TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-11-20, n. 202400170
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2024
N. 00170/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2024, proposto da
Visper s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D L, F S e J P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Peio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
A P, non costituito in giudizio;
Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione di Cogolo, rappresentata e difesa dall'avvocato F M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trento, piazza Mosna n. 8;
nei confronti
Provincia Autonoma di Trento e Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per ottenere
l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., del silenzio serbato dal Comune di Peio e, in via subordinata, dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico della Frazione di Cogolo e dalla Frazione di Cogolo, sull’istanza-diffida presentata dalla Visper s.r.l. in data 30 gennaio 2024, di sollecito a procedere con ogni necessaria urgenza al ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità della via per Monte Boai fino alla Località Belvedere nel Comune di Peio, affinché la stessa possa essere riaperta alla viabilità;
nonché per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. del Comune di Peio e, in via subordinata, dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico della Frazione di Cogolo e della Frazione di Cogolo, rimasti inerti, a provvedere entro un congruo termine;
nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Peio n. 23/2020 del 24 giugno 2020;
- della nota del Sindaco del Comune di Peio prot. n. 2100 del 5 marzo 2024;
la prima laddove interpretata per mezzo della seconda quale avente effetti definitivi e comunque sine die ;
nonché per il risarcimento
dei danni subìti e subendi da parte della medesima ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Peio e dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione di Cogolo;
Vista la sentenza non definitiva di questo Tribunale 22 luglio 2024, n. 114;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Visper s.p.a. (d’ora in poi Visper), odierna ricorrente, espone di aver acquistato in data 4 aprile 2023, un immobile ubicato nel Comune di Peio, edificato antecedentemente al 1967 in un periodo in cui non era necessario il rilascio di un titolo abilitativo per la realizzazione della costruzione e che tale immobile un tempo era adibito ad attività alberghiera.
Per accedere all’immobile è necessario percorrere un’unica strada carrabile che, dipartendosi dalla strada provinciale 87, percorre la via per Monte Boai fino alla Località Belvedere attraversando in modo trasversale un ripido pendio caratterizzato dalla presenza di un bosco.
La ricorrente lamenta che la strada carrabile è da molto tempo chiusa per il rischio idrogeologico e di caduta massi, e che attualmente la chiusura è stata disposta dall’ordinanza sindacale contingibile ed urgente prot. n. 3658 del 24 giugno 2020 “ fino a termine esigenza ”, con conseguente impossibilità di accedere all’immobile.
Con un atto del 30 gennaio 2024, Visper ha diffidato il Comune di Peio e l’ASUC (amministrazione separata dei beni di uso civico) di Cogolo, a procedere a ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità del percorso e a risarcire i danni quantificati nella somma di € 200.000,00 per ogni stagione turistica non fruita, incrementabile di ulteriori € 300.000,00 a partire dalla stagione estiva 2025.
Con il medesimo atto, poiché la strada carrabile sovrasta per tutto il suo percorso la sottostante strada provinciale, per la quale possono configurarsi analoghi rischi di sicurezza per il rischio idrogeologico e di caduta massi, la ricorrente ha chiesto alla Provincia Autonoma di Trento di valutare l’assunzione di ogni iniziativa volta a garantire, nelle more dell’adozione di misure di ripristino della viabilità sovrastante, le condizioni di sicurezza della strada provinciale.
Il Comune di Peio con nota del Sindaco prot. n. 2100 del 5 marzo 2024, ha risposto che la strada è stata più volte soggetta a chiusura per questioni di sicurezza a partire dal 1991, che la chiusura più recente e tutt’ora vigente disposta con l’ordinanza contingibile ed urgente prot. n. 3658 del 24 giugno 2020, consegue a quanto evidenziato dalla relazione geologica redatta nel mese di giugno 2020 che ha riscontrato il rischio di eventi franosi cospicui e frequenti.
Inoltre il Comune nel dare riscontro alla diffida con la predetta nota ha altresì rappresentato di aver chiesto in data 23 febbraio 2022 alla Provincia Autonoma di Trento dei contributi per la messa in sicurezza della strada, ma che il finanziamento non è stato concesso e che pertanto, tenendo conto dell’entità degli oneri economici richiesti, posto che la relazione geologica ha quantificato in € 678.043,99 le somme da impiegare per la realizzazione degli interventi minimi necessari al ripristino delle opere esistenti, allo stato attuale le esigenze del Comune di Peio non consentono di programmare e realizzare i lavori di messa in sicurezza richiesti.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento, il Comune ha osservato che la ricorrente ha acquistato l’immobile e non l’azienda alberghiera, dato che con atto prot. n. 4362 del 12 giugno 2023, è stato notificato ai precedenti proprietari il provvedimento di decadenza del titolo abilitativo per l’attività di esercizio alberghiero, e che vi era consapevolezza, al momento dell’acquisto, dei problemi di viabilità, come si evince dalla circostanza che l’art. 6 dell’atto di compravendita al penultimo capoverso indica che “ la parte acquirente è a conoscenza che la strada per accedere all’hotel è chiusa in quanto pericolante e che l'immobile promesso in vendita non è in regola con le normative antincendio, il prezzo è stato così determinato in considerazione di quanto sopra ”.
Con il ricorso in epigrafe Visper agisce contro il silenzio serbato dal Comune di Peio e, in via subordinata, dall’ASUC della Frazione di Cogolo sulla diffida ai sensi degli articoli 31, comma 1, e 117, cod. proc. amm., con domanda di condanna