TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-07-23, n. 202101810
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2021
N. 01810/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E C P, in proprio e n.q. di l.r. dell’ Azienda Agricola Elio Paganini , rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall’Avv. U P e dall’Avv. C F, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto presso i difensori in Milano, via Podgora, n. 3;
contro
- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) - Presidenza del Consiglio dei Ministri (80188230587), in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato e per l’effetto domiciliato in Milano, Via Freguglia n. 1;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato e per l’effetto domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
- ANAS S.p.A. (80208450587), in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Paola Cannata e dall’Avv. Maria Stefania Nasini, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto presso il Coordinamento Territoriale Nord Ovest, Area Compartimentale Lombardia di ANAS s.p.a. in Milano, Via Corradino D’Ascanio 3;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- della Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 29 del 21 marzo 2018 recante “ Accessibilità Valtellina – SS n. 38 lotto 4 – Nodo di Tirano tratta A (svincolo Bianzone – svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda – Campone di Tirano). Approvazione progetto definitivo. (CUP F31B16000520001) ”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 237 dell’11 ottobre 2018 e resa nota al ricorrente solo in data 31 gennaio 2019;
- delle note ANAS S.p.A. - la prima, non recante né data né numero di protocollo, ricevuta il 31 gennaio 2019, e la seconda, recante numero di prot. CDF- 0026879_P del 16/01/2019, ricevuta il 4 febbraio 2019 – con le quali è stata comunicata l’avvenuta approvazione, con delibera CIPE del 21 marzo 2018, del progetto definitivo della “ S.S. n. 38 “Accessibilità Valtellina” Lotto 4: nodo Tirano, tratta A (svincolo Bianzone – svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda – Campone di Tirano) ” e contestualmente dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
- ove occorrer possa, del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 7 marzo 2018 e dei pareri confluiti nella stessa – ancorché non noti al ricorrente - nonché di tutti gli elaborati progettuali approvati con la summenzionata delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 2018.
nonché
per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente alla illegittimità degli atti adottati.
B) quanto ai motivi aggiunti del 05.3.2021:
- del dispositivo dell’Amministratore Delegato di ANAS S.p.A. n. 690054 del 22 dicembre 2020, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo della “ s.s.38 “dello Stelvio ”. Accessibilità Valtellina. Lotto 4: nodo di Tirano. Tratta “A” (svincolo di Bianzone - svincolo la Ganda) e tratta “B” (svincolo la Ganda-Campone in Tirano) ”;
- di tutti gli atti e documenti, anche di estremi e contenuti non noti, che costituiscono parte integrante del summenzionato progetto esecutivo approvato; del decreto della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio 2021 con il quale si è conclusa positivamente l’istruttoria di Verifica di Attuazione di fase 1, svolta ai sensi dell’art. 185 cc. 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 per il progetto esecutivo di cui sopra, nonché del relativo parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 40 dell’11 gennaio 2021 allegato al summenzionato decreto; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresa, ove occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità relativa ad ulteriori mappali di proprietà del ricorrente.
C) quanto ai motivi aggiunti del 29.3.2021:
- del decreto motivato di ANAS S.p.A. n. 37603 del 22 gennaio 2021, emesso ai sensi dell’art. 22- bis del DPR 327/2001, con il quale è stata disposta l’occupazione anticipata finalizzata all’esproprio dei terreni, e della relativa comunicazione pervenuta in data 02 febbraio 2021;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresa, ove occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità relativa ad ulteriori mappali di proprietà del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anas S.p.A. e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa V N F nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021 (svoltasi in modalità da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020), senza la partecipazione dei difensori che non chiedevano di essere sentiti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U n. 51/2002), il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) approvava il primo Programma delle infrastrutture strategiche, prevedendo, all’allegato 2, tra gli interventi da attuarsi in Regione Lombardia, alla voce “ Corridoi autostradali e stradali ”, l’ “ Accessibilità Valtellina ”, in cui era a sua volta ricompreso il “ potenziamento S.S. 36, S.S. 38 e S.S. 39 ”. Nell’ambito di tale ultimo intervento e per quanto qui rileva, veniva prevista la realizzazione della Tangenziale di Tirano , oggetto di un successivo Accordo generale quadro dell’11.04.2003 tra il MIT e la Regione Lombardia e di un Accordo di Programma stipulato tra il MIT, la Regione, la Provincia di Sondrio, ANAS. S.p.A., la CCIA di Sondrio, le Comunità Montane ed i Comuni interessati.
L’infrastruttura veniva inserita e richiamata, tra l’altro: nel Decreto Interministeriale n. 564 del 7.12.2020, quale opera permanente da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali “ Milano-Cortina 2026 ”; nel Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. X/78 del 9.7.2013 (B.U.R.L. n. 30 – Serie Ordinaria - del 23.7.2013 (Sezione relativa all’Aggiornamento 2013 del Piano Territoriale Regionale); nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R.); nel Piano Territoriale Regionale d’Area Media e Alta Valtellina; nel Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT); nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/64 del 10 luglio 2018 (B.U.R.L. n. 30 serie ordinaria del 28.07.2018).
Il progetto definitivo dell’opera veniva elaborato dalla Provincia di Sondrio ed approvato in linea tecnica dal Consiglio di Amministrazione ANAS con delibera n. 86 del 24.6.2010.
Con nota n. 169553 del 2.12.2010 Anas avviava l’ iter approvativo con pubblicazione sui quotidiani nazionali a maggiore tiratura.
Con D.G.R. n. 1584 del 20.4.2011, la Regione Lombardia esprimeva parere favorevole, corredato di specifiche prescrizioni e raccomandazioni. Il successivo segmento procedimentale si svolgeva attraverso varie interlocuzioni tra gli enti coinvolti e l’aggiornamento progressivo del progetto originario, in recepimento delle osservazioni via via svolte.
Il 07.3.2018, si svolgeva quindi la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi ed il progetto definitivo era approvato, con delibera CIPE n. 29 del 21.3.2018, pubblicata sulla G.U. n. 237/2018. L’accertamento della copertura finanziaria veniva perfezionato, con la delibera CIPE n. 45 del 25.10.2018, pubblicata nella G.U. n. 25/2019.
1.1. - Ad oggi, il progetto definitivo approvato all’esito della complessa e lunga procedura sin qui sinteticamente descritta, prevede la realizzazione di una tangenziale che costeggia la riva sinistra del fiume Adda sino alla località San Bernardo e da questo punto si allontana dal fiume verso monte per circa 1 chilometro, per poi riavvicinarsi alla riva in corrispondenza della località Ganda, ove si prevede la realizzazione di una rotatoria per Tirano.
1.2. – Con ricorso dell’11.04.2021 il ricorrente - proprietario dell’area adibita a frutteto con annessa Azienda Agricola ubicata sulle sponde dell’Adda, nell’area destinata alla realizzazione dell’opera, proprio nel tratto in cui il tracciato stradale modifica il proprio percorso arretrando dalle sponde del fiume - è insorto avverso gli atti delle procedura (in particolare, la Delibera CIPE di approvazione del Progetto definitivo n. 29 del 21 marzo 2018 e gli atti prodromici alla sua adozione) contestando, in sintesi, la localizzazione di quella parte del tracciato e chiedendo, sulla scorta di quattro, articolate censure, l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento del danno (individuato, con riserva di più precisa quantificazione in corso di causa, in “ non meno di 2.300.000 euro ” oltre “ all’indennità di esproprio dovuta per legge, stimata in via approssimativa in non meno di 2 milioni di euro ”).
1.3. - Si sono costituiti in giudizio il CIPE ed il MIT (12.04.2019), Anas S.p.A. (30.04.2019) e la Regione Lombardia (15.07.2019).
1.4. – Con memoria del 22 gennaio 2021, il MIT ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
1.5. – Con motivi aggiunti del 05.03.2021, il ricorrente ha quindi impugnato:
a) l’approvazione del progetto