TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-07-28, n. 201106788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-07-28, n. 201106788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201106788
Data del deposito : 28 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01330/2010 REG.RIC.

N. 06788/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01330/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora S T e dai soggetti indicati nell’allegato elenco, rappresentati e difesi dagli avv.ti U e G S, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via Ottorino Lazzarini 19;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

C B e M V;

per l'annullamento

del provvedimento con cui li si è esclusi dalle prove orali previste nell’ambito della procedura selettiva finalizzata a consentire il transito di 407 soggetti dall’area “B” a quella “C”;


Visto il ricorso, ed il successivo atto di “motivi aggiunti”, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011, il dott. F A M D B e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, 43 dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno impugnato (unitamente agli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali) il provvedimento con cui li si è esclusi dalle prove orali previste nell’ambito della procedura selettiva finalizzata a consentire il transito di 407 soggetti dall’area “B” a quella “C”.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.7.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.

Al riguardo;
premesso

-che, in un primo tempo, l’Amministrazione intimata aveva detto ai candidati che – per le prove scritte (programmate per il 20 e il 21 maggio 2008) – non avrebbe potuto esser prevista (per “ragioni di omogeneità dei criteri di valutazione” delle stesse) alcuna sessione di recupero;

-che, poco dopo aver espresso un tale intendimento, si è invece deciso (irritualmente) di fissare un’apposita sessione d’esame: riservata (per di più) non solo alle concorrenti che – a tali date – si trovavano (o si sarebbero, presumibilmente, potute trovare) in “astensione obbligatoria per maternità” ma (più in generale) a tutti coloro che non avessero potuto partecipare alle cennate prove per gravi e comprovati motivi ,

si osserva

- che (innanzitutto) non è mai stato specificato in che cosa questi motivi consistessero realmente;

-che, di una tale facoltà, non risulta (comunque) esser stata data formale comunicazione a tutti coloro che potevano (in astratto) aver interesse a giovarsene: ma solo ai soggetti (che, lo si rileva incidentalmente, hanno poi superato “in blocco” la prova “de qua”) previamente individuati dalla resistente;

-che, in ogni caso, la prefissione (disposta con queste modalità) di più tornate di prove scritte (ha)altera(to) – stante la diversità, e non omogeneità, dei quesiti oggetto d’esame – la “par condicio” tra i candidati. (Ed è, pertanto, palesemente illegittima ).

Per le suesposte (assorbenti) considerazioni, il ricorso in esame deve ritenersi – appunto – fondato: e, per ciò steso (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento.

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