TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-10-25, n. 202102225

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-10-25, n. 202102225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202102225
Data del deposito : 25 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2021

N. 02225/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00446/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 446 del 2017, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv. L L e E D R, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Garibaldi, 103;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. L A F, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Velia, 96, presso l’Avv. Antonio Scuderi;



per l’accertamento

del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni, in forma specifica, a seguito del silenzio – rigetto, serbato dal Comune di -OMISSIS- sulla domanda d’accertamento di conformità del -OMISSIS-, per abusi minori sul fabbricato alla località -OMISSIS-;

e per la condanna

del Comune di -OMISSIS- al risarcimento dei danni, subiti per il ritardato rilascio del permesso di costruire in sanatoria, nella misura che sarà liquidata in sede giudiziaria, oltre interessi e rivalutazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2021, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;




FATTO

Il ricorrente, proprietario di un’area nel Comune di -OMISSIS-, località -OMISSIS-, compresa nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (zona 2), su cui è stata assentita la realizzazione di un modesto fabbricato, in virtù di permesso di costruire n. -OMISSIS-/2006 e successiva DIA in variante n. -OMISSIS-; premesso che, nel corso dei lavori, erano state realizzate lievi difformità esterne ed opere interne, diverse da quelle autorizzate; che il Comune di -OMISSIS-, con provvedimento n. -OMISSIS-, ha sanzionato le modeste opere abusive e trasmesso la pratica alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, per i successivi adempimenti; che gli agenti della locale Stazione dei Carabinieri, in prosieguo, in data -OMISSIS-, hanno provveduto al sequestro del cantiere; che il ricorrente, in data -OMISSIS-, ha tempestivamente presentato istanza d’accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 d. P. R. 380/2001, cui aveva diritto, per opere interne ed esterne (queste ultime già oggetto di sanatoria paesaggistica, rilasciata con provvedimento n. -OMISSIS-); tanto premesso, il ricorrente lamentava che il procedimento di sanatoria era stato, tuttavia, caratterizzato da un iter assai laborioso: in particolare, che, con ricorso innanzi al Tribunale (R. G. n. -OMISSIS-), aveva impugnato il silenzio – rigetto sulla istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d. P. R. 380/2001; che il T.A.R., con ordinanza n. -OMISSIS- aveva ordinato alla P. A. di provvedere al riesame, alla luce dei motivi di ricorso; che, alla luce della perdurante inerzia, aveva chiesto la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 21, co. 14, l. 1034/1971; che il T.A.R., con ordinanza n. -OMISSIS-, aveva assegnato un ulteriore termine di trenta giorni per provvedere, nominando in caso di perdurante inottemperanza il dirigente del Provveditorato OO. PP. di Salerno o altro funzionario (del medesimo Ufficio), quale commissario ad acta per la sostituzione dell’autorità amministrativa inadempiente; che, decorso tale ulteriore termine (di trenta giorni), assegnato dal T.A.R., con atto del -OMISSIS-, aveva chiesto al dirigente del Provveditorato OO. PP. di Salerno la designazione del commissario ad acta; che il nominato commissario ad acta, in data -OMISSIS-, aveva rilasciato parere favorevole alla sanatoria; che il Comune di -OMISSIS-, s’era “arbitrariamente sottratto al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, costringendolo, prima, a diffidare nuovamente la P. A. a concludere il procedimento, e, poi, a chiedere al T. A. R. l’adozione d’ulteriori provvedimenti; che il T.A.R., con ordinanza n. -OMISSIS-, aveva quindi ordinato al commissario ad acta di concludere il procedimento; che il commissario, con successivo atto del -OMISSIS-, aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria; che il Tribunale di Vallo della Lucania, a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con provvedimento del -OMISSIS-, aveva disposto il dissequestro delle opere; che il T. A. R., infine, con sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, aveva accolto il ricorso; sicché osservava che “a seguito del grave comportamento d’accertata violazione dell’obbligo di concludere il procedimento di sanatoria, cui aveva diritto, protrattosi per circa tre anni, non aveva potuto utilizzare il bene, ed il fabbricato ed i muri di contenimento avevano riportato rilevanti danni, per la mancata esecuzione di opere di completamento ed attività manutentiva, in costanza di sequestro penale, rimosso solo in esito al rilascio del titolo in sanatoria”; e proponeva azione di risarcimento danni, per il ritardato rilascio del permesso di costruire in sanatoria, fondato sui seguenti motivi:

- I) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 E 2 BIS L. 241/1990 IN RELAZIONE ART. 36 D. P. R. 380/2001 E ART. 30 C.P.A.)

- A) SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO RIGETTO:

- 1.1 Il ricorrente “ha sicuramente diritto al risarcimento danni per il ritardo della P. A.”; questo Tribunale (Sezione I), con recente decisione n. -OMISSIS-, in un caso analogo, ha statuito che il risarcimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e, quindi, deve essere subordinato alla dimostrazione: - che l’aspirazione al provvedimento sia destinata ad esito favorevole; - che la responsabilità del ritardo e l’inosservanza delle cadenze procedimentali è imputabile a colpa o dolo dell’Amministrazione; - che il danno è conseguenza del ritardo dell’Amministrazione; - della prova del danno”; nella specie, “sussistono sicuramente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per danno”;

- 1.2 La violazione dell’obbligo a provvedere, per un ritardo di oltre tre anni, è stata accertata, prima, ribadita, poi, dal T. A. R., in plurime occasioni: - con ordinanza n. -OMISSIS- di riesame, alla luce dei motivi di ricorso; - con ordinanza n. -OMISSIS-, a seguito di inerzia della P.A., che ha assegnato un ulteriore termine di trenta giorni per provvedere, nominando in caso di perdurante inottemperanza il dirigente del Provveditorato OO. PP. di Salerno o altro funzionario (del medesimo Ufficio), quale commissario ad acta per la sostituzione dell’Autorità amministrativa inadempiente; - con ordinanza n. -OMISSIS-, che ha ordinato al commissario ad acta di concludere il procedimento; - con sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso; l’Amministrazione Comunale, pertanto, come ha accertato dal T. A. R., “ha tenuto negli anni un comportamento ostruzionistico d’inerzia colpevole, che integra sicuramente un comportamento illecito, sussistendo i presupposti costitutivi dell’art. 2043 c. c., ivi compreso, l’elemento psicologico, ascrivibile quantomeno alla fattispecie della “colpa” (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, n. -OMISSIS-)”;

- 1.3 Il danno, ancora, “è ingiusto perché l’inerzia e il ritardo hanno pregiudicato un interesse sostanziale d’effettiva pertinenza del privato, connesso alla manutenzione del bene, al completamento dei lavori ed alla successiva utilizzazione del cespite (T. A. R. Campania – Salerno n. -OMISSIS-)”;

- 1.4 Quanto al nesso di causalità, il danno subito dal ricorrente “è conseguenza diretta ed immediata dei provvedimenti di diniego del Comune di -OMISSIS- e dei successivi comportamenti, diretti a sottrarsi alla definizione della istanza di sanatoria, comportamenti antigiuridici, dichiarati illegittimi con sentenza del T.A.R., passata in giudicato”;

- B) SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO:

- 2.1 I danni, anzitutto, erano costituiti “dalle spese necessarie per la rimozione delle terre franate ed il ripristino dei muri di sostegno e delle gabbionature sottostanti; il cedimento del muro, delle gabbionature e la frana del terreno, infatti, è dipeso dalla mancata manutenzione per circa tre anni delle opere di irregimentazione per il deflusso a valle delle acque meteoriche; il costo per la rimozione dei detriti e la ricostruzione delle gabbionature e dei muri preesistenti, secondo il prezzario della Regione Campania del 2011, ammonta ad € 44.046,00, che deve essere integralmente risarcito (cfr. perizia tecnica di parte che si versa in atti); tale somma, aggiornata al novembre 2016 (data di passaggio in giudicato della sentenza del TAR), è pari a € 45.977,86”;

- 2.2 Il ricorrente, ancora, “ha diritto al risarcimento dei danni subiti dal manufatto per l’omessa manutenzione, durante il tempo del sequestro; i costi di manutenzione (D) sono stati calcolati sulla base della seguente formula matematica convenzionale: D= a x d x C x S dove: - a = coefficiente incrementativo del costo di costruzione per adeguarlo ai costi di ripristino e o manutenzione; - d = deprezzamento percentuale dell’edificio nel tempo (rispetto al costo di costruzione incrementato degli oneri accessori) = ((A+20) x (A+20)/140-2, 86)/100 = anni di vita dell’edificio; - C = costo di costruzione incrementato degli oneri accessori; - S = Superficie dell’immobile”; e “il costo della manutenzione straordinaria è notevolmente superiore (60/70%) a quello della costruzione ex novo (dove l’allestimento di un cantiere e l’acquisto di grossi quantitativi

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi