TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-10-19, n. 202200807

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-10-19, n. 202200807
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200807
Data del deposito : 19 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2022

N. 00807/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00445/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 445 del 2018, proposto da M P, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A T e N Z, con domicilio fisico eletto presso l’Ufficio Legale in Bologna, piazza Maggiore 6 e domicilio digitale presso la PEC come da Registro di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento P.G. 55743/2018 del 07/02/2018 recante revoca per mancata occupazione del posteggio dell'autorizzazione amministrativa P.G. n. 6146/2017 del 10/01/2017 e pronuncia di decadenza della concessione di suolo pubblico;
di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 settembre 2022 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento del 07/02/2018, del provvedimento P.G.55743/2018 del 07/02/2018, notificato in data 15/03/2018, recante revoca per mancata occupazione del posteggio con cui l’amministrazione ha disposto nei confronti del Sig.Pazzaglia la revoca per mancata occupazione del posteggio dell'autorizzazione amministrativa P.G. n. 6146/2017 del 10/01/2017 valida per il posteggio nel Mercato periodico non alimentare la Piazzola del sabato alla fila 10, posto 9 e la conseguente pronuncia di decadenza della concessione di suolo pubblico per non essere stato il posteggio utilizzato per un periodo di tempo superiore a quello consentito dalla normativa.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge 07 agosto 1990, n.241. Violazione e falsa applicazione degli artt.23 e 43 del Regolamento dei mercati e delle fiere del Comune di Bologna. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, del difetto di ragionevolezza, dell'illogicità, della contraddittorietà.

L’amministrazione si è costituita in giudizio evidenziando: a) profili di irricevibilità del ricorso in quanto il ricorrente avreb-be dovuto impugnare i provvedimenti di diniego del 24 febbraio 2017 e del 14 giugno 2017 emessi nei confronti del sig. Mudasar tempestivamente nel termine di legge, avendone piena conoscenza;
inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto parte ricorrente, in qualità di titolare dell’impresa omonima, non ha impugnato la deliberazione P.G. 375824 del 28 novembre 2016, con cui è stata ridotta la pianta organica del mercato “La Piazzola” da 340 a 290 posti e la determinazione dirigenziale P.G. 164327 del 23 aprile 2018, recante l’approvazione della graduatoria definitiva redatta all’esito della procedura - alla quale peraltro controparte non ha nemmeno partecipato - di assegnazione di detti 290 (duecentonovanta) posteggi, in conseguenza dei quali atti la piazzola per cui è causa è stata soppressa;
c) l’infondatezza del ricorso nel merito.

Il Collegio ritiene di prescindere dai profili di irricevibilità e inammissibilità per carenza di interesse evidenziati dal Comune in quanto il ricorso è infondato.

Va innanzitutto evidenziato che, con riferimento al provvedimento di revoca e decadenza in questa sede impugnato parte ricorrente ha correttamente ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento alla propria PEC ed è stato posto quindi in condizione di esplicare in sede procedimentale le proprie difese - aventi ad oggetto, nella sostanza, l’asserita circostanza dell’ignoranza da parte del sig.Pazzaglia del fatto che il posteggio era di fatto inutilizzato - che tuttavia non sono state ritenute dal Comune meritevoli di accoglimento.

Tanto premesso, va rilevato che il ricorrente non può invocare nel presente ricorso la violazione di una norma procedimentale - l’art. 10 bis della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di comunicare al destinatario del provvedimento i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza - asseritamente violata nell’ambito del differente procedimento avviato nei confronti del Sig. Mudasar Iqbal (avente causa dell’odierno ricorrente per avere in data 27 dicembre 2016 acquistato con patto di riservato dominio i rami d'azienda strumentali all'esercizio del commercio ambulante su area pubblica per il settore merceologico non alimentare di cui trattasi) che si concludeva con provvedimento P.G. 161599 del 09 maggio 2017, non impugnato dal destinatario, con cui l’amministrazione denegava il subingresso richiesto oltre che nel procedimento avviato sempre nei confronti del predetto che si concludeva con il divieto di prosecuzione dell’attività.

In tali procedimenti, infatti - a prescindere dalla circostanza che risulta provato in atti che tutte le comunicazioni relative ai due procedimenti di subingresso richiesto dal sig. Mudasar sono state comunque effettuate alla sig. Castani Luciana, che agiva anche come intermediaria dell’odierno ricorrente (come comprovato dalla precedente presentazione contestuale in data 30 dicembre 2016 delle domande di reintestazione e subingresso in riferimento al titolo abilitativo per cui è causa rispettivamente da parte del cedente ricorrente e del cessionario e che, dunque, che il Sig. Pazzaglia fosse verosimilmente a conoscenza del fatto che la pratica di subingresso dell’acquirente non si fosse conclusa favorevolmente) l’odierno ricorrente in detti procedimento non poteva né considerarsi “destinatario” dell’atto finale né controinteressato.

La circostanza che l’odierno ricorrente fosse comunque irrilevante ai fini di supportare la tesi dell’illegittimità della revoca e della conseguente decadenza. A tal fine, infatti, ciò che rileva è la circostanza oggettiva della mancata utilizzazione del posteggio per un periodo di tempo superiore a quello consentito dalla normativa.

Sono, al riguardo, del tutto irrilevanti i rapporti interni tra le parti, perché l’autorizzazione di cui trattasi era formalmente rilasciata al Sig.Pazzaglia tenuto, dunque, a farsi parte diligente in merito alla effettiva utilizzazione del posteggio eventualmente anche da parte del suo avente causa - al quale, frattanto, era stata inibita dal Comune la prosecuzione dell’attività- a maggior ragione in considerazione del fatto che per stessa ammissione del ricorrente la vendita era avvenuta con l'espresso pattuizione che la proprietà dei suddetti rami sarebbe stata trasferita solo con il pagamento dell'ultima rata di prezzo prevista, ai sensi dell'art.1523 del Codice Civile, tanto che in data 27 dicembre 2017 il Sig. Pazzaglia comunicava al Sig. Mudasar Iqbal l'intenzione di avvalersi del succitato patto ex art.1523 c.c., dal momento che il Sig. Iqbal non provvedeva al pagamento delle rate previste.

In considerazione delle circostanze evidenziate, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.

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