TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-01-18, n. 202300903
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2023
N. 00903/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P A P, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C C, C S, R M, I R, C Brrelli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei decreti di indizione del concorso per il conferimento di n. 1 posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, di costituzione della commissione giudicatrice e dell’approvazione della graduatoria definitiva.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso, indetto dall’ Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Amministrazione Centrale della indicata Università.
Lo stesso non è stato ammesso alla prova orale, non avendo ottenuto un punteggio utile nella prova scritta.
Avverso tale determinazione ha reagito il ricorrente con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.
Successivamente il ricorrente ha proposto il primo ricorso per motivi aggiunti con quale ha censurato gli atti successivamente acquisiti con l’istanza di accesso e, segnatamente, avverso la graduatoria finale del concorso per cui è causa.
Il Collegio ha respinto la chiesta misura cautelare.
L’ordinanza non è stata impugnata.
In data 31 Agosto 2015 con Decreto Direttoriale n. 539, l'Università di Cassino decretava la decadenza dalla graduatoria della Dott.ssa Santarelli Cinzia, vincitrice del concorso, per il mancato possesso dei requisiti specifici d'accesso al concorso di cui all'art. 3 lettera a) del bando, alla luce del disposto dell'art. 75 del DPR n. 445/2000.
In data 23 dicembre 2015 il ricorrente ha prodotto un nuovo ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento che ha decretato la decadenza dalla graduatoria della prima graduata ed ha riformulato la graduatoria concorsuale, nonché avverso il Decreto Direttoriale n. 566 del 9 Settembre 2015, con il quale l'università resistente ha proceduto all'assunzione del candidato, primo graduato, dopo il candidato dichiarato decaduto,