TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-02-01, n. 202400394
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Pubblicato il 01/02/2024
N. 00394/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 26 luglio 2023, trasmesso a mezzo pec in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti del 16 giugno 2023 formulata per ottenere il rilascio dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari e dei dati presenti nell’anagrafe tributaria del coniuge,
nonché per la condanna dell'Agenzia delle Entrate di Enna, all''esibizione dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha esposto quanto segue: a) con sentenza del 29 marzo 2023 il Tribunale di Enna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. -OMISSIS-, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di contribuire al mantenimento dei tre figli;b) il Sig. -OMISSIS- non ha mai contribuito al mantenimento;c) avendo saputo che l’ex coniuge ha intrapreso un’attività lavorativa, la ricorrente ha avanzato in data 16 giugno 2023 istanza di accesso ai dati finanziari dell’ex coniuge in possesso dell’Agenzia delle Entrate al fine di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi, anche eventualmente richiedendo, in caso di esito positivo, la modifica dell’assegno di mantenimento, oltre che per il recupero coattivo di quanto dovuto;d) in particolare, la ricorrente ha chiesto di accedere alla “ dichiarazione dei redditi 2022, relativa all’anno di imposta 2021 e, se presentata, quella relativa all’anno di imposta 2022 o, in subordine, se disponibile, la dichiarazione “precompilata 2023/2022 ”, nonché “ alle comunicazioni ricevute dall’agenzia delle Entrate da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria –sezione Archivio dei rapporti finanziari –relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili, anche in qualità di delegante o di delegata, al coniuge ", oltre “ alla documentazione afferente saldi, giacenze e movimentazione dei rapporti finanziari riconducibili al Sig. -OMISSIS-, aggiornati alla data di rilascio ”;e) l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, ha negato l’accesso in quanto ha ritenuto che in assenza di un provvedimento di autorizzazione ex art. 492-bis cpc, o di altro provvedimento del giudice, la richiesta di accesso all’archivio dei rapporti finanziari e ai dati dell’Anagrafe tributaria non possa trovare accoglimento.
Avverso il provvedimento di diniego indicato, l’interessata ha dedotto l'illegittimità per violazione delle norme e dei principi in materia di accesso.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
In adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria n.-OMISSIS-, parte ricorrente ha fornito la prova del perfezionamento della notifica nei confronti del controinteressato il quale, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 31 gennaio 2024, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, che l’art. 22 comma 1 lettera b) della legge n. 241/90 richiede per l'esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti richiesti rispetto alla tutela dei propri diritti ed interessi.
Né l'esercizio del diritto di acceso può ritenersi, nel caso in esame, precluso in assenza di un provvedimento di autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. o di altro provvedimento del giudice.
In tal senso, componendo il relativo contrasto ermeneutico, il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 19/2020 ha statuito i seguenti principi di diritto: « 1) Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990;2) L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.”;3) L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia;4) L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia» .
Deve pertanto affermarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla legge n. 241/1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.
A ciò si aggiunga, peraltro, che nella fattispecie in esame non risulta esservi alcun procedimento pendente dinanzi al giudice civile, mirando la richiesta di accesso della ricorrente esclusivamente a valutare l’opportunità di agire in giudizio.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente obbligo dell’Agenzia delle Entrate di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione richiesta con l’istanza sopra indicata, entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, con l’avvertenza che, in caso di inerzia della p.a. intimata, sarà nominato, su istanza di parte, un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il Collegio rileva, infine, che la ricorrente è stata già ammessa, in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. -OMISSIS- della competente Commissione e ritiene, sussistendone i presupposti, di ammetterla in via definitiva al predetto beneficio.