TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-05, n. 202216154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-05, n. 202216154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216154
Data del deposito : 5 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2022

N. 16154/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06211/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6211 del 2016, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall’avv. G M, con domicilio eletto presso lo studio Vito Calabrese in Roma, via Monte Zebio, 19;

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B, N G ed A S, con domicilio eletto in Roma, via del Quirinale, n. 21;

per l’annullamento

- dell’ordinanza – ingiunzione prot.n. 0043971 del 1° marzo 2016 recante irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria e della censura ai sensi dell’art. 62, comma 3 del regolamento n. 5/06,

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui veniva sanzionato il mancato versamento all’agenzia mandante dei premî incassati (un illecito) e la violazione delle regole di condotta (quindici violazioni): in particolare, oltre ad una sanzione pecuniaria, l’interessato veniva punito anche disciplinarmente con la censura.

2. Si costituiva in giudizio l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati che, chiamata alla camera di consiglio del 14 giugno 2016, veniva respinta con ordinanza non appellata.

4. Le parti si scambiavano ulteriori memorie in vista della pubblica udienza del 25 novembre 2022, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Appare opportuno, prima di affrontare le singole doglianze, evidenziare i fatti di causa.

5.1. Parte ricorrente è un intermediario assicurativo iscritto nella sezione E (collaboratori) che operava quale sub-agente della società Ga.Em., gestendo la filiale di Acireale. Egli succedeva al padre nel contratto di sub-agente: in tale veste gli veniva contestato di non aver consegnato alla Ga.Em. né i premi ricevuti per il rilascio di polizze della compagnia Donau né tantomeno i documenti originali di dette polizze.

5.2. Tale condotta, secondo l’Ivass, integrerebbe due illeciti, ossia la violazione dell’art. 117 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.a.p.) in combinato disposto con l’art. 54 reg. Ivass 16 ottobre 2006, n. 5, concernente la separazione patrimoniale, nonché la violazione degli artt. 183 c.a.p. e 57 reg. Ivass 5 cit., in ragione della violazione delle regole di condotta nei confronti dei contraenti e degli assicurati.

6. Esaurita l’esposizione fattuale, si possono scrutinare le doglianze mosse col ricorso.

6.1. Con il primo motivo, si evidenzia come in realtà l’interessato mai avesse operato come sub-agente per la compagnia Donau, essendo tale possibilità concessa solo al padre del ricorrente. Le appendici con cui veniva nominato sub-agente per la Donau anche l’odierno ricorrente sarebbero false: difatti le firme apposte in calce al documento sarebbero state disconosciute e la Procura della Repubblica avrebbe aperto un’indagine per accertare la paternità della sottoscrizione. Ciò determinerebbe l’insussistenza dell’illecito anche per carenza dell’elemento soggettivo che non sarebbe stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio.

6.2. A mezzo della seconda censura, invece, si deduce la sproporzionalità della sanzione, avendo l’Ivass determinato l’importo come se le violazioni fossero 16, quando in realtà sarebbero 15.

7. Ambedue i motivi sono infondati.

7.1. Prima di affrontare il merito, però, va rilevato che l’impugnazione è proposta solo avverso l’ordinanza ingiunzione del 1° marzo 2016, prot. 43971, che comminava la sanzione amministrativa. Non pare esser stato impugnato l’atto di irrogazione della sanzione disciplinare della censura: in ogni caso, l’eventuale gravame sarebbe in questa sede irricevibile, essendo il provvedimento stato notificato in data 7 maggio 2015, ossia oltre un anno prima della proposizione dell’odierno ricorso.

7.2. Ciò chiarito, va rilevato come il primo motivo di ricorso riprenda le difese procedimentali, già ampiamente superate dall’amministrazione. Difatti, dagli estratti del registro unico degli intermediari (Rui) emerge con chiarezza che l’esponente fosse collaboratore (sezione E) della Ga.Em. nel periodo di emissione delle polizze in contestazione. Tale circostanza lo legittimava ad esercitare l’attività di intermediazione per ogni compagnia con cui operava l’agenzia Ga.Em., salvo eventuali limitazioni che però l’esponente non provava né allegava. Difatti, il contratto tra agente e sub-agente non necessita di forme sacramentali, potendo esser concluso anche oralmente: di conseguenza, la prova di eventuali limitazioni grava sull’odierno ricorrente.

7.3. Quanto alla falsità delle appendici, va rilevato che esse sono irrilevanti nell’odierno giudizio, atteso che quindici assicurati confermavano di aver versato i premî all’esponente, fornendo anche le relative quietanze. Ne consegue che il mancato versamento delle somme alla mandante integra gli estremi dell’illecito contestato.

7.4. Difatti, va rilevato che l’omesso versamento dei premî assicurativi non costituisce, secondo giurisprudenza costante, solamente un inadempimento contrattuale, bensí rappresenta l’appropriazione di somme indisponibili, soggette ad una destinazione vincolata (cfr. Tar Lazio, sez. II- ter , 6 maggio 2022, n. 6809): ciò in quanto, nel generale meccanismo economico che governa il mercato assicurativo, l’omesso incasso dei premî rischia di rendere difficoltosa la liquidazione degli indennizzi e, nei casi piú gravi, mandare in default il sistema di garanzie dei rischi.

7.5. In relazione all’elemento soggettivo, va evidenziato come nel caso di sanzioni amministrative la colpa si presuma, spettando al ricorrente dimostrare di aver agito con la professionale richiesta dalla legge (v. Cass., sez. II, 9 marzo 2020, n. 6625, resa in tema di sanzione irrogata dalla Banca d’Italia): nondimeno, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto dal quale poter inferire il corretto adempimento degli obblighi di legge insiti nella prestazione di intermediazione assicurativa. Inoltre, la comminazione di una sanzione disciplinare (censura) conferma la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.

7.6. Sul secondo motivo di impugnazione, va osservato che l’Ivass determinava l’importo della sanzione nel minimo edittale, sicché la somma non può essere sproporzionata. In aggiunta, correttamente, l’amministrazione riscontrava sedici violazioni, di cui quindici relative al mancato rispetto delle regole nei rapporti con i contraenti e gli assicurati ed una concernente la violazione delle disposizioni sulla separazione patrimoniale.

8. La complessiva infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso.

9. Le spese, stante la natura del giudizio, possono essere compensate.

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