TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-03-16, n. 201800068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-03-16, n. 201800068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201800068
Data del deposito : 16 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2018

N. 00068/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00013/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2018, proposto da E D, rappresentato e difeso dagli avvocati R d P e F C, con domicilio eletto in Trento, via S. Trinità n. 14, presso lo studio dei predetti avvocati;

contro

il Comune di Contà, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F M B, con domicilio eletto in Trento, piazza Mosna n. 8, presso lo studio del predetto avvocato;

nei confronti di

G M, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dei seguenti atti: A) deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 24 ottobre 2017, recante “ Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo inerente i lavori di Realizzazione nuovo tratto di marciapiede all’interno dell’abitato di Terres, lungo la S.P. 73 C.C. Terres. Attivazione procedura espropriativa ”, e relativo Allegato 1), recante “ Controdeduzioni alle osservazioni presentate ”;
B) progetto esecutivo approvato con parziali modificazioni, come depositato presso l’ufficio tecnico del Comune di Contà con avviso del 17 agosto 2017 e relazione tecnico-descrittiva ad esso allegata;
C) nota del Comune di Contà del 2 novembre 2017, prot. n. 4285;
D) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Contà;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il dott. C P e uditi gli avvocati R d P per la parte ricorrente e F M B per il Comune di Contà;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente in punto di fatto riferisce quanto segue. Egli - proprietario dell’immobile di cui alla p.ed. 59 C.C. Terres, direttamente interessato dalla procedura espropriativa attivata con gli atti in epigrafe indicati - grazie alla comunicazione di avvio del procedimento del 17 agosto 2017 è venuto a conoscenza della volontà dell’Amministrazione di realizzare un tratto di marciapiede lungo la strada provinciale n. 73, che attraversa da nord a sud l’abitato di Terres (attualmente frazione del Comune di Contà), ed ha quindi presentato in data 20 settembre 2017 osservazioni critiche, supportate da apposita relazione tecnica. Il progetto esecutivo (anche nella versione approvata) prevede, infatti, che il nuovo marciapiede corra in parte a monte della carreggiata, continuando il tracciato già esistente, e in parte si sviluppi, senza una chiara giustificazione, a valle della carreggiata, così incidendo in modo significativo sull’immobile di cui alla p.ed. 59, perché va a modificare la configurazione delle uniche due vie d’accesso, ossia la passerella (c.d. “pont”), con annessa scaletta, che collega l’immobile alla strada provinciale, e la rampa, che sempre dalla strada provinciale consente di raggiungere il piano sottostrada, utilizzato per il ricovero di mezzi agricoli. In particolare la scaletta verrebbe eliminata e la passerella verrebbe abbassata, con conseguente riduzione dell’altezza dell’andito sottostante, mentre il tracciato della rampa risulterebbe stravolto, con un notevole aumento della pendenza della stessa, tale da impedire le manovre dei mezzi agricoli;
di conseguenza il piano sottostrada risulterebbe non più agibile. Inoltre i lavori, comportando l’elevazione di quota dell’attuale marciapiede, posto a livello strada, determinerebbero gravi problemi di infiltrazione d’acqua e di riduzione della luce negli altri locali siti nel piano sottostrada. Pertanto - posto che negli strumenti urbanistici il marciapiede è localizzato alternativamente su entrambi i lati della carreggiata - egli ha prospettato la possibilità di ubicarlo, anziché sul lato a valle della strada, su quello a monte, di fronte all’immobile di cui alla p.ed. 39, anch’esso di sua proprietà. Ciononostante il Comune ha approvato il progetto nella versione originaria, replicando alle predette osservazioni con la sola generica assicurazione che durante i lavori « si potranno perfezionare le previsioni di progetto con impegno di minimizzare ogni intervento di tipo invasivo, come è naturale che avvenga con la Direzione lavori », e che « in fase d’opera si potranno ulteriormente perfezionare gli sviluppi planialtimetrici in favore del pieno utilizzo funzionale attuale ».

2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce quindi le seguenti censure:

I) Violazione di legge per violazione dell’articolo 17 della legge provinciale di Trento n. 26/1993;
eccesso di potere per motivazione apparente e contraddittoria;
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 Cost.;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà
.

Il progetto dell’intervento, pur qualificato come esecutivo, viene considerato dalla stessa Amministrazione come non pienamente perfezionato, risultando così violato l’art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 26/1993, che definisce il contenuto ed il livello di dettaglio della progettazione esecutiva;
le tavole progettuali mancano infatti degli « elementi indispensabili per riuscire a comprendere pienamente come l’opera sarà realizzata » e l’Amministrazione rinvia a ciò che accadrà durante i lavori per « perfezionare le previsioni di progetto ». Inoltre la motivazione del rigetto delle osservazioni è contraddittoria e solo apparente: contraddittoria, perché l’Amministrazione sottolinea che l’intervento non incide sugli accessi e sulla fruibilità degli spazi esistenti, ma nel contempo si preoccupa di specificare che durante i lavori qualche aggiustamento sarà comunque necessario;
apparente, perché l’Amministrazione garantisce il mantenimento dell’attuale funzionalità dello spazio sottostante alla passerella e della rampa, pur non avendo alcuna certezza al riguardo e ipotizzando sviluppi costruttivi comunque irrealizzabili. In particolare quanto alla soletta della passerella si ammette in motivazione che « non è del tutto chiaro lo spessore ». Riguardo alla rampa si afferma in motivazione che « la pendenza media rimarrà uguale all’esistente nell’ordine del 20-22% », ma tale dato è smentito dalla perizia allegata al ricorso, ove si dimostra che la pendenza risultante dalle opere in progetto varia dal 22,94% al 23,65% e, dunque, non solo non corrisponde a quella rappresentata, ma si pone altresì in contrasto con gli standard definiti nel D.M. 1° febbraio 1986, recante “ Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili ”, il cui art.

3.7.2 precisa che le rampe non devono avere una pendenza superiore al 20%. In definitiva dal progetto esecutivo emerge che la nuova configurazione della rampa e della passerella impedisce, di fatto, l’accesso al piano sottostrada.

II) Eccesso di potere per irragionevolezza e per motivazione insufficiente e perplessa;
violazione del principio di proporzionalità
.

Nonostante il grave pregiudizio arrecato alla proprietà del ricorrente e nonostante le valide soluzioni alternative prospettate, l’Amministrazione ha deciso di non apportare modifiche al progetto. In particolare è la stessa Amministrazione che ricorda come « all’interno degli strumenti di pianificazione comunali esista la previsione urbanistica di predisposizione del marciapiede lungo entrambi i lati della SP73 », sicché il marciapiede non deve essere necessariamente realizzato a valle della strada provinciale. Inoltre non è vero che i costi per la realizzazione del marciapiede a monte della strada « subirebbero una lievitazione significativa per via del fronte strada costituito da una cortina edilizia senza interruzione », perché il marciapiede potrebbe allinearsi al prospetto degli edifici esistenti, senza alcun sacrificio delle loro componenti strutturali, per tutta la relativa lunghezza. Difatti in corrispondenza dell’immobile di cui alla p.ed. 55, collocata a monte della strada, già esiste un tratto di marciapiede, che potrebbe essere allargato e prolungato fino alla p.ed. 39, inedificata e di proprietà del ricorrente medesimo (che non avrebbe nulla in contrario all’esproprio), per proseguire davanti alle pp.ff. 35/1, 35/2 e 35/3 e giungere infine all’immobile di cui alla p.ed. 41, al cui piano terreno vi è un porticato che, come riconosce la stessa amministrazione resistente, era stato « realizzato al tempo con tale prospettiva », ossia proprio per consentire il passaggio del marciapiede. In definitiva, se la scelta dell’Amministrazione è stata determinata dai costi di esproprio del porticato, resta il fatto che tali costi potrebbero essere evitati anche realizzando il passaggio a valle del marciapiede immediatamente prima della p.ed. 41. Né è condivisibile l’argomentazione secondo la quale la costruzione a valle del marciapiede consentirebbe la « fruibilità in sicurezza » dei tanti accessi privati che insistono su quel versante, perché nel caso dell’immobile di cui alla p.ed. 59 la nuova rampa prevista dal progetto renderebbe l’accessibilità al piano sottostrada particolarmente difficoltosa, se non addirittura impossibile.

3. A corredo delle suesposte censure il ricorrente chiede al Tribunale di disporre una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare: A) « la compatibilità e corrispondenza del progetto approvato con gli atti impugnati con quanto affermato dal Comune nelle controdeduzioni alle osservazioni» formulate dal ricorrente ;
B) « l’idoneità di quanto in progetto con la concreta fruibilità dei locali sottostrada della p.ed. 59 secondo la loro consolidata destinazione d’uso a ricovero di mezzi agricoli ».

4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 23 gennaio 2018 - nel riservarsi una puntuale ricostruzione dello stato di fatto - ha eccepito l’inammissibilità delle suesposte censure, perché volte non tanto a denunciare vizi di legittimità della soluzione progettuale approvata, quanto piuttosto a stimolare un sindacato di merito sulle sottostanti scelte di natura tecnico-discrezionale. Inoltre ha replicato che la ricostruzione operata da controparte è volutamente imprecisa e volta a travisare i contenuti della soluzione progettuale, individuata all’esclusivo fine di superare la situazione di pericolo per la sicurezza dei pedoni determinata - anche in ragione dell’assenza del marciapiede - dall’attraversamento dell’abitato da parte di un’arteria ad intenso traffico veicolare come la strada provinciale n. 73.

5. Il ricorrente con memoria depositata in data 20 febbraio 2018 ha replicato all’eccezione processuale di controparte osservando che non intende contestare il potere dell’Amministrazione di realizzare un marciapiede lungo un tratto stradale la cui pericolosità è indiscussa, né discutere a priori le scelte sulla localizzazione del marciapiede, ma solo prospettare, come già in sede procedimentale, che il progetto approvato non garantisce il mantenimento delle attuali modalità di accesso alla sua proprietà, nonostante le generiche rassicurazioni formulate al riguardo.

6. Il Comune di Contà con memoria depositata in data 20 febbraio 2018, corredata da apposite tavole esplicative - oltre a sviluppare l’eccezione di inammissibilità del ricorso - ha diffusamente replicato alle suesposte censure osservando, in particolare, che dalle tavole del progetto approvato, risultano - con il livello di dettaglio proprio della progettazione esecutiva - le caratteristiche dell’opera, fermo restando che la denunciata assenza dei caratteri propri di un progetto esecutivo non può essere desunta dalla circostanza che nelle controdeduzioni alle osservazioni sia stata prevista la possibilità di « perfezionare le previsioni di progetto con impegno di minimizzare ogni intervento di tipo invasivo, come è naturale che avvenga con la Direzione lavori ». Tale previsione costituisce una doverosa manifestazione - conforme ad una consolidata prassi - dell’intenzione di tener conto di quanto emergerà nella fase esecutiva in modo da minimizzare, ove possibile, eventuali effetti pregiudizievoli (peraltro modesti) per l’immobile di cui alla p.ed. 59. Inoltre, pur essendo incontroverso che la progettazione esecutiva deve contenere tutti i dettagli di ordine quantitativo e qualitativo dell’opera, non si può tuttavia ritenere che in tale sede sia possibile prevedere e neutralizzare qualsiasi problema tecnico-costruttivo che può emergere nella fase esecutiva.

Quanto alle censure relative alla motivazione del provvedimento impugnato, non solo la passerella non subirà alcuna incisiva modifica, ma addirittura sarà migliorato l’accesso all’immobile attraverso la ricalibratura del piano di calpestio a schiena d’asino. Analoghe considerazioni valgono per la rampa di accesso al piano sottostrada, oggetto della tavola esplicativa T7, da cui si evince che l’area di proprietà del ricorrente è interessata dall’intervento in modo marginale, fermo restando che la rampa stessa ricade in buona parte su terreno di proprietà comunale (ossia sulla p.f. 1292/1 C.C. Terres) e su demanio stradale, non è autorizzata da alcun titolo abilitativo che legittimi la intersezione con il contiguo asse viario pubblico, non consente l’accesso ad un’autorimessa, bensì a « vetusti depositi costituenti degli avvolti (ex stalle) connotati da un’altezza modestissima », comunque incompatibili con il ricovero di autoveicoli e, a maggiore ragione, di trattrici, che presentano una notevole altezza. Di ciò si trae conferma sia dalle visure catastali relative alla p.ed. 59, sia dalla planimetria costituente parte integrante delle tavole esplicative T6 e T7, secondo la quale la pendenza della rampa, considerando anche la parte che insiste su suolo pubblico, è pari al 19-20%. Non sussiste, quindi, la dedotta violazione dell’art.

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