TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-12-11, n. 202318589

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-12-11, n. 202318589
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318589
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 18589/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04015/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4015 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Valeria Lo Bello, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bargione, Dipollina Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gaetano Cravana, Luca C, non costituiti in giudizio;

per

l'annullamento :

- del Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli atti del Ministero dell'Interno in data 22 gennaio 2021, con cui è stata approvata la graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, con decorrenza 1° luglio 2020, nella parte in cui non include la Dott.ssa Valeria Lo Bello tra i primi undici posti utili per la promozione;

- della graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, con decorrenza 1° luglio 2020, approvata dal Consiglio di amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato nella seduta del 28 ottobre 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli atti del Ministero dell'Interno in data 22 gennaio 2021, nella parte in cui non include la Dott.ssa Valeria Lo Bello tra i primi undici posti utili per la promozione;

- del quaderno di scrutinio compilato dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, non ancora conosciuto, nella parte in cui non ha attribuito alcun punteggio agli incarichi svolti dalla Dott.ssa Lo Bello, non rientranti nelle normali mansioni di ufficio, che presuppongono una particolare competenza giuridica ed amministrativa e/o che hanno determinato un aggravio dei compiti di ufficio, e nella parte in cui ha attribuito un punteggio eccessivamente basso alla qualità delle funzioni svolte dalla ricorrente ed all'attitudine della stessa ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica di dirigente superiore;

- della scheda di valutazione individuale della ricorrente, non ancora conosciuta, nella parte in cui non ha attribuito alcun punteggio agli incarichi svolti dalla Dott.ssa Lo Bello, non rientranti nelle normali mansioni di ufficio, che presuppongono una particolare competenza giuridica ed amministrativa e/o che hanno determinato un aggravio dei compiti di ufficio, e nella parte in cui ha attribuito un punteggio eccessivamente basso alla qualità delle funzioni svolte dalla ricorrente ed all'attitudine della stessa ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica di dirigente superiore;

- di tutti gli eventuali altri atti, non noti e non comunicati, presupposti, connessi e consequenziali della Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato per la promozione alla qualifica di dirigente superiore del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

dire e dichiarare il diritto della Dott.ssa Valeria Lo Bello ad ottenere l'attribuzione del punteggio relativo agli incarichi svolti non rientranti nelle normali mansioni di ufficio, di cui alla seconda categoria individuata dai criteri di massima, pari a 2,70 punti (ovvero al diverso punteggio attribuito ai titoli della ricorrente), e di un maggiore punteggio relativo alla categoria attitudinale di cui alla V Categoria, comunque non inferiore a 23, che tenga conto della valutazione complessiva e non atomistica della effettiva professionalità della ricorrente, così come confermata dai giudizi espressi nei rapporti informativi annuali, utili ai fini della promozione alla qualifica di dirigente superiore con decorrenza giuridica ed economica 1 luglio 2020, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico;

condannare il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente, da determinare tenendo conto degli importi non percepiti a titolo di: a) trattamento retributivo non percepito dalla ricorrente dall'1 luglio 2020 all'1 febbraio 2023 ovvero, in via subordinata, al maggiore importo non percepito dalla ricorrente dall'1 luglio 2020 al 31 gennaio 2021;
b) differenze di TFS non percepito dalla ricorrente alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre accessori di legge;

esibire , in via istruttoria, a norma del combinato disposto degli artt. 63 c.p.a e 210 c.p.c., copia della seguente documentazione:

- schede personali e schede individuali di valutazione della ricorrente e dei vincitori dello scrutinio per merito comparativo, Dott.ri G M D, S A, M G, Z F, F M, M G, N V, M C, C C, C G e C L;

- verbali delle sedute del Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, con decorrenza 1 luglio 2020;

- quaderno di scrutinio compilato dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, con decorrenza 1 luglio 2020;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L B V il 3 marzo 2023 :

annullamento del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 novembre 2020 con cui è stata approvata la graduatoria finale approvata dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato e risarcimento del danno


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. D A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente premette di essere stata collocata in quiescenza il 1° febbraio 2021 con la qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, a conclusione di un percorso iniziato il 30 dicembre 1985, di cui indica le tappe più salienti, gli avanzamenti di carriera, i risultati di servizio, i riconoscimenti ottenuti, da superiori e autorità esterne, e le attività svolte, tra le quali docenze, coordinamento di operazioni di ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata e delicati incarichi di polizia di frontiera nella Regione Sicilia.

2. Con ricorso notificato in data 22 marzo 2021 e depositato in data 13 aprile 2021, la ricorrente insorge avverso l’esito della procedura di scrutinio per merito comparativo per la promozione a dirigente superiore con decorrenza 1° luglio 2020, risultante dalla graduatoria contenente i nominativi degli undici dirigenti promossi, approvata con decreto del Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell’Interno in data 22 gennaio 2021, in cui non è inserito il proprio nominativo, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, con contestuale censura degli atti presupposti, per i seguenti motivi:

I. violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, a causa della mancata valorizzazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio:

- nella sottocategoria II A, degli incarichi di: 1) Capo dell’organo esecutivo di sicurezza – Ufficio di polizia di frontiera di Palermo, per il quale ritiene di aver diritto a 0,40 punti (0,10 dal 2017 per 4 anni);
2) consegnatario per debito di custodia e per debito di vigilanza, che comporterebbe, parimenti, l’assegnazione di un punteggio pari a 0,40 (0,10 per 4 anni, dal 2015 al 2017);
3) direzione a scavalco, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, dell’ufficio speciale di P.S. presso la Regione Sicilia, valutabile per 0,10 punti (anno 2015);
4) datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per i cinque anni (dal 2015) presso l’Ufficio di polizia di frontiera, per il quale avrebbero dovuto esserle attribuiti 0,50 punti;
5) rappresentanza della polizia italiana nelle operazioni “NEPTUNE I” e “NEPTUNE II” destinate al monitoraggio, nel Mare Mediterraneo, degli spostamenti di foreing fighters , svolta per due anni, con conseguente diritto all’attribuzione di 0,20 punti;

- nella sottocategoria II B, delle docenze in materia di polizia di frontiera, svolte a favore del personale dell’Arma dei carabinieri nel mese di ottobre 2018, per le quali ha diritto al riconoscimento di 0,10 punti;

- nella sottocategoria II C, della partecipazione: 1) come componente, al gruppo di lavoro per l’attuazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale del sistema

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