TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2020-07-20, n. 202000403
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2020
N. 00403/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M I M, S M, rappresentati e difesi dagli avvocati L A, R M, con domicilio eletto presso lo studio R M in Cagliari, via Besta n. 2;
contro
Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R, S P, M I R, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;
Comune di Sassari Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Regione Sardegna in persona del Presidente pro tempore, Regione Sardegna Assessorato Ee.Ll.F.U. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- della Determina Dirigenziale n. 144 del 24.1.2012 del Comune di Sassari, con la quale è stato conferito incarico all'architetto di redigere gli elaborati per l'individuazione degli immobili nei quali limitare o escludere gli interventi di demolizione e ricostruzione d cui al "piano casa" - L.R. 4/09, in toto e specificatamente nella parte nella quale veniva precisato che detto incarico avrebbe dovuto essere espletato in non più di giorni 7 (sette);
- dei verbali di seduta della Commissione edilizia n. U/12/01 del 2.2.2012 e n. U/12/02 del 9.2.2012, relativamente all'esame ed alla approvazione degli elaborati predisposti dall'architetto in seguito all'incarico suddetto, datati Gennaio 2012;
- della delibera 9.2.2012 della Commissione Edilizia del Comune di Sassari in esito a detti verbali, con la quale, rilevata l'impossibilità di decidere a maggioranza, si è stabilito di raccogliere le mere osservazioni dei componenti in merito all'oggetto, che pertanto ove occorrer possa vengono ugualmente impugnate;
- della proposta di delibera consiliare adottata dalla Giunta del Comune di Sassari in data 9.2.2012 n. 2012/463 relativi all'approvazione degli elaborati tecnici redatti dall'architetto datati gennaio 2012 e conseguente parere di regolarità tecnica;
- dei verbali di seduta della Commissione Consiliare Urbanistica del Comune di Sassari n. 7 del 14.2.2012 e n. 8 del 15.2.2012, con conseguente delibera del 15.2.2012, ugualmente impugnata, con la quale si approvano gli elaborati dell'architetto;
- del verbale del Consiglio Comunale di Sassari in seduta straordinaria e urgente del 16.2.2012, divenuta esecutiva in data 19.3.2012, nonché delibera n. 7/2012, adottata in esito a tale seduta, e pedissequo parere favorevole di regolarità tecnica, con la quale ai sensi dell'art. 4 comma 6 bis L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. (c.d. "piano casa") il Comune di Sassari ha individuato nelle zone urbanistiche omogenee "B" gli immobili nei quali limitare o 4escludere gli interventi di demolizione e di costruzione di cui al medesimo "Piano Casa";
- degli elaborati dell'Architetto approvati con tale delibera consiliare del 16.2.2012, previo parere favorevole della Commissione Urbanistica del 15.2.2012 e proposta di Giunta del 9.2.2012, datati "Gennaio 2012", ossia: s) Stralcio PRGC; 2) Stralcio PUC; 3) Planimetrie di inquadramento generale; 4) Planimetrie di riferimento Viale Italia - Cappucini; 5) Planimetria di riferimento Monte Rosello - Eba Giara - Viale Porto Torres; 6) Relazione Generale e Relazione Storica;
- di tutti gli altri atti connessi, conseguenti e presupposti, anche ove attualmente non conosciuti;
con i motivi aggiunti depositati in data 28.2.2015:
- della nota del 6.2.2015 prot. n. 15465 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Sassari n. N/2015/7 costituente diniego alla domanda n. 2014/679 prot. n. GE/2014/01463227 del 4.11.2014;
- della nota del responsabile del procedimento del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sassari, prot. n. 157408 del 26.11.2014, ricevuta dal ricorrente in data 9.12.2014, e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti;
- della delibera del Consiglio Comunale di Sassari n. 52 del 27.7.20111, con la quale è stato preliminarmente adottato il PUC;
- delle delibera del Consiglio Comunale di Sassari n. 43 del 26.7.2012, con la quale è stato definitivamente approvato il PUC;
- della Determinazione RAS 3857/DG del 21.11.2013, con la quale il Direttore Generale del Settore Pianificazione Territorio della Regione ha deliberato la coerenza del PUC di Sassari agli strumenti sovraordinati, prescrivendo al contempo prescrizioni, interazioni e cancellazioni al PUC stesso al fine di ottenere l'adeguamento ai predetti strumenti sovraordinati;
- della delibera del Consiglio Comunale di Sassari n. 3 del 14.1.2014, con la quale si dava mandato al Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata perché ponesse in essere quanto necessario ai fini dell'adeguamento dei contenuti tecnici del PUC alle prescrizioni della determinazione RAS n. 3857/DG, emanata all'esito della verifica di coerenza del PUC suddetto con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio ai sensi dell'art. 31 della L.R. 11.4.2002, n. 7;
- della nota prot. 38217 del 11.3.2014, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Sassari ha dato incarico di procedere alla preparazione degli elaborati necessari a rendere coerente il PUC alle osservazioni della Regione;
- della nota 11.10.2014 prot. (in entrata) del Comune di Sassari n. 134394, con la quale si ha provveduto a depositare in Comune gli elaborati richiesti dal Dirigente di Settore con la predetta nota 38217/14, nonché di tutti gli elaborati così trasmessi, in seguito integralmente approvati dal CC con delibera 35/14;
- della delibera del Consiglio Comunale di Sassari n. 35 del 18.11.2014, con la quale, dando atto della non necessari ripubblicazione del PUC, è stato approvato il recepimento nel Piano Urbanistico Comunale degli esiti della verifica di cui alla Determinazione Regionale n. 3857/DG del 21.11.2013, ed in particolare delle prescrizioni di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento, alle quali tale Determinazione regionale - visto il parer del CTRU riunitosi in pari data - subordinava la dichiarazione di coerenza del PUC in questione rispetto al quadro normativo e pianificatorio sovraordinato;
- della Determinazione n. 3280 del 2.12.2014, con la quale il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia della Regione Sardegna ha determinato che il Piano Urbanistico - in adeguamento al PPR e al PAI - del Comune di Sassari di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 43 del 26.7.2012 e n. 35 del 8.11.2014, risulta coerente con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, stabilendo al contempo che si poteva procedere alla pubblicazione sul BURAS;
- della comunicazione del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sassari del 4.12.2014, pubblicata sul BURAS n. 58, parte III, del 11.12.2014, con la quale si è resa nota la definitiva approvazione del PUC, e della sua entrata in vigore alla data della pubblicazione stessa;
- nonché avverso ogni altro atto inerente, presupposto e conseguente, anche ove non direttamente conosciuto, ivi compresi tutti gli atti istruttori correlati ai predetti provvedimenti, con particolare riferimento all'art. 26 della n.t.a. del PUC, se e nella denegata ipotesi in cui lo stesso sia interpretato nel senso esplicato dal Comune di Sassari nella nota prot. 157408 del 26.11.2014 primariamente impugnata, nonché infine, nella medesima denegata ipotesi, della