TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-05-31, n. 202200369

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-05-31, n. 202200369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200369
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2022

N. 00369/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00959/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 959 del 2016, proposto da:
M S C, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e V D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Monica Macciotta, in Cagliari, via San Salvatore da Civita n. 11;

contro

- Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e S S, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;

per la condanna al risarcimento:

- dei danni conseguenti alla collocazione della ricorrente in posizione deteriore (posizione 69 anziché 13) nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nel territorio della Regione Sardegna (graduatoria pubblicata il 17.11.07) a causa dell'illegittima mancata attribuzione alla stessa della maggiorazione prevista dall'art. 9 della L. 221/68 a favore dei farmacisti rurali.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore, nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, commi 6 e 7, del d.l. 9 giugno 2021 n, 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso R.G. n. 88/2008 la dott.ssa M S C aveva chiesto a questo Tribunale di annullare, nei limiti del proprio interesse, la graduatoria conclusiva del concorso pubblico per titoli ed esami svolto dalla Regione Sardegna per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione indetto con bando approvato con determinazione direttoriale 27 ottobre 2005, n. 1615.

Il gravame si fondava principalmente sulla contestazione della clausola del bando secondo cui la maggiorazione di punteggio del 40% prevista dall’art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, in favore di coloro che avevano prestato pregresso servizio in una sede farmaceutica “rurale”, non poteva comportare il superamento del limite massimo di punteggio complessivamente previsto in relazione all’attività professionale svolta, il che aveva comportato la decurtazione di una parte rilevante del punteggio spettante alla ricorrente per il pregresso periodo di servizio svolto in una farmacia “rurale”, con la sua conseguente collocazione al 69° anziché al 13° posto della graduatoria finale.



2. Con sentenza 10 giugno 2009, n. 1457/2009, la I Sezione di questo Tribunale aveva respinto il sopra descritto ricorso R.G. n. 88/2008, per cui la Regione Sardegna aveva dato esecuzione alla graduatoria concorsuale, in particolare assegnando alla dott.ssa E L, collocatasi al 15° posto, la sede farmaceutica di nuova istituzione di Monte Rosello/Sassari due/via Baldedda , cui la anche la dott. C aspirava, e a quest’ultima la sede farmaceutica rurale di B.



2.1. La citata pronuncia di primo grado di questo Tribunale era stata, però, successivamente riformata dalla III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 14 dicembre 2015, n. 5667, che aveva annullato la graduatoria concorsuale condividendo la tesi della dott.ssa C secondo cui la maggiorazione del 40% sul punteggio per titoli professionali, prevista dall’art. 9 della legge n. 221/1968 (sino ad un massimo di punti 6,50) per il pregresso servizio farmaceutico “rurale”, doveva essere applicata interamente invece che entro il limite massimo di punteggio previsto per l’attività professionale nel suo complesso (35 punti).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi