TAR Bologna, sez. I, ordinanza cautelare 2016-07-14, n. 201600204
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N. 00204/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00297/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2016, proposto da:
C A G, rappresentato e difeso dagli avvocati P B C.F. BRNPLA80L19I462Z, G Pennica C.F. PNNGNN76L29A271H, con domicilio eletto presso G Pennica in Bologna, via Barberiia,6;
contro
U.T.G. - Prefettura di Modena, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto prot. 73/16 emesso dal Prefetto della Provincia di Modena con il quale è stato diniegato il rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Modena e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 il dott. Umberto Gni e uditi per le parti i difensori P B, Diana Cairo;
Ritenuto, ad un primo, sommario esame della causa, che il ricorso contenga elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per il ricorrente, tenuto conto della ritenuta carenza di motivazione del provvedimento impugnato;