finanziamento, con la realizzazione di opere di completamento del sistema fognario e depurativo, che consentiranno il trasferimento dei reflui provenienti dall’area in questione all’impianto di depurazione comunale (opere - proposte dalla ricorrente - inserite dall’Assemblea Territoriale Idrica nel piano degli interventi già approvato e di cui è prevista la realizzazione nell’anno 2024, che, comunque dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stessa Autorità d’Ambito);
o) un’eventuale anticipazione di tali lavori non dipende dal gestore del servizio idrico integrato, bensì da determinazioni dell’Assemblea dei Sindaci quale organo deliberante dell’Assemblea Territoriale Idrica, la quale valuta le priorità sulla base delle urgenze di tutti i territori amministrati;
p) deve aggiungersi che la responsabilità di cui all’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 non è oggettiva, dovendo essere individuato il responsabile delle violazioni, salva la responsabilità in solido del proprietario o del titolare di diritti qualificati sull’area, a condizione che l’abbandono o il deposito o l’immissione dei rifiuti sia a questi imputabile a titolo di dolo o colpa (anche in attuazione del principio comunitario “chi inquina paga”);
q) al riguardo, va ribadito che lo scarico di acque non depurate è imputabile all’assenza di opere che consentano il trasferimento dei reflui provenienti dall’area all’impianto di depurazione comunale (opere di cui la ricorrente ha da tempo proposto la realizzazione);
r) inoltre, l’Amministrazione non ha garantito il contraddittorio contemplato dal citato art. 192 e anche l’ordinanza sindacale è stata adottata in violazione delle garanzie partecipative, le quali non potevano essere eluse, non sussistendo le speciali ragioni di impedimento indicate dall’art. 7 della legge n. 241/1990;
s) oltre a ciò, non sussistevano, ad ogni buon conto, i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, in particolare: - l’impossibilità di differire l’intervento per la ragionevole previsione di un danno imminente;
- l’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo imminente con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento;
- l’indicazione del limite temporale di efficacia dello strumento extra ordinem ;
t) nello specifico, la situazione di pericolo effettivo deve essere accertata attraverso un’adeguata istruttoria e sul punto l’Amministrazione è tenuta a rendere congrua motivazione, mentre il Sindaco si è limitato a richiamare la nota di

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