TAR Aosta, sez. I, sentenza 2014-05-08, n. 201400027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2014-05-08, n. 201400027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201400027
Data del deposito : 8 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00026/2013 REG.RIC.

N. 00027/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2013, proposto da:
H Foromed s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. L F e G M S, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

contro

Azienda U.S.L. Valle D'Aosta, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Molnlycke Health Care s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. P F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M. Isabella Chevallard, in Aosta, via B. Festaz, 79;

per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL della Valle d'Aosta n. 316, del 11 marzo 2013, avente ad oggetto "aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del d.lgs n. 163/2006, della fornitura e della gestione in service di kit procedurali da assegnare ai b.o. e fornitura di materiale in TNT monouso sterile e non, occorrente a SS.CC. dell'AUSL della Valle d'Aosta, per un periodo di anni tre, eventualmente rinnovabile di due anni più due (...)", nella parte in cui aggiudica il primo lotto della gara suddetta alla società Molnlycke Health Care s.r.l.;

- dei verbali delle operazioni di gara, limitatamente alle operazioni compiute in relazione al lotto 1 della gara suddetta, laddove si ammette alle successive fasi della procedura la ditta Molnlycke Health Care s.r.l. e le si attribuisce punteggio per l'offerta tecnica presentata (verbale sintetico della Commissione giudicatrice prot. n. 22471 del 5 marzo 2013) e laddove si procede alla redazione della graduatoria del lotto 1 (verbale del 9 gennaio 2013) e all'aggiudicazione provvisoria del lotto 1 alla ditta Molnlycke Health Care s.r.l. (verbale del 6 febbraio 2013);

- in via subordinata, dei punti 8.1 (limitatamente alle parole "lettera a) punto 4)" e 8.3 del capitolato speciale di gara;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Molnlycke Health Care s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla Molnlycke Health Care s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La H Foromed s.r.l. chiede l’annullamento della deliberazione dell’A.u.s.l. della Valle d'Aosta n. 316/2013 - di aggiudicazione alla Molnlycke Health Care s.r.l. della fornitura e della gestione in service di kit procedurali da assegnare ai blocchi operatori e la fornitura di materiale in tnt monouso, sterile e non - dei verbali delle operazioni di gara - limitatamente alle operazioni compiute in relazione al lotto 1 della gara, laddove la Molnlycke Health Care s.r.l. viene ammessa alle fasi successive della procedura e le viene attribuito un punteggio per l’offerta tecnica presentata - e, in via subordinata, dei punti 8.1 - limitatamente alle parole “lettera a) punto 4) - e 8.3 del capitolato speciale di gara.



2. La ricorrente chiede, inoltre, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in via subordinata, il risarcimento dei danni subiti.



3. Questi i motivi di ricorso:

I. eccesso di potere sotto il profilo della violazione del capitolato speciale di gara e, in particolare, del punto 2.3.2, 1° paragrafo di pagina 6/28, del punto 8.2, 2° paragrafo, e del punto 3, paragrafo camici chirurgici, 6° alinea (“attaccatura delle maniche”), nonché sotto il profilo della disparità di trattamento, dell’ingiustizia grave e manifesta, della violazione del canone di logicità-congruità, del travisamento dei presupposti, della violazione del principio di trasparenza e di parità dei concorrenti, della carenza di istruttoria, dell’illogicità, della insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

II. eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della ingiustizia grave e manifesta, della insufficienza della motivazione, violazione della lex specialis di gara con riferimento al punto 4, lett. f) del capitolato tecnico e lett. m) del dialogo tecnico;

III. in via subordinata, con riferimento al capitolato speciale di gara, punti 8.1 - limitatamente alle parole “lettera a) punto 4) - e 8.3: violazione dell’art. 83, c. 5, d.lgs. n. 163/2006 e dell’allegato P al d.P.R. n. n. 207/2010, con riferimento al punto II, lett. b);
eccesso di potere sotto il profilo della violazione del canone di logicità e congruità e dell’ingiustizia manifesta.



4. Si è costituita in giudizio la Molnlycke Health Care s.r.l., chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.



5. La controinteressata propone ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento dei verbali di gara e della deliberazione di aggiudicazione n. 316/2013 - nella parte in cui dispongono l’ammissione alla procedura della H Foromed s.p.a., assegnano un punteggio all’offerta dalla stessa presentata e non ne dispongono l’esclusione dalla gara - articolando le seguenti doglianze:

I. violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006 e della lex specialis di gara;

II. violazione e falsa applicazione del punto 2 del capitolato tecnico e del punto 5.11 del disciplinare di gara;
eccesso di potere per carente istruttoria in ordine alla completezza della documentazione presentata.



6. All’udienza del 10 aprile 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



7. Il Collegio, per ragioni di economia processuale, ritiene di esaminare prioritariamente il ricorso principale, stante la sua infondatezza.



8. Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione della procedura di gara a favore della Molnlycke Health Care s.r.l. in quanto i suoi prodotti (camici standard e camici ad elevata protezione) non risponderebbero ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico per quel che attiene l’attaccature delle maniche.

In particolare, il modello di camici chirurgici standard presenterebbe dei fori di cucitura, in corrispondenza delle maniche, delle dimensioni di circa mezzo millimetro.

La cucitura realizzata su tali camici, ad avviso della ricorrente, non risponderebbe ai requisiti minimi richiesti dal capitolato, giacché, anche in condizioni normali e non di stress, i fori di passaggio del filo non sarebbero integralmente riempiti dal filo di cucitura;
e ciò a differenza dei camici standard offerti dalla stessa ricorrente che, presentando una cucitura di tipo doppio, piatta e ribattuta, soddisferebbero perfettamente il requisito del foro di cucitura totalmente riempito dal filo.

Anche il camice ad elevata protezione offerto dalla Molnlycke Health Care s.r.l. presenterebbe, nel giromanica, visibili fori di cucitura non integralmente riempiti dal filo stante il mancato ricorso ad una cucitura di tipo doppio, con successiva ribattitura. Al contrario, il modello fornito dalla ricorrente, presenta esclusivamente termosaldature, come richiesto dal capitolato speciale.

Inoltre - lamenta la ricorrente - la commissione di gara, allorché, nel verbale del 5 marzo 2013, ha affermato di prendere atto che “non esistono cuciture prive di fori per il passaggio del filo data la natura della cucitura stessa, giudicata da capitolato equivalente alla termosaldatura” e che quanto previsto dal capitolato dovesse intendersi nel senso “che qualora siano presenti cuciture esse debbano presentare fori proporzionati al filo ed essere integre, prive di slabbrature od imperfezioni”, avrebbe operato una inammissibile modifica dei requisiti minimi previsti dagli atti di gara, con conseguente violazione dei principi di parità dei concorrenti e di trasparenza.

Tale specificazione sarebbe inoltre viziata da illogicità, contraddittorietà e carenza di istruttoria.

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