TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-06-17, n. 202412371
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 12371/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15128/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15128 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Bitti, Giuseppe Patta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TO Mongiardo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero della Difesa ha escluso il ricorrente dal concorso interno straordinario per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Accademia Militare indetto con Decreto Interdirigenziale n. 31/1D,
di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, in particolare il predetto Bando di Concorso nonché la graduatoria finale di merito approvata con provvedimento prot. M_D GMIL EG2019 0570935 datato 31 ottobre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR del giorno 24 maggio 2024, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS- con qualifica di “-OMISSIS-” nell’Esercito Italiano, ha partecipato al concorso interno straordinario, per titoli ed esami, bandito dal Ministero della Difesa, di concerto con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con decreto interdirigenziale n. 31/1D del 14.12.2018, per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito, riservato agli appartenenti al ruolo dei Sergenti e dei Volontari in servizio permanente.
Il ricorrente risulta aver superato la prova scritta per l’accertamento della cultura generale e militare con votazione -OMISSIS-, ed ottenuto il punteggio di -OMISSIS- nella valutazione titoli.
Nelle more della procedura, d’altronde, con la comunicazione Prot. n. -OMISSIS-datata -OMISSIS-, il Comandante di Reggimento ha contestato al ricorrente il seguente addebito: “ -OMISSIS- -OMISSIS-S-OMISSIS- ”.
Nonostante le osservazioni del ricorrente, il Comandante del Reggimento ha irrogato al militare la sanzione disciplinare di numero -OMISSIS- di consegna di rigore, impugnata dal ricorrente tramite ricorso gerarchico presentato in data -OMISSIS-.
Parallelamente, facendo applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), e comma 2 del Bando sopra citato, sulla scorta della predetta sanzione disciplinare, in data -OMISSIS- è stata comunicata al ricorrente l’esclusione dal concorso per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito.
Con provvedimento prot. M_D GMIL EG2019 0570935 datato 31 ottobre 2019, il Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso interno straordinario per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito.
Avverso il provvedimento di esclusione indicato in epigrafe, parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 10 dicembre 2019, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 2 del Decreto Interdirigenziale del Ministero della Difesa n. 31/1D del 14.12.2018, in relazione agli artt. 635 e 2197 ter, d.lgs. n. 66/2010, nonchè l’art. 3, l. n. 241/1990, non risultando integrati i presupposti necessari per l’esclusione, e sarebbe affetto da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione e di un completo travisamento dei fatti; il provvedimento sarebbe del tutto generico in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, la P.a. essendosi limitata ad escludere il ricorrente sulla base di una sanzione disciplinare sub judice , irrogata dopo il già pronunciato giudizio di idoneità al reclutamento formulata dalle competenti