TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202214689

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202214689
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214689
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2022

N. 14689/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03842/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3842 del 2021, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, G S e F G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F G S in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della delibera, adottata dal Plenum in data -O- nell'ambito del procedimento n.-O-, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 del R.D. Lgs n. 511 del 31 maggio 1946, del dott. -O-, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -O-, per incompatibilità con ogni funzione giudiziaria nel distretto di Bologna, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali ed, in particolare, della delibera della Prima Commissione del CSM del 17 novembre 2020 di apertura del procedimento ex art. 2 e degli atti istruttori, della Proposta della Prima Commissione del CSM di trasferimento ex art. 2 adottata nella seduta dell'11 febbraio 2021 ed, infine, della delibera, adottata in data 17 marzo 2021, comunicata all'interessato il 22 marzo successivo, con la quale il CSM, in attuazione del precedente provvedimento, ha disposto il trasferimento del dott. -O- alla Procura della Repubblica di Firenze come sostituto procuratore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe -O- ha impugnato la delibera con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, in data -O-, ha disposto il suo trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 del r.d.lgs. n. 511 del 31 maggio 1946.

Il ricorrente, in ruolo nella magistratura dal 1996, ha dedotto di avere ricoperto dal luglio 2018 l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -O-;
il procedimento di incompatibilità ambientale conclusosi con la delibera impugnata aveva preso avvio, nel novembre 2020, a seguito di una nota sottoscritta da quattro sostituti procuratori della Procura presso il Tribunale di -O-, nella quale veniva rappresentata una situazione di scarsa serenità all’interno della Procura che, secondo gli esponenti, aveva “perso credibilità e autorevolezza, apparendo all’esterno priva di indipendenza”.

Nella nota erano state richiamate alcune chat intercorse (nel periodo tra ottobre 2017 e luglio 2018) tra il dottor -O- e il dott. -O-, componente del CSM, nonché alcuni episodi di gestione dell’organizzazione della Procura e delle indagini che non sarebbero stati condivisi all'interno dell’ufficio.

All’esito dell’istruttoria la Prima Commissione aveva richiamato le chat sopra ricordate ed alcuni episodi avvenuti all'interno della Procura di -O-, riguardanti, in particolare, una perquisizione in uffici pubblici rinviata di alcuni giorni per la concomitanza delle elezioni, una pausa di riflessione nell’apposizione di un "visto" su di un avviso di conclusione di indagini e presunte contrapposizioni all’interno dell’ufficio tra il -O- ed alcuni colleghi circa l’organizzazione dell’ufficio.

La Prima Commissione, valutando gli episodi descritti come sintomo di scarsa trasparenza e di favore per la compagine amministrativa locale, aveva rilevato profili di incompatibilità ambientale a carico dell’attuale ricorrente ed aveva formulato al Plenum del CSM la sua proposta di trasferimento d’ufficio.

Il Plenum, riunitosi in data -O-, previa audizione del ricorrente, aveva disposto, con provvedimento adottato in pari data, il suo trasferimento d’ufficio, ai sensi dell’art. 2 del regio decreto legislativo n. 511 del 31 maggio 1946, per incompatibilità con ogni funzione giudiziaria nel distretto di Bologna;
quindi, con delibera del 17 marzo 2021, ne aveva disposto il trasferimento alla Procura della Repubblica di Firenze come sostituto procuratore.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Violazione dell’art. 2 r.d.lgs. n. 511/1946. Errore nei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, ingiustizia manifesta e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione della delibera del

CSM

26 luglio 2017, “Circolare prevista dall’art.42 del Regolamento Interno del Consiglio approvato con deliberazione del 26 settembre 2016 sul procedimento per incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511”.

La delibera impugnata si fondava su un’indagine non approfondita e inidonea a dimostrare l'ipotizzato pregiudizio nell'esercizio in piena “indipendenza e imparzialità” dell'attività professionale svolta dal dott. -O- quale Procuratore della Repubblica di -O-.

Il CSM avrebbe dato seguito alle affermazioni di alcuni sostituti, che rappresentavano una minoranza all’interno della Procura, sottovalutando gli argomenti degli altri sostituti e, in genere, dei testi a favore, ed omettendo di ascoltare quelli indicati dal ricorrente in sede istruttoria.

In particolare, a fronte dell’accusa mossagli dalle dott.sse -O- di essere presente in ufficio solo sporadicamente, il dott. -O- aveva depositato al CSM i fogli di servizio degli addetti alla sua scorta, dai quali si evinceva la sua assidua presenza presso l’ufficio della Procura;
nel corso delle sue audizioni aveva poi documentato l’esistenza di numerosi verbali che attestavano le riunioni (circa 20 riunioni dall’avvio della sua attività a -O-) svolte in Procura e finalizzate all’organizzazione della stessa, attraverso le indicazioni per i sostituti, le forze di polizia ed il personale;
nei due anni di presenza (uno dei quali in regime di Covid), il dott. -O- aveva implementato il Piano organizzativo (risalente al 2017 e da allora mai aggiornato), ed adottato sia una complessa Circolare di istituzione del CIT in materia di intercettazioni, sia direttive sull’entrata in vigore della legge sul c.d. “codice rosso”.

Inoltre, la maggior parte dei sostituti della Procura non era affatto in disaccordo con il Procuratore -O- e, anzi, tre sostituti non avevano aderito all’iniziativa delle colleghe -O-, ma non erano stati ascoltati in sede istruttoria.

Quanto ai contestati rallentamenti delle indagini, queste riguardavano attività (perquisizioni negli uffici, posposizione di avvisi di conclusione di indagini) che coinvolgevano direttamente esponenti di una parte politica, tanto che tutte le operazioni erano state portate a termine dal ricorrente con la sola precauzione di non influire sulle competizioni elettorali del 2019, proprio al fine di evitare interventi criticabili dall’opinione pubblica.

Peraltro, la valutazione di tale attività ai fini del trasferimento d’ufficio si porrebbe in contrasto con la circolare del CSM del 26 luglio 2017 (“Circolare prevista dall’art.42 del Regolamento Interno del Consiglio approvato con deliberazione del 26 settembre 2016 sul procedimento per incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all’art.2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n.511”) che, all’art.1, dispone l’esclusione dall’ambito di valutazione del trasferimento di ufficio del merito delle decisioni adottate nell’esercizio dell’attività giurisdizionale.

Quanto alle chat richiamate dalla delibera, si trattava di comunicazioni intervenute nel 2018, poi disvelate nell’estate 2020 e, pertanto, successive alla decisione di merito della Quinta Commissione, intervenuta nell’ottobre 2017, di portare (con 5 voti contro uno) la nomina del dott. -O- all’attenzione del Plenum.

2. Violazione dell’art. 2 r.d.lgs. 511/1946. Incompetenza, errore nei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Violazione della circolare 493/20 della Procura generale della Cassazione.

L'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 aveva modificato l’art. 2 del r.d.lgs. n. 511/1946 stabilendo che il trasferimento d’ufficio dei magistrati poteva avvenire “quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”, distinguendo così nettamente il procedimento di trasferimento amministrativo da quello disciplinare.

Nella fattispecie, invece, il CSM aveva inserito nella motivazione della delibera circostanze che non attenevano all’incompatibilità ambientale e che, al più, avrebbero potuto formare oggetto di valutazione in sede di conferma nelle funzioni direttive, o di un giudizio disciplinare.

3. Violazione dell'articolo 2 del r.d.lgs. 511/1946 anche in relazione all'articolo 4 prot.7 CEDU novembre 1984, all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Violazione del principio di buon andamento e del giusto processo.

Il CSM aveva disposto il trasferimento del dott. -O- non già dalla sede nella quale egli svolgeva le proprie funzioni, ma dall’intero distretto di Bologna, mentre il riferimento dell’art. 2 alla «sede di svolgimento delle proprie funzioni» non poteva che attenere all’ufficio presso il quale il magistrato prestava servizio, in coerenza con quanto previsto da tutte le disposizioni dell’ordinamento che a tale accezione si riferivano.

Si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso.

All’udienza pubblica del 12 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il trasferimento d’ufficio è disciplinato dall’art. 2 del r.d.lgs. n. 511/1946 (c.d. legge sulle guarentigie), il cui testo è stato modificato dall’art. 26, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n.109.

Nella originaria formulazione, i primi due commi dell’articolo 2 così disponevano “1. I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

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