TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2010-01-27, n. 201000994
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Testo completo
N. 00994/2010 REG.SEN.
N. 09121/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 9121 del 2004, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Lioi, Michele Mirenghi, Marco Orlando, Stefano Viti, con domicilio eletto presso Michele Lioi in Roma, piazza della Liberta', 20;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per accertamento e la declaratoria del diritto e la conseguente condanna delle amministrazioni intimate, anche ex art. 36 della Costituzione e art. 2041 c.c., alla corresponsione con interessi e rivalutazione della indennità prevista dall’art. 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989 ovvero di un trattamento economico equipollente o nella misura del maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia in relazione alle funzioni delegate di PM svolte ai sensi dell’art. 72 del RD n. 12 del 1941 come modificato dall’art. 23 della l. 51/1998.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono tutti dipendenti della Polizia di Stato appartenenti alla carriera del personale non direttivo (Ispettori).
Con apposite separate istanze, respinte dall’Amministrazione, hanno chiesto la corresponsione della indennità di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989 o comunque un trattamento economico corrispondente in relazione alle funzioni delegate di PM svolte ai sensi dell’art. 72 dell’ordinamento giudiziario.
1). Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che la scelta degli ufficiali di Polizia giudiziaria cui delegare l’esercizio delle funzioni di PM viene compiuta dal Procuratore non ratione officii bensì intuitu personae e comporta l’attribuzione ai prescelti estranei all’ordine giudiziario di compiti attinenti alla amministrazione della giustizia e la assunzione dei correlativi obblighi, del tutto estranei ai compiti di istituto propri del grado ricoperto.
Pertanto, a loro avviso, non opera il principio della omnicomprensività della retribuzione.
2). Con il secondo motivo gli interessati escludono che la remunerazione dello svolgimento delle funzioni di PM possa ritenersi ricompresa nella indennità pensionabile prevista dall’art. 43, comma 2, della legge n. 121 del 1981.
3). Con il terzo motivo ribadiscono che l’estraneità delle funzioni di PM nelle udienze dibattimentali alle funzioni istituzionali proprie dei ricorrenti troverebbe conferma nell’art. 26 del decreto legislativo n. 197 del 1995.
4) Infine, con il quarto motivo sostengono che se il vice Pretore onorario percepisce un trattamento diretto a tenerlo indenne delle spese e delle limitazioni che lo svolgimento dell’ufficio onorario gli impone, i ricorrenti hanno senz’altro diritto ad essere remunerati per lo svolgimento di tali funzioni ulteriori rispetto ai loro compiti istituzionali.
Controparte, nella memoria depositata il 12.11.2009, richiama la normativa in materia (art. 72 del RD n. 12 del 1941 come sostituito