TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-05-11, n. 202100254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-05-11, n. 202100254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202100254
Data del deposito : 11 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2021

N. 00254/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00040/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P F C, con domicilio eletto presso lo studio Paola Fatima Avv.Cortesi in L'Aquila, viale De Gasperi, 34;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

del decreto n. -OMISSIS-adottato dal Ministero dell'Interno, con il quale è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento della causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.§- Con ricorso ritualmente notificato -OMISSIS-, assistente capo della Polizia di Stato, impugnava il decreto n. -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno respingeva la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo, nonché il presupposto parere negativo reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio in data-OMISSIS-, ed di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale comune lesivo.

Chiedeva inoltre l’accertamento del diritto al riconoscimento della causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo con ogni beneficio.

In punto di fatto, il ricorrente premette che con istanza in data -OMISSIS-chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la concessione dell’equo indennizzo e l’indennità “una tantum” per l’infermità “-OMISSIS-”.

Con verbale mod. -OMISSIS- la Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- riteneva il richiedente affetto dalla patologia “-OMISSIS-” ascrivendo detta patologia, ai fini dell’equo indennizzo alla 6^ categoria della tabella A.

Di poi il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con parere n. -OMISSIS-, esprimeva parere negativo sulla richiesta ritenendo l’infermità di cui trattasi non dipendente da causa di servizio.

A tale parere faceva seguito l’adozione del gravato decreto del Ministero dell'Interno.

2.§- Il ricorso è affidato ad un’unica articolata doglianza con cui si deduce eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati non terrebbero conto della storia lavorativa del ricorrente e della correlazione causale tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata, limitandosi ad utilizzare delle formule di stile che non danno atto del percorso logico seguito per giungere ad un giudizio di diniego.

In via istruttoria, il ricorrente chiede che venga disposta la nomina di un di consulente tecnico per accertare se le condizioni di lavoro avessero costituito causa e/o concausa efficiente e determinante dell’infermità denunciata.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno instando per il rigetto del ricorso siccome privo di merito di fondatezza.

A seguito del Decreto Collegiale n. -OMISSIS-, con cui questo il Tribunale dichiarava l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.c., a far tempo dalla data della dichiarazione resa dal procuratore in ordine al decesso del signor -OMISSIS- avvenuto il -OMISSIS-, nella qualità di eredi del ricorrente, riassumevano il ricorso riportandosi alle richieste già formulate nel ricorso introduttivo.

All’udienza del 5 maggio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, la causa veniva trattenuta in decisione.

3.1.§- In rito, il Collegio rileva che l’esame preliminare del gravame evidenzia, in via prioritaria ed ai fini di ogni opportuna decisione, la necessità dell’integrazione del contraddittorio (art. 49 c.p.a.) nei confronti Ministero dell’Economia e delle Finanze cui fa capo il Comitato di verifica per le Cause di Servizio.

Per giurisprudenza costante e come recentemente ribadito da questo Tribunale (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sentenza 5 giugno 2020, n. 211), in tema di accertamento di cause di servizio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'economia, atteso che l'organismo che ad esso fa capo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, ha adottato nel caso di specie un parere tecnico negativo che è stato determinante ai fini dell'esito - sfavorevole al ricorrente - del procedimento amministrativo. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio è, invero, legittimato passivamente nella controversia avente a oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente, atteso che l'Amministrazione datrice di lavoro è tenuta a recepire e a far proprio il parere da esso espresso, in quanto organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sull'eziologia professionale dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente;
detto parere è (normalmente) vincolante per l'Amministrazione datrice di lavoro che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo come motivazione unica della determinazione finale, con obbligo specifico di motivazione in caso di scostamento, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001.

Ciò posto ai sensi dell’art. 49, comma 2 del CPA, l’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia, tra l’altro, manifestamente infondato.

3.2.§- Il ricorso non è infatti meritevole di positivo apprezzamento.

In via preliminare va delibata l’eccezione di parte resistente inerente all’inammissibilità del gravame nella parte in cui invoca l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e alla concessione dell’equo indennizzo.

L’eccezione è fondata.

Ed infatti l'azione di accertamento è ammessa nell'ambito della giurisdizione esclusiva (del Giudice Amministrativo) nei soli casi in cui sia controverso un rapporto giuridico, caratterizzato dalla correlazione tra un diritto soggettivo ed un corrispondente obbligo, mediato, eventualmente, dall'adozione di un atto paritetico, e non anche per quanto concerne gli interessi legittimi o, comunque, situazioni che trovano titolo in atti amministrativi di carattere autoritativo, ancorché vincolati (cfr. Cons. St., sez. V, 6 ottobre 1999, n. 1343).

3.3. §- Il ricorso per il resto è infondato e merita di essere respinto per le ragioni di seguito illustrate.

Va premesso che, per costante giurisprudenza (ex multis Cons. Stato Sez. VI, 27/03/2001, n. 1774) alla quale il Collegio intende conformarsi, le valutazioni dell'Amministrazione, circa la dipendenza da causa di servizio della infermità contratta dal dipendente pubblico, sono espressione di apprezzamenti tecnici medico-sanitari, di per sé insindacabili se adeguatamente motivati e coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento, mentre sono censurabili per eccesso di potere, quando sia mancata la motivazione, la valutazione risulti manifestamente irrazionale, o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto (comunque note all'Amministrazione), tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (cfr. Sez. V, 25 maggio 1995, n. 821;
Sez. VI, 24 febbraio 1994, n. 205;
Sez. II, 24 ottobre 1990, n. 974/90;
Sez. II, 29 novembre 1989, n. 408/89;
Sez. V, 3 novembre 1978, n. 1079). Tale valutazione non appare di per sé manifestamente irragionevole, in quanto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio non può essere desunta da presunzioni o automatismi, occorrendo il riscontro di specifici elementi tali da far riscontrare un nesso di causalità tra il servizio e l'infermità.

Come rimarcato da questo Tribunale (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sentenza 5 giugno 2020, n. 211) è noto, infatti, che il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause, o concause di servizio, si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale o che esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate.

Nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, inoltre, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi che costituiscano circostanze eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro proprie di ciascuna prestazione lavorativa e che devono essere necessariamente documentati e provati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali gli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa ( ex multis T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 20/07/2018, n. 475;
Tar Toscana, n.. 20170/2016;
Tar Campania n. 330/2015, Tar Lombardia, n. 2057/2013). Ed infatti la dipendenza da causa di servizio deve essere ancorata all'esistenza di specifici fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, per quanto gravosa come quella del servizio di pubblica sicurezza (T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 01/08/2018, n. 8605).

Da ultimo, l’art 18 del D.p.r. n. 461/2000 ha espressamente stabilito che il parere del Comitato di Verifica debba considerarsi definitivo essendo esso l’unico soggetto competente, ai sensi del precedente art. 11, ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle patologie produttive di infermità o lesione.

Al riguardo, secondo i consolidati principi giurisprudenziali (Cons. Stato Sez. IV, 30/08/2018, n. 5110), in tema di equo indennizzo il Comitato di Verifica è l'unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la sua liquidazione, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico, professionale o non, dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente. Di talchè il parere del Comitato di verifica assume un ruolo centrale, perché l'Amministrazione è chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento o meno della causa di servizio esclusivamente sulla base del parere del Comitato, di modo che la motivazione per relationem costituisce uno sbocco procedimentale pressoché obbligato (T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 01/08/2018, n. 8605;
T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 19/07/2018, n. 474).

Il giudizio del Comitato di verifica, reso in sede di accertamento del nesso causale della patologia con l’attività lavorativa svolta dall’interessato, oltre ad essere obbligatorio, per effetto di quanto stabilito dall’alt. 14 del richiamato d.P.R. n.461/2001, è vincolante ed insurrogabile ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, atteso che l’Amministrazione deve adottare il provvedimento conformemente al giudizio di detto organo.

Ebbene, nel caso di specie da quanto diffusamente emerge dalla documentazione versati in atti, da un lato, il Comitato di Verifica ha deliberato circa la non dipendenza da causa di servizio tra la patologia accertata ed il servizio prestato dal ricorrente con motivazione esaustiva e, dall’altro, il Ministero resistente ha emesso il decreto impugnato recependo integralmente siffatto giudizio medico-legale.

Il Comitato ha ritenuto la malattia-OMISSIS-non dipendente da fatti di servizio “-OMISSIS-” mentre il ricorrente asserisce che “-OMISSIS-”.

A tal riguardo, deve osservarsi che dalla lettera di dimissioni redatta dall’Ospedale -OMISSIS- di -OMISSIS- in data -OMISSIS-(allegata dal dipendente all’istanza di riconoscimento della malattia de qua) risulta che trattasi di paziente affetto da “-OMISSIS-” peraltro entrambi fattori di rischio -OMISSIS-

In definitiva, l’Amministrazione, quindi, ha provveduto e compiutamente motivato esprimendo una valutazione discrezionale che non appare altrimenti censurabile in questa sede atteso che il Comitato ha effettuato una precisa ed analitica valutazione della posizione del ricorrente, alla luce di tutta la documentazione inviata dall'Amministrazione di appartenenza.

Peraltro, gli asseriti disagi subiti dal ricorrente durante l'espletamento del servizio sono stati invero valutati dal Comitato e tuttavia non riconosciuti apprezzabili ai fini del riconoscimento della dipendenza in questione, in quanto non configurabili quali fattori concausali efficienti e determinanti nell'insorgenza e decorso dell'infermità lamentata.

Il ricorrente, dal suo canto, non ha adeguatamente dimostrato alcuna specifica circostanza o situazione lavorativa particolarmente gravosa o eccedente le normali condizioni di lavoro cui sarebbe stato adibito, essendosi limitato ad invocare situazioni del tutto generiche di stress e affaticamento non idonee a denotare alcuna anomalia nello svolgimento della sua attività lavorativa.

4. §- Conclusivamente il ricorso va respinto, senza la necessità, per ragioni di economia processuale, di accogliere le richieste istruttorie stante la palese legittimità dei provvedimenti impugnati, alla stregua delle argomentazioni svolte.

La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.

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