TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-06-03, n. 202300399

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-06-03, n. 202300399
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300399
Data del deposito : 3 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2023

N. 00399/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00864/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 864 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati B B, N M e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gonnesa, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- dell'ordinanza dirigenziale numero 11 del 4 maggio 2021 del Settore 5° Urbanistica e Territorio, SUAPE, Edilizia Privata, Demanio, del Comune di Gonnesa con la quale: 1) è stato ordinato al ricorrente di procedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi non oltre 90 giorni dalla notifica;
2) è stata irrogata al ricorrente una sanzione di €. 11.182,00;
2) è stata dichiarata la nullità della dichiarazione di agibilità del 28.1.2016, la nullità della dichiarazione di inizio attività del 19.2.2016, la sospensione della parziale lottizzazione del comparto D2 e l'interruzione della fornitura di tutti i pubblici servizi;

- “per quanto possa occorrere”, di tutti gli atti istruttori precedenti, connessi e conseguenti e, in particolare, della determinazione dirigenziale n. 1005 del 9.10.2020, che ha disposto la revoca della autorizzazione edilizia n. 36 del 13.6.1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gonnesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITO



1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, nell’anno 1990 aveva ottenuto dal Comune di Gonnesa l’autorizzazione edilizia n. 36 per la realizzazione di una struttura in lamierato prefabbricato su un terreno di sua proprietà sito a Gonnesa, in località “-OMISSIS-”, in zona urbanistica D2 artigianale.



1.1. L’autorizzazione era sottoposta alla condizione secondo la quale la struttura sarebbe stata “ smantellata non appena l’Amministrazione comunale lo riterrà opportuno, per poi essere rimontata nel lotto di pertinenza di sua proprietà secondo la suddivisione in lotti prevista nel vigente P.I.P., in armonia con le norme ivi previste ”.



1.2. Nell’anno 2016 il sig. -OMISSIS- presentava al SUAP comunale richiesta per ottenere la dichiarazione di agibilità per l’edificio realizzato nel 1990 e l’autorizzazione a svolgere nello stesso edificio l’attività di riparazione e sostituzione di pneumatici.

Il Comune, a seguito di un sopralluogo svolto in data 12 agosto 2016, rilevava la presenza di due fabbricati e accertava che uno di essi (composto da due locali e situato nella parte est del lotto), privo di concessione edilizia, era adibito a magazzino per l’attività produttiva (per pneumatici o altro).

L’Ufficio Urbanistica comunale, con nota n. prot. 7773 del 22.8.2016, comunicava dunque all’interessato l’avvio del procedimento diretto alla “ dichiarazione di nullità del certificato di agibilità e della DUUAP di inizio attività, nonché per l’emissione dell’Ordinanza di demolizione dei fabbricati artigianali a uso officina meccanica e gommista in Loc. -OMISSIS- ”, in quanto “ privi di titolo abilitativo in zona urbanistica artigianale non lottizzata ”.



1.3. L’amministrazione comunale, poi, con nota del 31 ottobre 2019 comunicava al sig. -OMISSIS- l’avvio di un nuovo procedimento volto alla revoca dell’autorizzazione edilizia temporanea n. 36/1990.



1.4. Indi il Comune, con ordinanza n. 4 del 18 febbraio 2020, ordinava la demolizione dei fabbricati in questione.

L’interessato provvedeva alla demolizione di uno dei due capannoni (quello posto nella parte est, avente destinazione a magazzino), continuando dunque a svolgere l’attività nell’altro capannone.



1.5. Il Comune, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1005 del 9 ottobre 2020, revocava l’autorizzazione edilizia temporanea n. 36/1990;
avverso tale atto l’odierno ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a tutt’oggi pendente.



1.6. Infine il Comune, con l’ordinanza dirigenziale n. 11 del 4 maggio 2021, oggetto dell’odierno gravame:

- ha ordinato al ricorrente “ di provvedere entro giorni 90 (NOVANTA) dal ricevimento della presente alla demolizione del capannone residuo nel suddetto terreno e alla completa messa in pristino dello stato dei luoghi, previa individuazione di una impresa idonea e di un tecnico abilitato alla direzione lavori, nonché previa comunicazione all’ufficio Urbanistica dell’inizio della demolizione con un preavviso di almeno giorni 10 per le verifiche necessarie ”;

- ha irrogato al medesimo la sanzione amministrativa di importo complessivo di € 11.182,00 per violazioni edilizie e mancata ottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione;

- ha dichiarato “ la nullità della dichiarazione di agibilità di cui alla pratica suap n. 3850 del 28/01/2016 presentata in assenza di permesso di costruire dei fabbricati, in violazione dell’art. 24 del dpr n. 380/2001 e della duaap di inizio attività codice suap n. 3893 del 19/02/2016 presentata in assenza di permesso di costruire dei fabbricati e in assenza di un piano di lottizzazione del comparto artigianale d2 della località -OMISSIS- ”;

- ha dichiarato “ ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 23/85 e dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 la sospensione della parziale lottizzazione del comparto D2 in loc. -OMISSIS- ”;

- ha disposto “ l’interruzione della frequentazione di tale comparto da parte di soggetti terzi, clienti o di altra tipologia, che accedono al gommista in assenza delle opere di urbanizzazione e dei necessari requisiti di idoneità delle strutture edilizie ” ed in ultimo l’interruzione della fornitura “ nei confronti di tutte le aziende erogatrici di pubblici servizi che hanno attivato un contratto di fornitura di energia elettrica e di acqua, ovvero di altri servizi quali telefonia, fissa o mobile, connettività di rete, ovvero altro servizio di pubblica utilità ”.



1.7. Anche nei confronti della suddetta ordinanza il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato e tale impugnativa è stata trasposta innanzi a questo Tribunale a seguito di opposizione del Comune.



1.8. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

I) Invalidità derivata.

L’ordinanza impugnata, nella parte relativa all’ingiunzione a demolire, sarebbe affetta da invalidità derivata, stante l’asserita illegittimità del precedente e presupposto provvedimento di revoca dell’autorizzazione edilizia temporanea n. 36/1990, adottato con la determinazione n. 1005 del 9.10.2020, per i vizi dedotti nel precedente ricorso straordinario (1. Violazione dell’art. 21- nonies , comma 1, della l. n. 241/1990: consolidamento dell’affidamento;

2. Violazione dell’art. 21- nonies , comma 1, della l. n. 241/1990: mancato contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti;

3. Violazione dell’art. 21- quinquies , comma 1, della l. n. 241/1990).

II) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento;
violazione e falsa applicazione del principio di specialità ex art. 9 della l. n. 689/1981;
violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 7- bis del d.lgs n. 267/2000;
violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21- septies della l. n. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 22 del d.lgs. n. 112/1998 e l’art. 10 del d.P.R n. 558/1999;
violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/1985 e dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001;
eccesso di potere per illogicità, indeterminatezza, contraddittorietà con atti precedenti, travisamento dei fatti;
sviamento.

Lamenta il ricorrente che l’amministrazione comunale ha ritenuto di dover intervenire unicamente nei suoi confronti nonostante nel medesimo comparto ove insiste l’immobile in questione siano presenti ulteriori fabbricati limitrofi alla proprietà dell’interessato, realizzati sulla base delle medesime autorizzazioni in forza delle quali era stato realizzato anche il suo fabbricato.

Lamenta ancora il ricorrente che il Comune, oltre alla demolizione, ha irrogato a suo carico sanzioni amministrative di importo complessivo pari ad € 11.182,00, applicando ben quindici sanzioni (di cui undici ex art. 7- bis del TUEL e sempre nella misura massima) per i medesimi fatti, ossia la asserita realizzazione abusiva di un capannone artigianale e la asserita lottizzazione abusiva.

Il cumulo delle sanzioni, a fronte della medesima condotta, sarebbe illegittimo per violazione del principio di specialità.

Inoltre, le sanzioni applicate dal Comune sarebbero illegittime anche nel merito, atteso che:

- nessuna inottemperanza all’ordine di demolizione sarebbe stata commessa nel caso di specie, in quanto la prima ordinanza di demolizione n. 4 del 18.2.2020 era riferibile solo al manufatto realizzato in assenza di autorizzazione (situato nella parte est del lotto), che era stato immediatamente demolito;

- il fabbricato di cui si ordina la demolizione sarebbe stato legittimamente realizzato in forza di autorizzazione edilizia (n. 36/1990), sicché non sarebbero pertinenti i riferimenti alle norme regolamentari in tema di rilascio dei titoli edilizi (artt. 36 “domanda di permesso di costruire” e 37 “progetto edilizio”) e di realizzazione dei relativi lavori (artt. 51 “inizio lavori” e 56 “ultimazione dei lavori e agibilità”);

- il fabbricato di cui è causa sarebbe stato autorizzato senza necessità di predisporre un previo piano di lottizzazione e tutte le consequenziali attività, sicché sarebbero illegittime le sanzioni applicate per la mancata presentazione del Piano di Lottizzazione, la mancata individuazione delle aree di standard urbanistici e la relativa cessione al comune con atto di convenzione notarile, la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e l’omesso versamento degli oneri di costruzione per i capannoni artigianali;

- non poteva essere applicata una sanzione per la realizzazione di opere abusive in ambito vincolato, poiché - come attestato nella stessa ordinanza di demolizione - sia allorquando l’immobile è stato autorizzato, sia all’attualità, lo stesso “ non ricade in perimetro vincolato di beni culturali o paesaggistici ”;

- sarebbe abnorme la sanzione di € 1.000,00 per aver realizzato due capannoni artigianali (€. 500,00 per ciascuno dei due), posto che uno dei due capannoni era stato autorizzato e l’altro era già stato demolito;
inoltre non è stata neppure indicata la norma regolamentare asseritamente violata;

- con riguardo alla sanzione di € 2.582,00 ex art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998 (per aver esercitato l’attività di autofficina/gommista), a seguito delle due pratiche presentate al SUAP nel gennaio e nel febbraio 2016, non seguite da alcun intervento interdittivo dell’Amministrazione nei termini di legge, si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 del d.lgs. n. 112/1998 e dell’art. 10 del d.P.R n. 558/1999 (che richiamano l’art. 20 della l. n. 241/1990), sia sulla dichiarazione di agibilità dell’edificio, sia sull’autorizzazione a svolgervi l’attività di riparazione e sostituzione di pneumatici;
i titoli da ultimo citati, peraltro, sarebbero stati illegittimamente ritenuti nulli dal Comune (per essere stati presentati in assenza di permesso di costruire dei fabbricati e in assenza di un piano di lottizzazione), in violazione dell’art. 21- septies della l. n. 241/1990, non ricorrendo alcuno dei casi tassativi di nullità previsti dalla norma;
la sanzione applicata ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sarebbe inoltre inconferente con l’attività di gommista, posto che la disposizione richiamata disciplina unicamente il settore del commercio.

Sotto diverso profilo, il ricorrente censura l’ordinanza gravata anche nella parte in cui dispone la sospensione della parziale lottizzazione da lui realizzata (consistente nella realizzazione di una recinzione, di un cancello di accesso e nella sistemazione del tratto di strada prospiciente il suddetto accesso).

Secondo il ricorrente l’attività edilizia in questione non può integrare gli estremi della lottizzazione abusiva, in quanto gli interventi realizzati non erano a suo dire preordinati al fine di asservire l’area all’edificazione ma servivano al solo fine di consentire l’accesso per raggiungere il capannone autorizzato;
l’attività posta in essere dall’interessato, inoltre, non era idonea a determinare uno stravolgimento dell’assetto del territorio preesistente, poiché nell’area in esame sono presenti altri capannoni artigianali ed il comparto ha destinazione “artigianale - commerciale”;
né sarebbe stato frapposto alcun concreto ostacolo alla futura attività di programmazione dell’Ente;
e nemmeno il fatto che nell’area de qua risulti necessario un piano attuativo sarebbe idoneo a comprovare che nella fattispecie sia stata realizzata una lottizzazione abusiva.

Conseguentemente, sarebbero illegittime anche la disposta interruzione della frequentazione del comparto e della fornitura di pubblici servizi.

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