TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2020-07-20, n. 202000403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2020-07-20, n. 202000403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000403
Data del deposito : 20 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2020

N. 00403/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00337/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 337 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M I M, S M, rappresentati e difesi dagli avvocati L A, R M, con domicilio eletto presso lo studio R M in Cagliari, via Besta n. 2;

contro

Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R, S P, M I R, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;
Comune di Sassari Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Regione Sardegna in persona del Presidente pro tempore, Regione Sardegna Assessorato Ee.Ll.F.U. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso principale:

- della Determina Dirigenziale n. 144 del 24.1.2012 del Comune di Sassari, con la quale è stato conferito incarico all'architetto di redigere gli elaborati per l'individuazione degli immobili nei quali limitare o escludere gli interventi di demolizione e ricostruzione d cui al "piano casa" - L.R. 4/09, in toto e specificatamente nella parte nella quale veniva precisato che detto incarico avrebbe dovuto essere espletato in non più di giorni 7 (sette);

- dei verbali di seduta della Commissione edilizia n. U/12/01 del 2.2.2012 e n. U/12/02 del 9.2.2012, relativamente all'esame ed alla approvazione degli elaborati predisposti dall'architetto in seguito all'incarico suddetto, datati Gennaio 2012;

- della delibera 9.2.2012 della Commissione Edilizia del Comune di Sassari in esito a detti verbali, con la quale, rilevata l'impossibilità di decidere a maggioranza, si è stabilito di raccogliere le mere osservazioni dei componenti in merito all'oggetto, che pertanto ove occorrer possa vengono ugualmente impugnate;

- della proposta di delibera consiliare adottata dalla Giunta del Comune di Sassari in data 9.2.2012 n. 2012/463 relativi all'approvazione degli elaborati tecnici redatti dall'architetto datati gennaio 2012 e conseguente parere di regolarità tecnica;

- dei verbali di seduta della Commissione Consiliare Urbanistica del Comune di Sassari n. 7 del 14.2.2012 e n. 8 del 15.2.2012, con conseguente delibera del 15.2.2012, ugualmente impugnata, con la quale si approvano gli elaborati dell'architetto;

- del verbale del Consiglio Comunale di Sassari in seduta straordinaria e urgente del 16.2.2012, divenuta esecutiva in data 19.3.2012, nonché delibera n. 7/2012, adottata in esito a tale seduta, e pedissequo parere favorevole di regolarità tecnica, con la quale ai sensi dell'art. 4 comma 6 bis L.R. 4/2009 e ss.mm.ii. (c.d. "piano casa") il Comune di Sassari ha individuato nelle zone urbanistiche omogenee "B" gli immobili nei quali limitare o 4escludere gli interventi di demolizione e di costruzione di cui al medesimo "Piano Casa";

- degli elaborati dell'Architetto approvati con tale delibera consiliare del 16.2.2012, previo parere favorevole della Commissione Urbanistica del 15.2.2012 e proposta di Giunta del 9.2.2012, datati "Gennaio 2012", ossia: s) Stralcio PRGC;
2) Stralcio PUC;
3) Planimetrie di inquadramento generale;
4) Planimetrie di riferimento Viale Italia - Cappucini;
5) Planimetria di riferimento Monte Rosello - Eba Giara - Viale Porto Torres;
6) Relazione Generale e Relazione Storica;

- di tutti gli altri atti connessi, conseguenti e presupposti, anche ove attualmente non conosciuti;

con i motivi aggiunti depositati in data 28.2.2015:

- della nota del 6.2.2015 prot. n. 15465 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Sassari n. N/2015/7 costituente diniego alla domanda n. 2014/679 prot. n. GE/2014/01463227 del 4.11.2014;

- della nota del responsabile del procedimento del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sassari, prot. n. 157408 del 26.11.2014, ricevuta dal ricorrente in data 9.12.2014, e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti;

- della delibera del Consiglio Comunale di Sassari n. 52 del 27.7.20111, con la quale è stato preliminarmente adottato il PUC;

- delle delibera del Consiglio Comunale di Sassari n. 43 del 26.7.2012, con la quale è stato definitivamente approvato il PUC;

- della Determinazione

RAS

3857/DG del 21.11.2013, con la quale il Direttore Generale del Settore Pianificazione Territorio della Regione ha deliberato la coerenza del PUC di Sassari agli strumenti sovraordinati, prescrivendo al contempo prescrizioni, interazioni e cancellazioni al PUC stesso al fine di ottenere l'adeguamento ai predetti strumenti sovraordinati;

- della delibera del Consiglio Comunale di Sassari n. 3 del 14.1.2014, con la quale si dava mandato al Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata perché ponesse in essere quanto necessario ai fini dell'adeguamento dei contenuti tecnici del PUC alle prescrizioni della determinazione RAS n. 3857/DG, emanata all'esito della verifica di coerenza del PUC suddetto con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio ai sensi dell'art. 31 della L.R. 11.4.2002, n. 7;

- della nota prot. 38217 del 11.3.2014, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Sassari ha dato incarico di procedere alla preparazione degli elaborati necessari a rendere coerente il PUC alle osservazioni della Regione;

- della nota 11.10.2014 prot. (in entrata) del Comune di Sassari n. 134394, con la quale si ha provveduto a depositare in Comune gli elaborati richiesti dal Dirigente di Settore con la predetta nota 38217/14, nonché di tutti gli elaborati così trasmessi, in seguito integralmente approvati dal CC con delibera 35/14;

- della delibera del Consiglio Comunale di Sassari n. 35 del 18.11.2014, con la quale, dando atto della non necessari ripubblicazione del PUC, è stato approvato il recepimento nel Piano Urbanistico Comunale degli esiti della verifica di cui alla Determinazione Regionale n. 3857/DG del 21.11.2013, ed in particolare delle prescrizioni di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento, alle quali tale Determinazione regionale - visto il parer del CTRU riunitosi in pari data - subordinava la dichiarazione di coerenza del PUC in questione rispetto al quadro normativo e pianificatorio sovraordinato;

- della Determinazione n. 3280 del 2.12.2014, con la quale il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia della Regione Sardegna ha determinato che il Piano Urbanistico - in adeguamento al PPR e al PAI - del Comune di Sassari di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 43 del 26.7.2012 e n. 35 del 8.11.2014, risulta coerente con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, stabilendo al contempo che si poteva procedere alla pubblicazione sul BURAS;

- della comunicazione del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sassari del 4.12.2014, pubblicata sul BURAS n. 58, parte III, del 11.12.2014, con la quale si è resa nota la definitiva approvazione del PUC, e della sua entrata in vigore alla data della pubblicazione stessa;

- nonché avverso ogni altro atto inerente, presupposto e conseguente, anche ove non direttamente conosciuto, ivi compresi tutti gli atti istruttori correlati ai predetti provvedimenti, con particolare riferimento all'art. 26 della n.t.a. del PUC, se e nella denegata ipotesi in cui lo stesso sia interpretato nel senso esplicato dal Comune di Sassari nella nota prot. 157408 del 26.11.2014 primariamente impugnata, nonché infine, nella medesima denegata ipotesi, della cartografia di cui alla tavola 5.5.13 del PUC approvato, nel momento in cui tale elaborato inserisce il fabbricato del ricorrente oggetto del richiesto intervento in zona B3.PP anziché B3.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, coniugi, sono proprietari dei seguenti immobili confinanti fra loro in Comune di Sassari e costituenti un unico compendio:

• quanto alla dott.ssa M, porzione di fabbricato sito in Via Alagon 14 angolo Via Nizza 10, distinto al catasto fabbricati al fg. 87, mapp. 251 sub 1, ed area in Via Alagon 14, piano terra, fg. 87 mapp. 752 e mapp. 753;

• quanto al dott. Manca, porzione di fabbricato sito in Via Alagon 14 angolo Via Nizza 10, distinto al Catasto fabbricati fg. 87, mapp. 251, sub 2.

Gli immobili sono posti in zona urbanistica B del P.R.G. di Sassari, disciplinata dal "Piano particolareggiato delle zone B" (definitivamente approvato con delibera 19.7.2007), e più precisamente nel "campo di determinazione" n. 7, "isolato" n. 3, "edificio" n. 6 di tale strumento.

Relativamente a tali immobili, le NTA del PP prevedono le categorie di intervento "C", specificate, secondo la terminologia in uso anche per il PRGC, con i seguenti codici: II, I2, 13, I4, I6, I9.

Espongono i ricorrenti, che per quel che qui rileva, si specifica che gli interventi "I9" sono di demolizione e ricostruzione, e "I6" di sopraelevazione (per l'edificio in questione sono infatti previsti sei metri aggiuntivi rispetto all'esistente).

Invece, negli elaborati dell'Arch. Elena Cenami datati "Gennaio 2012" e approvati con gli atti e provvedimenti impugnati, tale immobile (fabbricato e area pertinenziale) risulta calendato ai rn-r. 41 e 43, con conseguente inammissibilità, in relazione al medesimo, degli interventi di sopraelevazione e demolizione pur previsti dal "piano casa", e comunque ammessi dal vigente piano particolareggiato delle zone B del Comune di Sassari.

Avverso gli atti indicati in epigrafe sono insorti i ricorrenti deducendo i seguenti motivi in diritto:

1) eccesso di potere per difetto di istruttoria ed omessa motivazione, parzialità ed ingiustizia manifesta dell'atto, contraddittorietà del medesimo con il PP delle Zone B del Comune di Sassari definitivamente approvato il 1.6.7.2007, violazione e falsa applicazione art. 15, comma l NTA del PPR, violazione del regolamento edilizio del Comune di Sassari per omesso parere della Commissione Edilizia;

2) eccesso di potere ed illogicità dell'atto, contraddittorietà con la comunicazione rilasciata al ricorrente in data 16.4.2008 prot. 20717;

3) violazione, travisamento e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6 bis L.R.4/09 e s.m.i., eccesso di potere, violazione art. 20 l.reg.45/98, contraddittorietà degli atti impugnati con il PP delle zone omogenee B del Comune di Sassari, eccesso di potere per violazione del procedimento;

4) incompetenza, violazione e falsa applicazione art. 107 Tuel, violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento;

5) violazione art. 11 d.l. 25.6.2008 n. 112, convertito in legge 6.8. 2008 n. 133 e del successivo d.p.c.m. 16.7. 2009 art. 11, nonché della L.R. n. 4 del 2009 e s.m.i., sviamento di potere, eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità dell'atto, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

6) eccesso di potere, travisamento della situazione di fatto e di diritto, carenza dei presupposti, ancora violazione art. 5, comma 6 bis L.R. 4/2009, illogicità e parzialità degli atti impugnati.

Concludevano per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva il Comune di Sassari chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 28 febbraio 2015 i ricorrenti depositavano ricorso per motivi aggiunti per l’impugnazione degli atti indicati in epigrafe.

Accadeva che in data 30 ottobre 2014, dopo la notifica del ricorso introduttivo, e prima dell'entrata in vigore del PUC, essi presentavano domanda di permesso di costruire al fine di realizzare un intervento ex art. legge 4/2009 (piano casa) all'epoca ancora vigente.

Il progetto prevedeva la demolizione dell'edificio esistente e delle ulteriori volumetrie pertinenziali con contestuale ricostruzione dello stesso secondo la tipologia di intervento classificato 15, ossia di demolizione e ricostruzione, fruendo dell'aumento volumetrico di cui al piano-casa, nonché, ai sensi dell'art. 8 della medesima normativa (che consente di sommare l'incremento di tale piano con altre eventuali dotazioni volumetriche), anche delle potenzialità previste per tale immobile dallo stesso piano particolareggiato, che, nello specifico, permette la sopraelevazione di due piani.

Con nota del responsabile del procedimento del settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Sassari prot. 157408 del 26.11.2014 ricevuta dal ricorrente sig. S M in data 9.12. 2014 (prima della pubblicazione del PUC sul BURAS), il Responsabile del procedimento, nel dare preavviso di diniego sulla domanda di permesso di costruire avanzata dai ricorrenti, premetteva che lo stabile rientra tra quelli esclusi dalle previsioni di piano casa per effetto della delibera di CC nr. 7 del 2012;
di conseguenza, l'unico intervento ammissibile sarebbe stato quello di cui alle previsioni del medesimo PP, ossia non potesse essere demolito e ricostruito, ma soltanto sopraelevato di due ulteriori piani subordinatamente alla demolizione degli edifici pertinenziali ubicati all'interno dell'area cortilizia.

Nella nota citata si rappresentava inoltre che l'art. 26 delle n.t.a - all'epoca adottato definitivamente, ma non ancora pubblicato - con riferimento all'area di intervento, classificata dal nuovo strumento come B3 PP, prevedeva "modalità di attuazione degli interventi subordinati al piano particolareggiato e in assenza l'intervento massimo ammissibile è la ristrutturazione edilizia leggera, pertanto, se ne deduce, che non viene fatto salvo il piano particolareggiato nel quale ricade il fabbricato oggetto di intervento in quanto strumento attuativo del P.R.G. [allora] vigente". Nella indicata nota si rappresentava altresì che l'art. 88 delle medesime N.T.A. prevede che in tutte le zone subordinate alla formazione di piani attuativi, nelle more della formazione del piano attuativo sarebbero consentiti esclusivamente gli interventi della topologia 11, I2, I3, I4 bis e I12, con esclusione quindi della demolizione e ricostruzione.

L'Amministrazione eccepiva anche che la premialità del 35% ammessa dal piano-casa e portata in progetto doveva essere sommata unicamente a quella esistente, e non a quella potenziale di cui al Piano Particolareggiato (includente quindi anche la - sopraelevazione).

Secondo i ricorrenti, infine, l'Ufficio, cadendo in un errore aritmetico, rilevava che è ben vero che il piano particolareggiato del 2007 ammetteva la sopraelevazione di due piani, ma la riserva volumetrica disponibile era solo di 582 mc (ossia quanto bastante a realizzare un piano) e non, come indicato in progetto di 1440 (ossia quanto necessario a realizzare i due piani in più previsti dal PP in prospetto e pianta).

Sempre secondo i ricorrenti, tale assunto è talmente illogico da costituire probabilmente un mero errore materiale.

La nota si concludeva dando termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni, e chiedendo altresì integrazione documentale.

I ricorrenti integravano la documentazione, e rispondevano alle considerazioni dell'Ufficio.

Alle osservazioni il Comune rispondeva in data 6.2.2015 denegando il titolo edificatorio richiesto.

In data 11.12.2014, veniva pubblicata sul BURAS la comunicazione dell'entrata in vigore del nuovo PUC, che così diveniva accessibile e verificabile, tanto all'art. 26, quanto all'art. 88 delle NT A, nonché in tutti i restanti elaborati, permettendo così ai ricorrenti di verificare, secondo la loro prospettazione, come l'interpretazione data dal Comune alle predette norme fosse erronea, e come invece il piano particolareggiato suddetto fosse ancora in vigore.

In subordine, i ricorrenti chiedono che nella ipotesi che l'interpretazione fornita dal Comune dovesse essere ritenuta corretta, che il PUC sia annullato, in quanto autonomamente lesivo.

Avverso gli atti indicati in epigrafe hanno dedotto le seguenti censure:

1) illegittimità derivata, eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento della situazione di fatto e di diritto, carenza dei presupposti;

2) eccesso di potere, violazione e falsa applicazione di legge artt. 2 e 5 della L.R. n. 4 del 2009;

3) eccesso di potere, contraddittorietà dell'atto con la circolare allegata alla deliberazione G.R. n. 9/15 del 2.3.2010, violazione e falsa applicazione L.R. 4/2009;

4) eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà dell'atto, travisamento della situazione di fatto e di diritto;

5) eccesso di potere, travisamento della situazione di fatto e diritto, illogicità dell'atto e della motivazione, violazione L. 1150/42, contraddittorietà dell'atto con la "relazione di progetto" allegata al PUC;

6) eccesso di potere, travisamento dei fatti, violazione L.R. 45/89 e L.R. 7/2002, contraddittorietà con le delibere del consiglio comunale nr. 3 e 35 del 2014, violazione e contraddittorietà con la delibera della Regione 3857/dg del 21.11.2013;

7) violazione di legge in relazione all'articolo unico della l.

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