TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-01-30, n. 202300055

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-01-30, n. 202300055
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300055
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 00055/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00319/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2022, proposto da
A F, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Pesaro e Urbino;

Valoreimmobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

E A;

per l'annullamento

degli atti relativi alla vendita di beni immobili mediante procedura negoziata ad offerte segrete, indetta con bando del 23/7/2020, limitatamente al Lotto 3 ad oggetto “Ex Centro Allevamento Selvaggina – Fabbricato principale”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Valoreimmobiliare S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente riferisce di aver partecipato alla procedura di vendita dell’immobile denominato “Ex Centro Allevamento Selvaggina - Fabbricato principale” (Lotto 3) indetta, con bando del 23/7/2020, dalla proprietaria Società Valoreimmobiliare Srl interamente partecipata dalla Provincia di Pesaro e Urbino. A quest’ultima gli interessati avrebbero potuto anche rivolgersi per acquisire chiarimenti e informazioni.

Nel bando si specificava che il complesso immobiliare era censito nel catasto del Comune di Pesaro, Foglio 18, particella 1032, suddivisa in 3 subalterni, di cui il n. 1 con destinazione residenziale, il n. 2 con destinazione ufficio e il n. 3 accatastato come bene comune non censibile. Veniva altresì indicato che “È corrente la richiesta di variante alle NTA (art. 122 e art. 128 del Piano del Parco San Bartolo) per quanto compreso al F. 18, Mappale 1032 sub 1 e 2”.

Il prezzo a base d’asta era fissato, a corpo, in € 380.000 con possibilità di presentare offerte anche al ribasso.

Il ricorrente riferisce altresì:

- che, prima di formulare l’offerta, aveva inoltrato, all’organo procedente, la segnalazione di alcune discrasie consistenti nell’assenza della destinazione residenziale del bene (poiché destinato ad alloggio del custode del Centro Selvaggina, quindi una destinazione attinente ai servizi) e in alcuni abusi edilizi;

- che, non avendo ottenuto un riscontro conforme ai propri auspici, decideva comunque di formulare un’offerta tenendo conto sia dell’attuale destinazione non residenziale del fabbricato, sia degli oneri che egli avrebbe dovuto sostenere per sanarlo o trasformarlo previa eventuale approvazione della variante urbanistica “in itinere”;

- che i medesimi rilievi erano stati formulati anche in sede di gara, prima dell’apertura delle offerte, ma la Commissione aveva deciso di procedere ugualmente.

La vendita è stata quindi aggiudicata all’altra offerta di € 270.000 contro l’offerta di € 170.000 proposta dal ricorrente. Non erano pervenute ulteriori offerte.

Poco prima della stipula del rogito (avvenuta in data 26/11/2021) il ricorrente aveva inoltrato (in data 14/10/2021) una nuova offerta irrevocabile al rialzo di € 300.000 che, tuttavia, l’amministrazione riteneva non valutabile. Questa nuova offerta veniva motivata sul rilievo che, tra l’indizione della procedura di gara e la stipula dell’atto di vendita con l’aggiudicatario, l’immobile aveva ottenuto, a spese dell’amministrazione, l’incremento di valore attraverso l’intervenuta approvazione della variante urbanistica, la sanatoria degli abusi e la diminuzione della rendita catastale di alcuni subalterni.

Si è costituita, per resistere al gravame, la sola Valoreimmobiliare Srl.

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