TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-06-17, n. 202412371
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Pubblicato il 17/06/2024
N. 12371/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15128/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15128 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L B, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
S M, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero della Difesa ha escluso il ricorrente dal concorso interno straordinario per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Accademia Militare indetto con Decreto Interdirigenziale n. 31/1D,
di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, in particolare il predetto Bando di Concorso nonché la graduatoria finale di merito approvata con provvedimento prot. M_D GMIL EG2019 0570935 datato 31 ottobre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR del giorno 24 maggio 2024, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS- con qualifica di “-OMISSIS-” nell’Esercito Italiano, ha partecipato al concorso interno straordinario, per titoli ed esami, bandito dal Ministero della Difesa, di concerto con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con decreto interdirigenziale n. 31/1D del 14.12.2018, per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito, riservato agli appartenenti al ruolo dei Sergenti e dei Volontari in servizio permanente.
Il ricorrente risulta aver superato la prova scritta per l’accertamento della cultura generale e militare con votazione -OMISSIS-, ed ottenuto il punteggio di -OMISSIS- nella valutazione titoli.
Nelle more della procedura, d’altronde, con la comunicazione Prot. n. -OMISSIS-datata -OMISSIS-, il Comandante di Reggimento ha contestato al ricorrente il seguente addebito: “ -OMISSIS- -OMISSIS-S-OMISSIS- ”.
Nonostante le osservazioni del ricorrente, il Comandante del Reggimento ha irrogato al militare la sanzione disciplinare di numero -OMISSIS- di consegna di rigore, impugnata dal ricorrente tramite ricorso gerarchico presentato in data -OMISSIS-.
Parallelamente, facendo applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), e comma 2 del Bando sopra citato, sulla scorta della predetta sanzione disciplinare, in data -OMISSIS- è stata comunicata al ricorrente l’esclusione dal concorso per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito.
Con provvedimento prot. M_D GMIL EG2019 0570935 datato 31 ottobre 2019, il Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso interno straordinario per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito.
Avverso il provvedimento di esclusione indicato in epigrafe, parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 10 dicembre 2019, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 2 del Decreto Interdirigenziale del Ministero della Difesa n. 31/1D del 14.12.2018, in relazione agli artt. 635 e 2197 ter, d.lgs. n. 66/2010, nonchè l’art. 3, l. n. 241/1990, non risultando integrati i presupposti necessari per l’esclusione, e sarebbe affetto da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione e di un completo travisamento dei fatti;il provvedimento sarebbe del tutto generico in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, la P.a. essendosi limitata ad escludere il ricorrente sulla base di una sanzione disciplinare sub judice , irrogata dopo il già pronunciato giudizio di idoneità al reclutamento formulata dalle competenti Commissioni esaminatrici;la norma del Bando che impone il mantenimento dei requisiti di partecipazione al concorso fino all’ammissione ad un ipotetico corso di formazione sarebbe, comunque, irragionevole e/o irrazionale e si porrebbe in contrasto con l’art. 2197 ter, d. lgs. n. 66/2010;peraltro, nel provvedimento di esclusione non sarebbe stata fornita alcuna valida motivazione sulla gravità della condotta contestata al ricorrente con violazione, anche, del principio di proporzionalità, il ché risulterebbe più grave in ragion del fatto che la P.a. ha ritenuto di irrogare automaticamente la misura dell’esclusione senza attendere l’esito finale del procedimento disciplinare, ancora pendente al momento di proposizione del ricorso;il Ministero avrebbe dovuto verificare – in concreto – se la situazione complessiva del candidato fosse incompatibile con l’immissione nel ruolo di Maresciallo;
2. il Ministero, in violazione degli artt. 7 e 10 bis non avrebbe proceduto ad inviare alcuna comunicazione al ricorrente prima di disporne l’esclusione dal concorso senza che sussistano e siano state specificate dall’Amministrazione resistente, eventuali “esigenze di celerità” giustificative dell’omissione lamentata;
3. in estremo subordine, l’art. 2197 ter, d.lgs. n. 66/2010, risulterebbe incostituzionale nella parte in cui esclude il candidato dalla partecipazione alla procedura concorsuale indetta con il già citato Decreto 31/D del Ministero della Difesa solo per aver subito la sanzione disciplinare della consegna di rigore nei due anni precedenti alla data di termine per l’invio della domanda, in quanto asseritamente non conforme ai principi di cui agli artt. 3, 27, 35 e 97 Cost..
Parte ricorrente, come effetto dell’accoglimento della domanda caducatoria, ha altresì richiesto che, accertata e dichiarata l’idoneità del ricorrente al reclutamento nel ruolo e grado di Maresciallo dell’Esercito, l’Amministrazione resistente sia condannata ad inserire il ricorrente medesimo nella graduatoria finale di merito approvata con provvedimento del Ministero della Difesa prot. M_D GMIL EG2019 0570935 dd. 31.10.2019 dichiarandolo nel contempo vincitore del suddetto concorso.
Si è costituita l’Amministrazione resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 24 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Il Bando di concorso prevede all’art. 2, che il personale, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda deve: b) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
Inoltre, il comma 2 della medesima disposizione stabilisce che i requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti fino all’ammissione al corso di formazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata.
Il comma 3, poi, reca una disposizione non specificamente censurata da parte ricorrente, ma rilevante nel caso di specie, laddove prevede che ‹‹ la Direzione Generale per il Personale Militare può disporre, in ogni momento e anche a seguito di successive verifiche, con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso o la decadenza dalla nomina a Maresciallo per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando››.
In questo senso, quindi, il fatto che il corso di formazione non sia stato previsto o iniziato è irrilevante, stante il perdurante potere/dovere di controllo di cui disponeva la Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi del comma che precede.
Infatti, i requisiti non solo dovevano essere posseduti, ma anche mantenuti certamente sino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito.
Ne consegue, quindi, che anche una sanzione non definitiva, irrogata entro il termine che precede, come nel caso di specie, doveva ritenersi idonea a fondare un provvedimento di esclusione.
La previsione del bando di gara e la conseguente applicazione in forza del provvedimento impugnato devono ritenersi altresì legittimi in quanto non contrastanti con la previsione dell’art. 2197 ter, d.lgs. n. 66 del 2010, richiamata da parte ricorrente in ricorso.
La suddetta disposizione, nella versione vigente ratione temporis , prevede, al comma 2, che ‹‹2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;b) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna››.
La disposizione normativa che precede non impone il limite temporale della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso con riferimento alle sanzioni più gravi della consegna irrogate a carico del candidato.
Del resto, in via generale, l’art. 635, d.lgs. n. 66 del 2010, per le Forze armate impone che l’interessato, tra le altre cose, abbia tenuto condotta incensurabile e la mancanza di un tale requisito impedisce “a monte”, quindi, il reclutamento.
In questo senso, pertanto, è ragionevole e legittima, anche sul piano costituzionale, tanto la normativa che precede, quanto la previsione contenuta nel bando di concorso in contestazione, non potendosi ammettere al reclutamento un soggetto sanzionato anche solo nelle more del procedimento.
La normativa statale che precede, poi, è ragionevole e proporzionata anche in relazione alla natura della sanzione presupposta, posto che, infatti, viene richiesta una sanzione più grave della consegna.
Il fatto, poi, che la sanzione non fosse definitiva non è parimenti irrilevante poiché l’art. 2197 ter non impone la definitività della sanzione e parte ricorrente non ha censurato l’incostituzionalità della disposizione sotto questo profilo, mentre è ragionevole che la presenza di una sanzione, ancorché non definitiva, sia di per sé ostativa a prescindere dal pregresso stato di servizio, perché va a minare di per se la natura “impeccabile” dello stesso.
La sussistenza di una sanzione a carico del candidato, altresì, giustifica di per sé l’esclusione, senza necessità di ulteriore e più specifica motivazione.
Irrilevante, nel presente giudizio, poi, è il fatto che la sanzione disciplinare in forza della quale è stato escluso il ricorrente sia stata poi successivamente annullata con sentenza del Tar Friuli Venezia – Giulia, -OMISSIS-, posto che il ricorrente non ha dedotto uno specifico motivo di invalidità derivata del provvedimento di esclusione rispetto all’illegittimità della sanzione, né ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento di esclusione medesimo all’esito della sentenza che precede, venendo in rilievo, in ipotesi, non una fattispecie di c.d. invalidità caducante, ma meramente viziante.
Infine, va rammentato che, per un verso, l’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, nella versione vigente ratione temporis , esclude specificamente l’applicabilità dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi alle procedure concorsuali;per altro verso, secondo l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 05 marzo 2019, n. 1523) , in materia di concorsi finalizzati all'accesso al pubblico impiego ‹‹l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti previsti dal bando non consegue ad un sub-procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all'unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori. L'amministrazione, infatti, si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando. Per l'effetto, anche l'eventuale evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d'esame - come pure il superamento delle stesse da parte del candidato - non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione, operazione che può essere postergata fino all'approvazione della graduatoria ed alla stipulazione del contratto: di conseguenza, tra l'altro, nessun onere di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 può profilarsi in relazione all'esclusione di un candidato dalla selezione per la riscontrata carenza di un requisito partecipativo››.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.