TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-06-17, n. 202401474
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 01474/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2019, proposto da
Fallimento Hotel Alla Salute S.r.l., in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R D G, A I e N O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A I in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
1) del provvedimento prot.n. 92341 del 21.2.2019, con cui il Comune di Venezia ha disposto l’annullamento della d.i.a. prot. n. 538513 del 19.12.2008, con conseguente cessazione dell’attività ricettiva alberghiera denominata “Albergo alla salute da Cici” sita in Venezia, Dorsoduro 222, nonché della nota prot. 2019/129244 del 12.3.2019, che proroga il termine di cessazione di 180 giorni a decorrere dal 23.3.2019;
2) della nota prot. n. 43866 del 22.1.2018 con cui il Comune di Venezia ha diffidato la ricorrente dall’esercizio dell’attività alberghiera in difformità dai titoli autorizzativi legittimanti la medesima;
3) della nota della polizia municipale prot. n. 16895 del 10.1.2018 con cui si è segnalato che l’attività veniva esercitata con 49 camere, di cui 46 doppie, 1 tripla e 2 quadruple per complessivi 103 posti letto e commercializzata come struttura a quattro stelle;
4) della nota prot. 59072 dell’1.2.2019 con cui il Settore Sportello Unico Edilizia ha comunicato l’inefficacia ed irricevibilità della s.c.i.a. edilizia prot. n. 2019/9282 del 7.1.2019 “per intervento in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 comprensiva del depuratore di progetto e relativo volume di mascheramento nonché di opere oggetto di separata istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 2018/274310 non ancora rilasciato (i lavori non possono essere eseguiti vista l’ordinanza di sospensione prot. n. 2019/4394 e pertanto la S.C.I.A. può essere presentata unicamente per i lavori oggetto del sopralluogo del 03/01/2019)”;
5) per quanto occorrer possa: a) dell’ordinanza di sospensione lavori prot. 2019/4934 del 4.1.2019; b) del verbale di sopralluogo dell’Ufficio ispettivo del 3.1.2019;
6) in subordine, della scheda n. 29 delle NTA della Città Antica nella parte in cui non prevede la possibilità di ricostruzione a seguito di demolizione;
7) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche non indicato e non nominato;
nonché in subordine, nell’ipotesi di mancato annullamento, per la condanna del Comune di Venezia al risarcimento di tutti i danni subiti e