TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202400798

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202400798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400798
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 00798/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01272/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P D, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del decreto del Rettore n. -OMISSIS- con cui l'Università degli Studi di Palermo ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dalla retribuzione per un periodo di tre (3) mesi;

- dell'atto dirigenziale n. -OMISSIS- con cui l'Università degli Studi di Palermo ha comunicato al ricorrente la sanzione della sospensione dall'ufficio e dalla retribuzione per un periodo di tre (3) mesi a decorrere dal -OMISSIS- irrogata con D.R. n. -OMISSIS-”;

“- dell'atto dirigenziale del -OMISSIS- con cui dell'Università degli Studi di Palermo, ad integrazione dell'atto dirigenziale n. -OMISSIS-, ha disposto la corresponsione al ricorrente, durante il periodo di sospensione dal servizio, dell'assegno alimentare nella misura del 50% dello stipendio, oltre gli assegni per carichi familiari;

- della delibera n. -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione che, in conformità al parere espresso dal Collegio di Disciplina, ha inflitto al ricorrente la sanzione della sospensione dall'ufficio e dalla retribuzione per un periodo di tre (3) mesi;

- del verbale del -OMISSIS-del Collegio di Disciplina, con cui è stata proposta l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'ufficio e dalla retribuzione per un periodo di tre (3) mesi, in relazione ai fatti addebitati al ricorrente;

- nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

per l'accertamento

- del diritto del ricorrente alla reintegrazione nel servizio, al riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutto il tempo di durata della sanzione ed al pagamento degli emolumenti retributivi nella misura intera; nonché per la condanna dell'Università degli Studi di Palermo al relativo pagamento, con rivalutazione monetaria e interessi legali;

- del diritto del ricorrente al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa; nonché per la condanna dell'Università degli Studi di Palermo al relativo pagamento, con rivalutazione monetaria e interessi legali”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2024 svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a. il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo n. -OMISSIS-, con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dalla retribuzione per un periodo di tre (3) mesi, avendo omesso di dichiarare, all’atto dell’assunzione nella qualifica di professore ordinario presso l’Ateneo, la sussistenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, dei quali l’Università di Palermo ha avuto contezza successivamente, in data -OMISSIS-, per il tramite della Procura della Repubblica presso Tribunale di Catania.

2. – Le dedotte ragioni di illegittimità degli atti impugnati sono affidate, nel ricorso, in sintesi, ai motivi che seguono:

“1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e ss. r.d. 31/08/1933 n. 1592 e dell’art. 10 legge 30/12/2010 n. 240 ”, posto che l’Amministrazione non avrebbe potuto muovere alcuna contestazione in ordine alla dichiarazione presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- per l’assunzione al ruolo di professore ordinario in quanto, in quel momento, non si sarebbe instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, il fatto assunto a presupposto della contestazione degli addebiti non rientrerebbe in alcuno dei comportamenti tassativamente previsti ai fini disciplinari.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 89 r.d. 31/08/1933 n. 1592, dell’art. 10 legge 30/12/2010 n. 240 e dell’art. 24 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo – Violazione del principio di immediatezza della contestazione ”, in quanto l’Università resistente avrebbe dovuto contestare gli addebiti entro il termine di trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 legge 30/12/2010 n. 240 – Violazione del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari ai docenti universitari ”, sul rilievo che la sanzione disciplinare avrebbe dovuto essere

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