TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-02-15, n. 201000553
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N. 00553/2010 REG.SEN.
N. 01081/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2004, proposto dalla signora G F, rappresentata e difesa dall’avvocato G N, con lui elettivamente domiciliata a Genova in via Maragliano 10/6 presso l’avvocato G C;
contro
Comune di Borghetto Santo Spirito, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati R R e R P, con domicilio eletto presso quest’ultima a Genova in via Roma 3/9;
per l'annullamento
della deliberazione 26.5.2004, n. 143 della giunta del comune di Borghetto Santo Spirito.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Borghetto Santo Spirito;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora G F espone di essere proprietaria di un terreno a Borghetto Santo Spirito, sul quale insiste una vasca nella quale sono stati sversati dei rifiuti, e si duole della deliberazione 26.5.2004, n. 143 con cui la giunta del comune ha disposto la procedura di smaltimento, senza dar corso agli adempimenti previsti. Per ciò l’interessata ha notificato l’atto 19.7.2004, depositato il 26.7.2004, con cui denuncia la violazione dell’art. 8 del dm 471 del 1999.
Il comune di Borghetto Santo Spirito si è costituito in giudizio con atto depositato il 23.8.2004, con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Con ordinanza 26.8.2004, n. 558 il tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta, e il consiglio di Stato ha pronunciato l’ordinanza 25.1.2005, n. 1010 con cui ha respinto l’appello interposto dall’interessata.
Il comune di Borghetto Santo Spirito ha depositato un atto il 21.1.2010.
Con successivo atto depositato il 6.2.2010 i procuratori delle parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere, del che il collegio prende atto, compensando le spese come da istanza concorde.