TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-10-01, n. 201902290

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-10-01, n. 201902290
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902290
Data del deposito : 1 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2019

N. 02290/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01358/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2018, proposto da
Joniambiente S.p.A., Società in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Catania, via G. Carnazza, 51;

contro

Comune di Sant'Alfio non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo Tribunale di Catania 19 gennaio 2017, n. 293, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto Tribunale di Catania 29 agosto 2017, cron. n. 7293, spedito in forma esecutiva in data 24 ottobre 2017, notificato al Comune di Sant'Alfio in data 24 novembre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato nascente dal provvedimento ivi menzionato.

Ad avviso del Collegio, il ricorso per l'esecuzione del giudicato è fondato e va accolto.

Infatti, da un lato, la pretesa attrice ripone il suo fondamento in titoli giudiziari muniti del crisma del giudicato e , dall'altro, nella specie risultano adempiute tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza.

Ritiene inoltre nella fattispecie il Collegio di dovere dare applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva all’Amministrazione intimata l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697, 2 comma, del Codice Civile.

Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo da parte dell’Amministrazione intimata di ottemperare pienamente al giudicato di cui in epigrafe.

Precisa il Collegio, inoltre, che la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, e che in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).

Ricorrono inoltre nella fattispecie i requisiti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. – come recepito dall'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 15 del 2014 – per accogliere la domanda accessoria di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della c.d. penalità di mora di cui alla citata norma – nella misura e nei termini indicati di cui oltre - per l’ipotesi di persistente inadempimento tenuto conto, a tal fine, di quanto stabilito all’art. 1, comma 781, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (secondo cui “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalita' di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali”).

Ne consegue, quindi, che l’Amministrazione intimata deve essere altresì condannata, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. amm., al pagamento, in via ulteriore rispetto agli interessi legali di cui sopra, di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo commisurata anch’essa al tasso di interesse legale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 2232 del 6.2.2015), con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4414, depositata in data 21.09.2015) sino al soddisfo.

Pertanto, il ricorso va accolto per come in motivazione e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si ritiene di dover nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catania o funzionario dallo stesso delegato- quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

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