TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-10-19, n. 202315462
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Testo completo
Pubblicato il 19/10/2023
N. 15462/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02981/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2981 del 2018, proposto da
A T, A D V, G D V, G E, rappresentati e difesi dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico 84, come da procure in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n.rep.QH/1674/2017, nr. prot. QH/70676/2017 del 27.12.2017, riportante la “modifica del termine stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 1857 del 30.12.2016 per la durata della rilocalizzazione temporanea dei posteggi ascrivibili alla tipologia commerciale “Urtisti” della Determinazione Dirigenziale QH/1857/2016 del 30 dicembre 2016, con la quale si stabiliva il differimento del termine del 10 gennaio 2017 previsto dalla Determinazione Dirigenziale nr. 1366 del 16.6.2015, per la durata della rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali..:” degli “Urtisti” fino alla adozione dei piani di riordino generale dei suddetti posteggi commerciali e comunque fino al 31.12.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Vcapitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 ottobre 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, i nominati in epigrafe, tutti esercenti su aree pubbliche di Roma Capitale rientranti nella categoria dei c.d. “urtisti”, hanno impugnato la determinazione dirigenziale QH/1857/2016 del 30 dicembre 2016 con la quale si stabiliva il differimento del termine del 10 gennaio 2017 previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1366 del 16.6.2015 per la durata della rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali loro destinati nelle postazioni individuate dalla medesima Determinazione Dirigenziale fino alla adozione dei piani di riordino generale dei suddetti posteggi commerciali e comunque fino alla data del 31 dicembre 2017.
2. – Avverso tali atti i ricorrenti propongono motivi come di seguito rubricati.
1) Eccesso di potere per autolimitazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa e ingiustizia manifesta. Contraddittorieta’ di attribuzioni. Conflitto di poteri. Eccesso e/o carenza di potere. Violazione dell’art. 1 comma 4, d.lgs. 222/2016 in combinato disposto con l’art. 52 comma 1-ter del d.lgs n. 42/2004.
2) Violazione dell’art. 7–bis codice dei beni culturali in combinato disposto con gli artt. 45-bis e del comma 3 dell’art. 37 della l.r. lazio 18 novembre 1999 n. 33 cosi’ come modificati dalla l.r. lazio 31 dicembre 2016 n. 17/2016.
3) Inefficacia della proroga del provvedimento amministrativo impugnato. Autonomia del provvedimento impugnato. Carenza di