TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-06-05, n. 202005978
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Pubblicato il 05/06/2020
N. 05978/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12508/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12508 del 2019, proposto da I.C.V. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A A e B C, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e U G, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
nei confronti
Se.Ra. Prima sc edilizia, Se.Ra. Seconda sc edilizia, Associazione Giusta Casa, non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera c.c. n.62 del 6 agosto 2019, di decadenza e conseguente risoluzione della Convenzione del 18 giugno 2009, relativa alla concessione del diritto di superficie per la realizzazione di alloggi abitativi da locare, su aree del comparto A/p del PdZ “Colle Fiorito”, in attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale, denominato “20.000 abitazioni in affitto”, con riacquisizione da parte dell’Amministrazione delle aree e degli immobili ivi realizzati, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui le note n.157366 del 28 settembre 2018 di apertura del relativo procedimento, n.187985 del 15 novembre 2018 di chiusura dell’istruttoria, n.1121 del 31 luglio 2019 di chiusura del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con delibera c.c. n.11 del 19 gennaio 2006, veniva concesso a ICV srl il diritto di superficie, ex art.35 della Legge n.865 del 1971, su aree del comparto A/p del PdZ “Colle Fiorito”, per la realizzazione di cubature residenziali pari a mc.8.618, finanziata ex Legge n.21 del 2001, in attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale, denominato “20.000 abitazioni in affitto”.
Il successivo 18 giugno 2009 ICV srl stipulava col Comune di Roma apposita Convenzione, ex art.35 della legge n.865 del 1971, per il diritto di superficie sui fondi in catasto al foglio 109, particelle 1498, 1499 (già 1344, 1345), nonché particelle 1347, 1348, dove era prevista la realizzazione di un complesso immobiliare di 2 edifici, con 16 alloggi ciascuno.
Con delibera c.c. n.62 del 6 agosto 2019 tuttavia veniva disposta la decadenza e la conseguente risoluzione di detta Convenzione, la riacquisizione delle aree e degli immobili ivi realizzati, per accessione ex art.934 c.c., con fabbricati ancora da completare, ai fini della dichiarazione di fine lavori, del collaudo, dell’agibilità, con successiva valutazione delle posizioni dei singoli conduttori, l’avvio di contatti con la Regione Lazio, volti al recupero coattivo del contributo, l’attivazione quindi delle procedure per l’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, la trascrizione della delibera medesima nei registri immobiliari della Conservatoria, ex art.2645 c.c..
La delibera veniva preceduta dalle note n.157366 del 28 settembre 2018 di apertura del relativo procedimento, n.187985 del 15 novembre 2018 di chiusura dell’istruttoria, n.1121 del 31 luglio 2019 di chiusura del procedimento nonché dall’esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma dell’11 luglio 2019.
Il Soggetto pubblico rilevava tra l’altro che era stata rilasciata proroga del permesso di costruire a ICV srl sino al 31 dicembre 2020;che vi era un vincolo di locazione non inferiore ad anni 25, ex art.70 della L.R. n.31 del 2008;che in base all’art.1 del Disciplinare, all.C della Convenzione, era fatto divieto di cessione a terzi del diritto di superficie - salvo autorizzazione dell’Amministrazione -, prima della dichiarazione di fine lavori, a pena di decadenza e di risoluzione automatica di diritto della Convenzione, ex art.1456 c.c.;che di contro erano stati stipulati preliminari di vendita con Sera Prima sc e Sera Seconda sc, che a loro volta avevano sottoscritto contratti di prenotazione di alloggi e promesse di locazione, come emerge da p.e.c. del 5 maggio 2016;che era stata divulgata pubblicità ingannevole, tramite Servizi Prima Casa 2000 srl, ed erano state fatte pagare ingenti somme ai privati;che l’impresa aveva incamerato il contributo regionale, destinato invece a beneficio del fruitore finale dell’alloggio;che era stato consentito il godimento degli alloggi, seppur privi della necessaria agibilità, ai sottoscrittori delle promesse di locazione;che era stata fatta dichiarazione non veritiera circa l’impegno a reperire i conduttori senza alcuna intermediazione;che dunque l’assegnazione dei 4 punti previsti per l’assolvimento di detto incombente non era dovuta;che dal prezzo massimo di cessione non era stato decurtato il contributo regionale, con conseguente frustrazione delle finalità sociali di interesse pubblico del programma.
ICV srl impugnava detta delibera, unitamente agli atti presupposti, deducendo la violazione degli artt.3, 7, 8, 10 della Legge n.241 del 1990, degli artt.1375, 1453, 1456, 1458, 1460 c.c., degli artt.1, 11 del Disciplinare, della Convenzione nonché l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e per sviamento.
La ricorrente premetteva che il 4 febbraio 2010 erano stati stipulati preliminari di vendita dei fabbricati con le Società Cooperative suindicate, con effetto traslativo del diritto di superficie rinviato alla stipula dell’atto definitivo, da porre in essere a sua volta solo dopo il rilascio del certificato di agibilità, quindi una volta finiti i lavori;che le Cooperative tuttavia erano risultate inadempienti in relazione al versamento degli acconti;che ICV srl dichiarava quindi risolti i predetti contratti;che il relativo giudizio civile