TAR Lecce, sez. I, sentenza 2016-05-05, n. 201600742
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Testo completo
N. 00742/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02730/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2730 del 2015, proposto da:
Tirelli Yacht & Tourism Sas di N T, rappresentato e difeso dall'avv. A D P, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, Via 95 Rgt. Fanteria, 9;
contro
Agenzia Invitalia Spa, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'annullamento
della nota prot. 13423/ININN-DEL, del 27/07/2015, notificata al ricorrente in data 29/07/2015, di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare: della nota prot. 3863/ININN-AMPR del 5/03/2015, ricevuta in data 23/03/2015, ove occorra, del verbale redatto in sede di colloquio della compagine sociale, di estremi e contenuto sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la nota in esame, di non ammissione della ricorrente alle agevolazioni di cui al d. lgs. n. 185/2000.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/90; 2) eccesso di potere per errore, illogicità e irragionevolezza; violazione Del. CIPE 14.2.2002, n. 5.
All’udienza del 20.4.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto affermata, nella controversia in esame, la giurisdizione del Giudice Amministrativo, atteso che la controversia investe la fase di erogazione del contributo, concesso dall’Amministrazione su base discrezionale. Ciò emerge dall’incipit dell’art. 4 d. lgs. n. 185/00 (“Possono essere finanziate …”), da cui si ricava che il beneficio in esame non è riconosciuto direttamente dalla legge, ma dall’Amministrazione, sulla base della valutazione da essa effettuata in ordine alla natura dei progetti presentati dai proponenti, alla loro concreta fattibilità, alla loro redditività in rapporto ad iniziative similari, ecc.
Avuto riguardo, pertanto, all’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione in punto di erogazione del contributo, e alla correlata natura di interesse legittimo della posizione giuridica vantata dal ricorrente, la relativa controversia non può che essere devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 7 c.p.a.
3. Nel merito, con i vari motivi di gravame, che possono