TAR Milano, sez. III, sentenza 2009-11-06, n. 200904983

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2009-11-06, n. 200904983
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904983
Data del deposito : 6 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01488/2006 REG.RIC.

N. 04983/2009 REG.SEN.

N. 01488/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2006, proposto da:
H Z, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso G L in Milano, via Bolzano N.31;

contro

Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del disposto con cui la Prefettura di Milano, in data 09.03.2006 (notifica del 28.04.2006) ha rigettato l’istanza di riesame della posizione del ricorrente, con conseguente archiviazione e del preordinato decreto di respingimento dell’istanza di emersione dallo stesso presentata in data 31.03.2003;
di tutti gli atti connessi..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/10/2009 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza datata 14.06.2006, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso.

All’udienza del 09.10.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto.

Invero, il provvedimento impugnato, pur adottato sulla base di una richiesta di riesame presentata dall’interessato, risulta meramente confermativo del provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione adottato dal Prefetto di Milano in data 20.11.2003, provvedimento quest’ultimo ormai consolidato per mancanza di tempestiva impugnazione.

Sul punto vale ricordare che il provvedimento amministrativo ha natura confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate (cfr. tra le tante C.d.S., sez. V, 04 marzo 2008, n. 797;
C.d.S., sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6459;
C.d.S., sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4831).

Nel caso di specie, dall’atto impugnato e dalla documentazione acquisita in giudizio non emerge né un riesame della situazione complessiva, né una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, né, infine, il compimento di nuovi atti istruttori da parte dell’amministrazione, che, mediante l’adozione dell’atto gravato, si è limitata a ribadire la valutazione negativa già espressa con il provvedimento di rigetto, evidenziando l’irrilevanza delle deduzioni sviluppate dal sig. H.

Il carattere meramente confermativo dell’atto impugnato ne esclude l’autonoma impugnabilità, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 del d.p.r. 30.05.2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

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