TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-06-28, n. 202303889
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Pubblicato il 28/06/2023
N. 03889/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03697/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3697 del 2022, proposto da
Farmacia dr. Sergio Barca, Farmacia Sant’Anna della Dott.ssa Borrelli Franca, Farmacia dr. Elio Fresa, Farmacie Foglia S.r.l., Farmacia Del Prete S.n.c., rappresentati e difesi dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del Sindaco, legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Coletta n. 12;
nei confronti
Regione Campania, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, e Maria Concetta Romano, non costituiti in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Zoff, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Farmacia Iodice della Dottoressa Iodice Chiara Maria Rosaria S.a.s. e Farmacia Bruno Martino delle Dottoresse A e Patrizia Bruno S.n.c., rappresentate e difese dagli avvocati Eduardo Romano e Alessandro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della Deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 110 del 30 maggio 2022 e degli atti alla stessa allegati (relazione illustrativa, A.1-Tavola distribuzione Farmacie, A.2-Tavola analisi spostamenti Farmacie, B-Tavola Sezioni Censuarie, C-Tavola pianta organica, C.01/C.22-n. 27 Tavole di dettaglio di ciascuna Sede farmaceutica, D-Elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche, E-Elenco strade per Sede Farmaceutica) pubblicata all'Albo Pretorio Comunale l'1 giugno 2022;
2) della Deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 146 del 19 luglio 2022 e degli atti alla stessa allegati (relazione illustrativa, A.1-Tavola distribuzione Farmacie, A.2-Tavola analisi spostamenti Farmacie, B-Tavola Sezioni Censuarie, C-Tavola pianta organica, C.01/C.22-n. 27 Tavole di dettaglio di ciascuna Sede farmaceutica, D-Elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche, E-Elenco strade per Sede Farmaceutica) pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 20 luglio 2022;
3) nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla procedura in oggetto ed in particolare – ove e per quanto occorra – della nota del Comune di Caserta prot. 64054 del 6/6/2022 menzionata nella delibera di G.C. 146/2022 ed alla stessa non allegata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , della Azienda Sanitaria Locale Caserta, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, della Farmacia Iodice della Dottoressa Iodice Chiara Maria Rosaria S.a.s. e della Farmacia Bruno Martino delle Dottoresse A e Patrizia Bruno S.n.c., in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. I titolari delle farmacie ricorrenti impugnano, unitamente agli atti allegati, le deliberazioni della Giunta Comunale di Caserta n. 110 del 30 maggio 2022, pubblicata all’Albo Pretorio Comunale l’1 giugno 2022, e n. 146 del 19 luglio 2022, pubblicata all’Albo Pretorio Comunale il 20 luglio 2022, aventi ad oggetto la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche comunali per l’anno 2022.
I.1. Premettono, in fatto, che:
a) il Comune di Caserta revisionava la pianta organica delle farmacie con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 46 del 13 aprile 2016, istituendo, in aggiunta alle preesistenti, tre nuove sedi (nn. 21, 22 e 23), da assegnare a seguito del concorso straordinario, bandito dalla Regione Campania in attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012 conv. con l. n. 27/2012;
b) nonostante l’assenza di apprezzabili mutamenti delle condizioni del territorio, della dislocazione degli agglomerati urbani, del numero degli abitanti e della distribuzione della popolazione sul territorio, il medesimo Comune procedeva alla modifica della predettata pianta organica, dapprima, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28 dicembre 2018, annullata dal T.A.R. Campania di Napoli con le sentenze n. 6196/2019 e n. 220/2020, poi, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 24 luglio 2020, anch’essa annullata dal T.A.R. Campania con sentenze n. 5691/2021 e 5693/2021 nonché, da ultimo, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 30 maggio 2022, confermata con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 19 luglio 2022, quivi gravate;
c) gli atti impugnati, oltre a sopprimere una delle tre nuove sedi farmaceutiche da assegnare all’esito della procedura concorsuale, ormai in fase di epilogo, hanno modificato la localizzazione delle restanti due nuove sedi e riconformato la fisionomia di quelle preesistenti, in titolarità dei ricorrenti.
II. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per mancata integrazione del contraddittorio e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso. Con proprio atto di costituzione, l’Ordine professionale dei farmacisti e l’Azienda sanitaria di Caserta hanno, invece, insistito per l’accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati. Hanno interposto interventum ad opponendum la Farmacia Iodice della Dottoressa Iodice Chiara Maria Rosaria S.a.s. e la Farmacia Bruno Martino delle Dottoresse A e Patrizia Bruno S.n.c..
III. A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono, in particolare, i motivi di diritto seguenti.
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 475/1968 E DELL’ARTICOLO 11 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 27/2012;VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000;ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO, VIZIO DI ISTRUTTORIA, IRRAZIONALITÀ, ILLOGICITÀ
1.1) IN ORDINE ALLA DELIBERA N. 110/2022 del 30.05.2022:
a) il Comune di Caserta ha omesso di chiedere il preventivo parere all’Ordine provinciale dei Farmacisti e all’A.S.L. Caserta, provvedendo a dare incarico al Dirigente del S.U.A.P. di trasmettere loro la Delibera n. 110 del 30.05.2022, solo ex post , una volta già approvata ed immediatamente esecutiva. Irrilevante è la circostanza che la nota di trasmissione del 6.06.2022 prot. n. 64054 rechi, poi, la precisazione che la Giunta Comunale avrebbe proceduto all’adozione del provvedimento deliberativo definitivo dopo il decorso di trenta giorni;
b) l’Amministrazione comunale è quindi incorsa nel medesimo errore procedurale che ha inficiato l’approvazione delle due precedenti revisioni della pianta organica delle farmacie per gli anni 2018 e 2020, causa del loro annullamento con sentenze di questo Tribunale n. 6196/2019, n. 220/2020, n. 5691/2021 e n. 5693/2021, passate in giudicato;
c) inoltre, i pareri di regolarità tecnica e contabile in calce al predetto atto impugnato recano la data del 27 maggio 2022 e sono, quindi, contra legem , essendo stati espressi allorché la Delibera impugnata n. 110/2022, adottata il successivo 30 maggio 2022, non era da considerarsi esistente.
1.2) IN ORDINE ALLA DELIBERA N. 146/2022:
Conseguentemente il medesimo Comune di Caserta ha adottato, in data del 19 luglio 2022, una seconda delibera, la n. 146/2022, a cui sono stati, invece, allegati sia la richiesta di parere inviata a detti Enti (nota prot. 64054 del 6.06.2022) che le valutazioni negative espresse dagli stessi, le cui conclusioni sono state poi immotivatamente disattese.
III.1. O, da un lato, la Delibera n. 110/2022 è qualificata come “atto ad immediata eseguibilità”, con conseguente illegittimità per i vizi procedurali di cui in epigrafe, mentre dall’altro, la dedotta mancanza dei pareri obbligatori non può essere sanata dall’acquisizione successiva, in vista, cioè, dell’adozione della delibera n. 146/2022, meramente confermativa della prima e, come tale, parimenti viziata.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMI 2 E 3 DELLA LEGGE N. 475/1968 E DELL’ARTICOLO 11 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE N. 1/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 27/2012;ECCESSO DI POTERE VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASERTA N. 46 DEL 13 APRILE 2016.
III.2. Osserva, in primo luogo, parte ricorrente che, secondo quanto illustrato negli atti impugnati, per ciascuna sede farmaceutica deve essere garantito un bacino di popolazione di 3.300 abitanti (cfr. punto: “Revisione pianta organica Sedi Farmaceutiche” della relazione illustrativa, pag. 7);senonché, la tabella riepilogativa delle sedi dimostra, invece, che ben sedici sedi farmaceutiche, ovvero le sedi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17, eccedono vistosamente il parametro demografico di 3.300 abitanti, con le restanti, di contro, di gran lunga al di sotto di tale parametro (cfr. citata relazione illustrativa pag. 10).
III.