TAR Venezia, sez. I, sentenza 2015-03-24, n. 201500348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2015-03-24, n. 201500348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201500348
Data del deposito : 24 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01471/2012 REG.RIC.

N. 00348/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01471/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D Z e C F, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Venezia, Santa Croce, Rio Terà dei pensieri, n. 384;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l’annullamento

del decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-e degli atti che lo integrano composti dal verbale della -OMISSIS-e dalla scheda per i candidati aspiranti al concorso in Polizia;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2015 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


Considerato che:

- con il gravame in oggetto il ricorrente deduce, in buona sostanza, il difetto di motivazione del decreto del Capo della Polizia in data-OMISSIS-con il quale è stata confermata -OMISSIS-, già disposta con decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-, in relazione al quale questo Tribunale con sentenza in data -OMISSIS-, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con decisione in data -OMISSIS-, aveva riscontrato il medesimo vizio di legittimità e, conseguentemente, imposto alla -OMISSIS-“ -OMISSIS-” ;

- in sede di riedizione dell’impugnato -OMISSIS-, la commissione suddetta è incorsa nel medesimo vizio di legittimità in precedenza rilevato, atteso che nel motivare detto giudizio attraverso il mero rinvio ai risultati delle -OMISSIS-già svolte dal ricorrente, non ha proceduto alla “riformulazione (motivata) del giudizio finale” (cfr., Cons. St. sez. III, -OMISSIS-, cit.);

- per quanto precede il ricorso appare fondato e, pertanto, deve essere accolto con assorbimento delle altre doglianze proposte;

- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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