TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-05-03, n. 202401338
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2024
N. 01338/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01326/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G P e P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Comando Legione Carabinieri Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Determina prot. -OMISSIS- del 16 marzo 2019, notificata il 19 marzo 2019, con cui si disponeva il non accoglimento del ricorso gerarchico presentato dal -OMISSIS-, e per effetto, si confermava la sanzione disciplinare del “ rimprovero ” inflittagli in data 28 novembre 2018 dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, nonché di qualsivoglia atto correlato, consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore del ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, -OMISSIS- dell’arma dei Carabinieri, già in servizio presso il -OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- e in seguito trasferito d’ufficio, era sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo, avviato da contestazione degli addebiti in data 3 novembre 2018, e concluso con il provvedimento adottato dal Comando Legione Carabinieri “Lombardia” del 28 novembre 2018, di irrogazione della sanzione del “rimprovero”.
Il provvedimento sanzionatorio era fondato sulla circostanza che il signor -OMISSIS-: « evidenziava minor contegno nella vita privata dato che, durante due litigi con la moglie, a seguito di richiesta di intervento pervenuta dai figli minori, si rendeva necessario l’intervento di personale di questa sede presso il proprio alloggio di servizio per dirimere la situazione conflittuale creatasi; dava dimostrazione di minor senso di responsabilità e di contegno, ledendo il prestigio della Istituzione lasciando, per oltre un mese, i propri familiari – compresi i figli minori – privi di energia elettrica all’interno dell’alloggio di servizio a lui assegnato, con conseguente segnalazione dell’accaduto all’A.G. e di conseguenza ai servizi sociali competenti », richiamando perciò la « violazione degli articoli del Testo Unico delle disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare ed in particolare dell’art. 717 (Senso di Responsabilità), art. 732 (Contegno del militare), art. 713 (Doveri attinenti al grado, mancanza commessa nel gradi di -OMISSIS- in data 3 marzo 2018, 11 aprile 2018, e per quanto attiene al secondo alinea nel mese di giugno/luglio 2018 accertata il 18 luglio 2018 )».
2. Il signor -OMISSIS- impugnava detto provvedimento con ricorso gerarchico in data 20 dicembre 2018.
Con Determinazione n. -OMISSIS- in data 16 marzo 2019 del Comandante provinciale di -OMISSIS-, della Legione Carabinieri Lombardia, il ricorso de quo era respinto, con conseguente conferma del “rimprovero” già irrogato al militare.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor -OMISSIS- impugnava il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico, chiedendone l’annullamento sulla base di plurimi argomenti di censura.
Attraverso il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamentava il difetto di motivazione della determinazione impugnata, e sosteneva che l’Amministrazione non avrebbe puntualmente esaminato le giustificazioni fornite.
Per mezzo del secondo motivo, invece, il signor -OMISSIS- deduceva la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, e l’inconferenza degli elementi fattuali posti a base dello stesso, in quanto afferenti esclusivamente alla vita privata e familiare, non lavorativa, del Carabiniere.
4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso ed evidenziando, in sede preliminare, che la causa avrebbe dovuto essere decisa dalla sede staccata di Brescia del TAR per la Lombardia.
5. All’udienza straordinaria del 4 aprile 2024 la causa era trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, il Collegio ritiene che la causa vada decisa dalla sede di Milano del TAR per la Lombardia, in quanto l’eccezione afferente alla cognizione della sede di Brescia veniva sollevata dall’Avvocatura erariale, per la prima volta, nella memoria depositata il 5 marzo 2024,