TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-12-14, n. 202101515

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-12-14, n. 202101515
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202101515
Data del deposito : 14 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2021

N. 01515/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00952/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 952 del 2021, proposto da
T R S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E F, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L L, F Z, G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

D T, A T, rappresentati e difesi dagli avvocati G A D M, M C D Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G A D M in Padova, via Altinate, n. 29;
Vedelago Inerti S.r.l., Trentin S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della Direzione della Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 365064 del 17 agosto 2021, con cui è stata accolta l'istanza di accesso agli atti formulata dal difensore, per conto dei sig.ri T D e T Antonella;
per quanto occorrer possa, delle presupposte note prot. n. 312361 del 13 luglio 2021 e prot. n. 242767 del 27 maggio 2021;

e accertamento dell'insussistenza di un qualche diritto dei sig.ri Antonella e D T all'accesso agli atti richiesti in ostensione con la loro istanza del 7 maggio 2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di D T e di A T;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Regione Veneto ha consentito ai sig.ri D e A T (ex amministratore ed ex componente del consiglio di amministrazione della società ricorrente) l’accesso agli atti del procedimento di proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) nel bacino estrattivo di ghiaia denominato "CA' MATTA-BONELLE" nel Comune di Vedelago.

L’impugnazione s’inserisce in un annoso contenzioso tra gli eredi del fondatore della società ricorrente (sig. Antonio T) riguardante sia la gestione della società, che la divisione dei beni ereditari, nei quali sono compresi parte dei terreni sui quali la società svolgeva l’attività di coltivazione della cava, attualmente sospesa dalla Regione essendo stato risolto il contratto di affitto che costituiva il titolo giuridico di detenzione dei terreni.

Al fine di ovviare alla suddetta situazione, la società ha presentato un progetto di variante all’autorizzazione, al fine di escludere da essa le aree per quali difettava il titolo di disponibilità e, da ultimo, un’istanza di proroga dei termini di coltivazione della cava, che veniva accolta dalla Regione con la D.G.R.V. n. 1429 del 2021.

I controinteressati, in qualità di coeredi comproprietari di parte dei terreni facenti parte del bacino estrattivo, hanno presentato istanza di accesso agli atti del procedimento di proroga. Essi assumono di aver subito pregiudizi alle proprie prerogative proprietarie dall’insieme delle pregresse vicende relative all’amministrazione della società e dalla mancata corresponsione dei canoni di affitto dei terreni in comunione. Affermando che, a loro avviso difetterebbero sia la legittimazione di T R S.r.l. a richiedere la proroga, sia i presupposti di legge per la sua concessione, hanno chiesto di accedere agli atti del relativo procedimento “per evidenti motivazioni conoscitive nonché connesse con l’espletamento dell’attività defensionale in sede endoprocedimentale ed eventualmente processuale”.

La Regione, a seguito di un intenso contraddittorio cartolare con la società ricorrente, ha infine riscontrato positivamente l’istanza, nonostante l’opposizione della società ricorrente sulla scorta delle seguenti motivazioni:

“(…) la scrivente, valutati gli interessi in conflitto, ritiene che i motivi di opposizione formulati dalle ditte in indirizzo non siano tali da inibire legittimamente il diritto di accesso dell'istante e ciò in virtù delle seguenti considerazioni:

a) alla luce di principi ormai consolidati, il diritto di accesso agli atti amministrativi trova applicazione in ogni tipologia di attività della P.A. e, essendo posto a garanzia della trasparenza e imparzialità, può essere escluso soltanto nei casi previsti dalla legge;

b) nel caso di specie si ritiene non sussista il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso;

c) la domanda di accesso appare adeguatamente motivata, dal momento che, come costantemente affermato da giurisprudenza, il diritto di accesso prevale anche sull'esigenza di riservatezza di terzi quando sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti;

d) la domanda di accesso non può intendersi come già parzialmente respinta per decorrenza del termine di 30 giorni, posto che il termine di cui al comma 4 dell'art. 25 della legge n.241 del 1990 è stato sospeso dalla comunicazione ai controinteressati e dalla richiesta di contro accesso da parte degli stessi e comunque rimane sempre salva la facoltà per la PA di trasmettere la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine indicato;

e) la possibilità di accesso ai documenti emessi o comunque detenuti dalla Pubblica Amministrazione, che opera per finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico assicurando l'imparzialità e la trasparenza e favorendo la partecipazione.

Si ritiene, pertanto, che la domanda di accesso sia ammissibile e che i motivi di opposizione formulati dalle ditte Trentin s.r.l., Vedelago Inerti s.r.l. e T Rigo s.r.l. per le ragioni di cui sopra, non siano tali da negare l’accesso agli atti richiesto dall'istante.”.

Sulla scorta dell’ampia ricostruzione dei contenziosi in atto tra le parti, la società ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato atteso che, ad avviso della ricorrente, difetterebbe in capo ai controinteressati un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti in ostensione ed essendo comunque già implicitamente intervenuto un diniego sulla loro domanda.

Si sono costituiti i controinteressati e la Regione Veneto spiegando difese nel merito.

All’udienza camerale del 11 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Con il primo motivo si deduce la carenza di legittimazione all’accesso agli atti dei sig.ri D e A T. Affermano i ricorrenti che la quota di comproprietà sui terreni ricompresi nel bacino estrattivo di cui è titolare il sig. D T è stata oggetto di pignoramento da parte della società ricorrente ed è stato nominato un custode giudiziario. Il sig. D T, pertanto, non sarebbe legittimato ad esercitare quelle facoltà connesse alla titolarità della quota che ne presuppongono la libera disponibilità. L’istanza d’accesso del sig. T sarebbe finalizzata alla proposizione di un ricorso per l’annullamento del decreto di proroga della D.G.R.V. n. 1429 del 2021 e che tale ricorso avrebbe una finalità meramente emulativa, mirando, in ultima analisi, a deprimere il valore dei beni oggetto di pignoramento, poiché ove la proroga fosse annullata, essi tornerebbero ad essere “terreni agricoli “sommersi”, privi di concreta utilizzabilità”.

Al medesimo intento emulativo sarebbe ispirata anche l’istanza della sig.ra A T.

Il motivo non è fondato. In primo luogo, la circostanza che la disponibilità della quota di comproprietà del bene - che costituisce la situazione giuridica soggettiva per la cui cura e tutela il controinteressato afferma aver chiesto l’accesso agli atti – sia limitata dal pignoramento non vale ad eliderne la rilevanza astratta quale situazione giuridica soggettiva legittimante l’accesso. Il pignoramento, infatti, non incide sulla titolarità del diritto, ma produce l’effetto di rendere inopponibili al creditore pignorante i successivi atti dispositivi del bene che ne forma oggetto. Pertanto, esso non è idoneo ad incidere sull’esistenza della situazione giuridica soggettiva alla cui cura e tutela l’accesso può essere funzionale. Tale argomento, peraltro, non è estensibile alla sig.ra A T che non si trova nella medesima situazione.

Le finalità dell’accesso dichiarate dai controinteressati si riferiscono “ad esigenze defensionali in sede procedimentale ed eventualmente processuale” del diritto di cui sono titolari in relazione al provvedimento di proroga del termine di coltivazione della cava comprendente anche terreni di cui essi sono comproprietari. I controinteressati hanno, in effetti, anche impugnato il suddetto decreto.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, l’amministrazione nell’esaminare le istanze di accesso difensivo deve valutare la sussistenza di un “nesso di strumentalità tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica 'finale', nel senso che l'ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite - in questo senso strumentale - per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica 'finale' controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio” , con la precisazione che “tale delibazione è condotta sull'astratta pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della res controversa” (Ad. Plen., 18 marzo 2021, nr. 4).

Alla luce dei suddetti principi, sussistendo un indubbio collegamento tra la documentazione di cui è chiesta l’ostensione (la proroga del termine di coltivazione della cava) e la situazione sostanziale che s’intende tutelare (l’uso del bene di cui i controinteressari sono comproprietari), non può negarsi la sussistenza di un interesse qualificato all’ostensione degli atti del procedimento. Tale interesse va distinto dall’interesse all’azione giurisdizionale al cui esperimento l’accesso agli atti è strumentale, esulando dal perimetro delle valutazioni che l’amministrazione è tenuta a compiere in sede d’accesso.

2. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza della legittimazione all’accesso in ragione del fatto che sono stati nominati degli amministratori dei beni in comunione ai quali soli spetterebbe la legittimazione a presentare istanza di accesso agli atti dei procedimenti che concernono i suddetti beni.

2.1 Il motivo è infondato. Non è contestato che gli istanti ed odierni controinteressati siano attualmente comproprietari pro quota dei terreni facenti parte dell’asse ereditario del defunto sig. Antonio T e che abbiano dichiarato di agire per la tutela del proprio diritto e non in rappresentanza degli altri comproprietari. Pertanto, la circostanza che siano stati nominati degli amministratori per la gestione della cosa comune (i cui poteri rappresentativi ai sensi dell’art. 1106 c.c. non sono, peraltro, stati indicati negli atti del presente giudizio, né provati) non priva i singoli condomini – in quanto titolari di un’autonoma situazione giuridica soggettiva – dell’interesse a prendere conoscenza di documenti relativi al bene oggetto del loro diritto per l’esercizio di ogni attività di cura e tutela del medesimo. Come si è già affermato innanzi, in quanto situazione strumentale non solo alla difesa, ma anche alla cura di interessi giuridicamente rilevanti, non può confondersi il profilo della legittimazione ad agire per la tutela della situazione giuridica soggettiva finale con l’interesse all’accesso.

3. Per le medesime ragioni esposte in precedenza, neppure può ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso con il quale nega la sussistenza di un interesse concreto all’accesso in ragione dell’attuale sospensione dell’attività di coltivazione della cava, disposta dalla Regione con provvedimento non impugnato. Anche questa doglianza sconta, invero, una non risolta confusione tra l’interesse all’accesso e l’interesse ad agire avverso il provvedimento di proroga del termine della coltivazione della cava.

4. Anche il quarto motivo è infondato. Anche se i termini del procedimento d’accesso non sono stati formalmente sospesi e può, pertanto, ritenersi maturato il silenzio diniego sull’istanza di accesso (limitatamente agli atti endoprocedimentali per i quali la Regione inizialmente non aveva consentito l’accesso), esso deve, tuttavia, ritenersi superato dall’autonoma determinazione dell’amministrazione di provvedere sull’istanza originaria, che non è preclusa dal maturare del silenzio-diniego sull’istanza.

Dopo aver consentito ai controinteressati l’accesso alla D.G.R.V. n. 1429 del 2021 di concessione della proroga, con nota del 27 maggio 2021 ha comunicato l’avvio di un autonomo procedimento per l’esame dell’istanza relativa agli atti endoprocedimentali nel corso del quale, peraltro, su espressa richiesta della società ricorrente, ha inviato la copia dell’istanza di accesso agli atti presentata dai sig.ri D ed A T al fine di acquisirne l’avviso.

5. Tenuto conto dell’interesse manifestato nell’istanza di accesso agli atti dai controinteressati, è da ritenersi infondato anche il quinto motivo, con cui la ricorrente deduce il difetto di interesse dei sig.ri D e A T ad accedere ai documenti riguardanti i terreni di esclusiva proprietà della società. Essendo l’istanza motivata con esclusivo riguardo alle esigenze difensive della situazione giuridica vantata dagli istanti - che hanno agito in qualità di comproprietari di talune delle aree oggetto dell’autorizzazione alla coltivazione della cava - il provvedimento finale dell’amministrazione non può che riguardare i soli atti che afferiscono alle aree in comproprietà, restandone esclusi gli altri. Tale esclusione, potrà avvenire anche mediante sistemi di oscuramento delle parti degli atti materialmente inscindibili che non attengano all’oggetto della pretesa ostensiva, per come azionata.

6. In conclusione, il ricorso è infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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