TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2011-02-09, n. 201100182
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N. 00182/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00120/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2011, proposto dalla società Toscodata S.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con Repro Sistemi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. U B, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via Alfieri n. 28;
contro
Provincia di Pistoia, costituita in giudizio in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. L C e P P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
nei confronti di
Base S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Iaria e Filippo Frangioni, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale 6 dicembre 2010, n. 1585 - prot. 183689 (trasmessa con comunicazione in data 7 dicembre 2010 anch’essa, per quanto occorrer possa, da intendersi impugnata) con cui la Provincia ha dichiarato definitiva l’aggiudicazione alla società Base s.r.l. del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del parco macchine fotocopiatrici multifunzioni e fax provinciali dal 01/01/2011 al 30/09/2013;
- dei verbali di gara ivi approvati del 10 novembre 2010 e 15 novembre 2010 e delle relative schede allegate;
- della Relazione Tecnica approvata dal provvedimento di aggiudicazione;
- del provvedimento 30 dicembre 2010 prot. n. 0195823/2010/P con cui è stato respinto il ricorso in autotutela presentato ai sensi dell’art. 243bis D.lgs. n. 163/2006;
- di tutti gli atti presupposti, successivi o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pistoia e della controinteressata società Base S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla società Base s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che ad un primo esame appare dubbia la fondatezza delle censure formulate nel ricorso principale mentre, per contro, sembra presentare apprezzabili profili di fumus il ricorso incidentale depositato dalla società controinteressata;