TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-11-11, n. 202403129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-11-11, n. 202403129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202403129
Data del deposito : 11 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2024

N. 03129/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02817/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2817 del 2017, proposto dall’Associazione Nazionale Industriali Gas – Anigas, ora denominata Proxigas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Nanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c/o la Segreteria del T.A.R. Lombardia;



contro

l’Autorità Garante di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA – (già Autorità Garante per L'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

della deliberazione n. 639/2017/E/com del 21 settembre 2017, avente a oggetto “ APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DECISORIA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA CLIENTI O UTENTI FINALI E OPERATORI O GESTORI NEI SETTORI REGOLATI DALL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO ” e del suo allegato A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il contesto fattuale di pertinenza alla causa richiede, invero, un breve excursus sull’evoluzione della competenza “giustiziale” dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico – AEEGSI - (di seguito Autorità).

2. La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), istitutiva dell’Autorità, all’articolo 2, comma 12, lett. m), prevede che la stessa:

- valuti “reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio ” (lett. m));

- emani “ le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione” (lett. h)).

2. Con la legge 23 luglio 2009, n. 99 “ Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ”, il legislatore nazionale ha introdotto l’avvalimento dell'Acquirente Unico Spa (di seguito: AU) per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia. In particolare l’art. 27, al comma 2, dispone che: “ L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .”

3. Sul solco di detta impostazione giustiziale, le Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito rispettivamente: direttiva 2009/72/CE e direttiva 2009/73/CE), hanno indicato agli Stati Membri che ai regolatori dell’energia dei Paesi membri dovrebbe essere conferito il potere di adottare, indipendentemente dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore, promuovendo la concorrenza effettiva, necessaria per il buon funzionamento del mercato interno dell’energia.

Hanno, inoltre, affermato che dovrebbero essere conferite a detti regolatori anche le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l’apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori.

A tal fine, entrambe le Direttive hanno previste, tra l’altro, che gli Stati membri debbano predisporre un meccanismo indipendente, come un mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori, al fine di assicurare un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione stragiudiziale delle controversie dei clienti finali relative ai servizi di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, la direttiva 2009/72/CE e la direttiva 2009/73/CE, dopo aver sottolineato come la disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori garantisca una maggiore protezione dei consumatori stessi, hanno evidenziato come tali procedure debbano:

a. prevedere che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia;

b. essere trasparenti, semplici e poco onerose per l’esame dei reclami e che si configurino come rapide ed efficaci;

c. prevedere che tutti i consumatori possano godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore;

d. consentire una equa e rapida soluzione delle controversie, preferibilmente entro un termine di tre mesi, affiancata dall’introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo.

4. In attuazione di siffatti prescrizioni unionali, il Legislatore ha emanato il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che ha previsto:

- all’articolo 7, comma 6, che l’Autorità, anche avvalendosi dell’AU, provveda affinché siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalità per la risoluzione delle controversie disponibili;

- all’articolo 44, comma 4, che l’Autorità assicuri il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell’AU e vigili affinché siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all’Allegato I delle medesime direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE.

5. L’Autorità ha dato attuazione agli articoli 7, comma 6 e 44, comma 4, del d.lgs. 93/11 con deliberazione 21 giugno 2012, 260/2012/E/com, per quanto riguarda le procedure di conciliazione, e con deliberazione 26 luglio 2012, 323/2012/E/com, per quanto attiene il trattamento efficace dei reclami, e il centro di informazione Call Center.

6. Con il successivo decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 è stata recepita nell’ordinamento italiano la successiva direttiva 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori; in particolare, a seguito del predetto recepimento, sono state integrate e modificate alcune previsioni del Codice del consumo, con riguardo ai contratti tra professionisti e consumatori anche nel caso in cui questi contratti siano conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali.

In tale decreto è stato anche stabilito che le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I del medesimo Codice del consumo non escludono né limitano i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie.

6. Nel frattanto, con deliberazione 7 agosto 2014, 410/2014/E/com, l’Autorità ha avviato un procedimento per la razionalizzazione del sistema di tutela giustiziale dei clienti finali in materia di trattazione dei reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie nei confronti degli operatori dei settori regolati e ha contestualmente approvato le linee guida per un confronto con i soggetti interessati, declinate nell’Allegato A alla medesima deliberazione.

Con il conseguente documento per la consultazione DCO 614/2015/E/com, l’Autorità ha, dunque, illustrato i propri orientamenti in merito alla riforma del sistema delle tutele sopra richiamate e alla promozione di una più puntuale assistenza dei clienti finali con il supporto delle associazioni dei consumatori.

7. Inoltre, sul solco di una politica diretta all’introduzione e al rafforzamento delle ADR a tutela dei consumatori da parte del Legislatore europeo, il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, di recepimento della direttiva 2013/11/UE “ sull’ADR per i consumatori ”, ha apportato modifiche alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo), sostituendo l’articolo 141 con un intero nuovo Titolo, numerato “II-bis” e denominato “ Risoluzione extragiudiziale delle controversie ”.

Con tale intervento, sono state disciplinate le procedure volontarie per la risoluzione extra-giudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere relative a obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, che

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