TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-06-19, n. 202300912

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-06-19, n. 202300912
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300912
Data del deposito : 19 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2023

N. 00912/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00407/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 407 del 2018, proposto da
AN IA ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Lanciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Montesanto n.25;



contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Postorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

CO PI ON, AT EL, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto del Dirigente generale del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria del 7 dicembre 2017, n. 845, avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016- Approvazione graduatoria definitiva” e dei relativi allegati;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza collegiale n.266/18 del 21/6/2018 di reiezione dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Fa presente la ricorrente di aver partecipato all’avviso pubblico, indetto dalla regione Calabria, per la presentazione delle domande di sostegno/ aiuto relative al "Pacchetto Giovani ", Misure 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2016.

Espone l’istante che la domanda di sostegno presentata (n. 54250193148), all’atto dell’approvazione della graduatoria definitiva è risultata ESCLUSA per le seguenti irregolarità: “Allegato 1 incoerente. Bpol non conforme”.

Di qui la presente impugnativa di detta esclusione, indicata nell’allegato “B” -recante elenco delle domande escluse- al DDG meglio specificato in epigrafe.

Precisa l’istante che le domande volte ad ottenere il citato sostegno dovevano essere formulate esclusivamente su appositi modelli e prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione da un centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato ovvero di un professionista accreditato. La domanda presentata riguardava investimenti ammissibili di cui alla misura 6-4 e interventi 6.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4. e –precisa la ricorrente- dalla consultazione della domanda risulterebbe che il BPOL è invece del tutto coerente per cui non sarebbe comprensibile il rilievo dell’amministrazione. In altri termini dalla specifica sezione del BPOL riservata alle anomalie non emergerebbe alcuna segnalazione superiore alla soglia di variabilità consentita, a riprova del fatto che i valori considerati nei diversi ambiti sono coerenti.

I motivi di ricorso sono i seguenti:

1.-eccesso di potere. Difetto di completezza istruttoria. Violazione DDG 7516/2016 e 7609/2016 nonché del comma 3 dell’art. 3 bis del D. Lgs n. 165/99, DM del 28/308 art. 2 nonché del DM 162/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Malgoverno e sviamento.

Si lamenta che l’amministrazione illegittimamente ha omesso di chiedere al C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) a titolo di soccorso istruttorio la documentazione cartacea originale acquisita nel fascicolo di domanda e/o prendendo in considerazione le informazioni registrate nel fascicolo aziendale elettronico costituito ai sensi del d.p.r. n.503/99 e succ. modif. il cui contenuto sarebbe da ritenersi fonte certificata in relazione alle attività delegate e svolte dai centri di assistenza in forza del ruolo loro esclusivo assegnato ai sensi del comma 3 dell’art. 3 bis del d. lgs. n.165/99, art. 2 del DM 28/3/08 nonché dal DM. 162/15.

Le disposizioni procedurali adottate dalla Regione violerebbero:

-il comma 5 del citato art. 2 che vieta di introdurre nel recepimento di direttive dell’UE adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive;

- la legge 183/11 che stabilisce che i soggetti di cui al comma 3 lett. b) sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano in possesso delle pp.aa. e soprattutto quando da altri soggetti delegati ad acquisirli e detenerli per conto della stessa amministrazione procedente come appunto i CAA per come disposto nel bando. Questo perché la procedura amministrativa dematerializzata sarebbe riferita alla sola predisposizione e presentazione elettronica della domanda di sostegno e non anche all’istruttoria che doveva essere eseguita sulla base cartacea, perché non prevista dalle norme del codice dell’amministrazione digitale ma bensì alla sostanziale verifica e controllo della documentazione cartacea acquisita e fondante il fascicolo della domanda di sostegno per il quale l’amministrazione ne ha prescritto il diritto di

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