TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-03-14, n. 201202502

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-03-14, n. 201202502
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201202502
Data del deposito : 14 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08787/2011 REG.RIC.

N. 02502/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08787/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8787 del 2011, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dagli avv. A M, E L, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via A. Pollaiolo, n.5;

contro

Ministero della giustizia, Commissione esaminatrice del concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 15 dicembre 2009, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

S F, B S';

per l'annullamento:

- del verbale della Commissione esaminatrice del 6 luglio 2011, contenente, per la parte relativa alla prova orale sostenuta dal dott. G M nel concorso a 350 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 15 dicembre 2009, il giudizio complessivo di non idoneità;

- di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.


Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2012 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Espone il ricorrente di aver superato le prove scritte del concorso indicato in epigrafe e di essere stato ammesso, per l’effetto, a sostenere la prova orale, che si è conclusa con un giudizio di inidoneità in quattro (procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto del lavoro) delle undici materie che ne hanno formato oggetto.

Il ricorrente contesta la legittimità del detto giudizio negativo a mezzo dell’esposizione di articolate censure.

Le prime di esse si rivolgono direttamente avverso la normativa di settore.

Secondo il ricorrente – che espone anche la rilevanza della questione nel presente giudizio – l’art. 16 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 nonchè l’art. 1, comma 5, del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 sarebbero viziati laddove non prevedono che l’eventuale insufficienza della prova orale debba essere motivata, secondo quei principi giuridici generali che, anche laddove espressi dalla giurisprudenza in specifico riferimento ad altra tipologia di concorsi pubblici, sarebbero applicabili ad ogni pubblica selezione.

Il ricorrente segnala, al riguardo, che la predetta carenza, riflettendosi nella impossibilità di conoscere da parte del valutato le ragioni del giudizio di non idoneità, involve nel contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione pubblica di cui agli artt. 3 e 97 Cost., con il principio dell’effettività della difesa sancito anche avverso gli atti della pubblica amministrazione dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., infine con il principio di ragionevolezza e parità di trattamento rispetto ad altri concorsi omologhi (in specie, notarile).

Similmente secondo il ricorrente la normativa di settore sarebbe viziata – e anche tale questione sarebbe rilevante nella controversia – laddove non prevede un meccanismo di estrazione a sorte dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, e ciò per violazione dei principi costituzionali di imparzialità, ragionevolezza e parità di trattamento rispetto a quanto stabilito per tutti gli altri concorsi pubblici, che prevedono siffatto presidio avverso il pericolo che gli esami orali si prestino a situazioni discriminatorie.

In ogni caso, il ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento impugnato, per i vizi di difetto di motivazione sulle ragioni della non idoneità e di mancata predeterminazione delle domande della prova orale cui accede.

Sostiene, al riguardo, il ricorrente che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto comunque predisporre un verbale contenente le motivazioni del giudizio di non idoneità a lui rivolto, nonché il meccanismo di predeterminazione e di sorteggio delle domande da proporre ai candidati, pur non essendo tali adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, e ciò a garanzia del buon andamento e della imparzialità delle prove orali e tenuto conto che analoghe garanzie sono previste per la prove scritte dello stesso concorso.

Il ricorrente sostiene, infine, che il metro di valutazione utilizzato nei propri confronti è stato eccessivamente restrittivo rispetto ai criteri predeterminati, pur rilevando di non essere posto in grado di comprovare l’affermazione.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico dell’atto impugnato, il ricorrente domanda l’annullamento della valutazione di non idoneità, con conseguente ordine giudiziale di ripetizione della prova orale, assistita dalle invocate modalità, innanzi a commissione in diversa composizione rispetto a quella che ha rassegnato la contestata valutazione.

L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2012.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

2. Si impone, innanzi tutto, la ricognizione della disciplina del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, costituita sia da disposizioni dettate dal r.d.15 ottobre 1925, n. 1860, sia da previsioni introdotte dal d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificate dall’art. 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Queste ultime hanno dettato, in particolare, una nuova regolamentazione concernente l’oggetto delle prove scritte e orali, i punteggi minimi per l’ammissione agli orali e il superamento del concorso, nonché la nomina e la composizione della commissione esaminatrice e la disciplina dei suoi lavori.

L’art.1 del d. lgs. n. 160 del 2006 dispone che:

- la prova scritta è data dallo svolgimento “…di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo” (comma 3);

- la prova orale verte su dieci materie (diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
procedura civile;
diritto penale;
procedura penale;
diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
diritto commerciale e fallimentare;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto comunitario;
diritto internazionale pubblico e privato;
elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario) nonché su un colloquio facoltativo su lingua straniera indicata dal candidato tra inglese, spagnolo, francese e tedesco (comma 4);

- sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono “…non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta” e conseguono l’idoneità i candidati che ottengano in ciascuna materia della prova orale “non meno di sei decimi… e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti”, salvo il giudizio almeno di sufficienza nel colloquio facoltativo di lingua straniera (comma 5);

- “agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"” (comma 5).

Il comma 3 dell’art. 5 ha, quindi, stabilito che “nella seduta di cui al sesto comma dell’art. 8 del r.d. n. 1860 del 1925 (ossia a seguito del raggruppamento delle buste degli elaborati di ciascun candidato in unica busta contrassegnata da numero progressivo, operazione immediatamente prodromica all’inizio delle correzioni) “…la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti;
(mentre) i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse”.

Nel rilevare che “alle sottocommissioni e ai collegi trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 e, quanto alle prove orali e all’assegnazione del punteggio finale, di cui agli artt. 14, 15 e 16 del r.d. n. 1860 del 1925 (comma 7 dell’art. 5 di cui sopra), va ulteriormente soggiunto come le disposizioni ora richiamate disposizioni prevedano, a loro volta:

- le operazioni prodromiche alla correzione, nonché le modalità della correzione (esame contestuale da parte delle sottocommissioni o dei collegi dei tre elaborati riferibili a ciascun candidato, con assegnazione del punteggio, salvo l’eventuale annullamento di elaborati che risultino in tutto o in parte copiati da altro lavoro o dai quali risulti che il concorrente si sia fatto riconoscere: art. 12);

- le operazioni successive a ciascuna correzione (annotazione a cura del segretario della commissione e “a piede di ciascun lavoro” del voto assegnato, sottoscritta dal presidente della commissione o sottocommissione) e delle operazioni conclusive della correzione (apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati, al fine dell’abbinamento con gli elaborati corretti e dell’individuazione dei candidati ammessi agli orali;
pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’orale: art. 13);

- lo svolgimento in seduta pubblica delle prove orali (art. 14);

- le modalità delle interrogazioni dei candidati, di assegnazione della votazione e l’immediata pubblicazione del risultato della prova (art. 15);

- il numero di voti a disposizione di ogni commissario (sino a 10 per ciascuna prova scritta e orale), la cui attribuzione è subordinata alla valutazione, a cura della commissione o sottocommissione, se il candidato meriti di conseguire il punteggio minimo richiesto (art. 16).

3. Calando poi l’attenzione sulla tornata concorsuale nel cui ambito è stato espresso l’avversato giudizio, va osservato quanto segue.

Nella seduta del 21 aprile 2011 (verbale n. 307) la Commissione valutatrice competente ha enucleato i parametri alla stregua dei quali valutare l’idoneità dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del d. lgs. 160/2006.

Al riguardo, la Commissione ha deliberato, allo scopo di assicurare valutazioni oggettive ed uniformi delle prove orali, di correlare l’idoneità alla dimostrazione di “un’adeguata conoscenza, nei profili generali e specifici, dei principi fondamentali dei singoli istituti, anche con riferimento ad aspetti oggetto di recenti modifiche normative, orientamenti della giurisprudenza e della dottrina”.

La Commissione ha altresì stabilito:

- di iniziare l’interrogazione dal gruppo di materie “diritto civile ed elementi diritto romano”, per proseguire poi secondo l’ordine delle materie stabilito dal bando di concorso e dall’art. 1 del d. lgs.160/2006;

- di esaminare, di regola, il candidato a mezzo di più commissari nelle materie delle prove orali indicate dalla lett. a ) alla lett. l) della predetta norma (diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
procedura civile;
diritto penale;
procedura penale;
diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
diritto commerciale e fallimentare;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto comunitario;
diritto internazionale pubblico e privato;
elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario) ed anche in relazione a singole discipline ricomprese nel gruppo di materie indicate dalle lett. a, e, f, g, i ed l (diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
diritto commerciale e fallimentare;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto internazionale pubblico e privato;
elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario).

4. Tutte le questioni poste dal ricorso in trattazione sono infondate.

5. Iniziando l’esame delle stesse da quelle attinenti alla sufficienza della motivazione del giudizio di “non idoneità”, il Collegio rileva che la Commissione esaminatrice ha correttamente applicato la disposizione di cui all’art. 1, comma 5, del d .lgs. 160/2006, la quale, come già rammentato, dispone espressamente che “agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"”.

L’operato della Commissione è pienamente coerente anche con il consolidato insegnamento giurisprudenziale, cui notoriamente la Sezione aderisce, in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, per i quali è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, della non idoneità qualora l’elaborato o la prova orale non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, e, per quanto concerne le prove scritte, di glosse, annotazione e segni grafici (C. Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528;
IV, 15 febbraio 2010, n. 835, 13 gennaio 2010, n. 92, 11 maggio 2009, n. 2880 e 11 luglio 2008, n. 3480).

Un difetto di motivazione del giudizio di inidoneità conseguito dal ricorrente nella prova orale per cui è causa potrebbe apprezzarsi solo ove il candidato offrisse elementi idonei a supportare l'arbitrarietà o l'irragionevolezza del giudizio, quantomeno relativamente ai criteri predeterminati dalla Commissione.

Ma tali elementi, nel caso di specie, non sono stati dall’interessato evidenziati.

5.1. Deve, poi, escludersi la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 nonchè dell’art. 1, comma 5, del d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 dal ricorrente sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 97, 103 e 113 Cost. e con il principio di ragionevolezza e parità di trattamento rispetto ad altri concorsi omologhi (in specie, notarile).

Si è già appena sopra rilevato che la Commissione esaminatrice ha applicato puntualmente la disposizione dell’art. 1, comma 5 del d. lgs. 160/2006, che stabilisce che “agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"”.

A mezzo di tale disposizione il legislatore ha ritenuto, nell’ambito di ragionevole esercizio della propria discrezionalità, di ragguagliare il giudizio di insufficienza di tutti gli elaborati e prove orali all’unica formula “non idoneo”, piuttosto che esigere, per quanto concerne le prove orali, una votazione numerica articolata su una scala da 1 a 10, tenuto conto dell’irrilevanza obiettiva dell’attribuzione di un voto numerico a prove giudicate inferiori alla soglia della sufficienza.

Tale previsione è coerente con gli arresti giurisprudenziali richiamati testé, che costituiscono ormai vero e proprio “diritto vivente”, che la Corte Costituzionale (ancora, da ultimo, con la sentenza 30 gennaio 2009, n. 20) ha ritenuto conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa.

La scelta legislativa sottesa alla previsione della mera indicazione della “non idoneità” in presenza di prove che non conseguano la soglia minima della sufficienza non introduce neanche alcuna disparità di trattamento che possa essere sanzionata sotto il profilo dell’illegittimità costituzionale rispetto ai candidati del concorso notarile, e men che meno rispetto ai candidati all’esame di abilitazione alla professione di avvocato, attesa la assoluta disomogeneità della posizione di questi ultimi nei confronti dei candidati del concorso per l’accesso in magistratura.

Si tratta, infatti, di procedure concorsuali del tutto eterogenee, indirizzata alla provvista di liberi professionisti, ancorché investiti di pubbliche funzioni (notai), o all’abilitazione all’esercizio di libera professione, incomparabili con la selezione di funzionari pubblici di elevata professionalità, quali i magistrati, ciò che esclude la pertinenza del richiamo all’asserita violazione del principio costituzionale di eguaglianza.

Né può sostenersi che tale ragionevole esercizio di discrezionalità legislativa, in ordine alle modalità di estrinsecazione del giudizio di insufficienza, determini violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed efficienza dell’amministrazione giudiziaria, nonché di efficacia e trasparenza, il cui rispetto è assicurato dal meccanismo concorsuale pubblico di selezione e dalla complessiva disciplina organizzativa del concorso.

6. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle censure relative alla carenza di predeterminazione delle domande orali e del sorteggio di quelle da sottoporre al ricorrente.

Non essendo siffatto adempimento previsto dalla normativa di settore, sopra illustrata nelle parti salienti, l’operato della Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa non può essere evidentemente ritenuto viziato per non averlo posto in essere.

Neanche può sostenersi che, in difetto della predeterminazione e del sorteggio delle domande, la prova orale cui si è sottoposto il ricorrente non sia stata connotata da quel grado di trasparenza che è richiesto in ogni prova nella quale si dipana lo svolgimento di una procedura concorsuale pubblica.

Nessun elemento dedotto in gravame riesce infatti a dare contezza o a far intravedere che si sia verificata nella fattispecie una siffatta evenienza.

Tant’è che anche laddove lamenta che il metro di valutazione utilizzato nei suoi confronti sarebbe stato eccessivamente restrittivo rispetto ai criteri predeterminati, il ricorrente non indica alcuna circostanza a supporto di tale affermazione, neanche in riferimento al numero o alla tipologia delle domande che gli sono state proposte, ovvero in relazione alle modalità con le quali vi ha risposto.

Né, infine, il ricorrente risulta avere rivolto censure avverso i criteri che la Commissione per la valutazione degli esami orali del concorso di cui è causa ha predeterminato, come sopra si è già fatto cenno, in puntuale adempimento alla prescrizione dell’art. 5, comma 3, del d. lgs. 160/2006.

Può solo aggiungersi che la Sezione ha già avuto modo più volte di affermare che la regola di cui all’art. 12 del d.P.R. 484/1997, secondo cui i quesiti alle prove orali sono proposti ai candidati previa estrazione a sorte, è stabilita in generale in materia di assunzione agli impieghi civili nello Stato, per cui non può essere applicata al concorso per uditore giudiziario, per il quale vige la disciplina speciale prevista a suo tempo dal r.d. 1860/1925 e dal r.d. 12/1941 ed ora dal d. lgs. 160/2006 (Tar Lazio, Roma, I, 12 agosto 2009, n. 8144;
20 settembre 2010, n. 32367).

L’operato della Commissione in riferimento alla prova del ricorrente si presenta, in definitiva, immune dai vizi prospettati sul punto.

6.1. Il ricorrente solleva infine questione di costituzionalità avverso la normativa di settore laddove la stessa non prevede un meccanismo di estrazione a sorte dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in relazione ai principi costituzionali di imparzialità, ragionevolezza e parità di trattamento rispetto a quanto stabilito per tutti gli altri concorsi pubblici.

Al riguardo, nell’escludere la persuasività di fondo delle argomentazioni dal ricorrente dedotte a sostegno della spiegata questione, il Collegio deve innanzitutto richiamare quanto già riferito al punto che precede (in relazione alle modalità di esternazione del giudizio) in ordine alla peculiarità del concorso per cui è causa, ciò che determina, come la Sezione ha più volte avuto modo di osservare, la ragionevolezza di una puntuale e diversificata regolamentazione della selezione concorsuale di cui trattasi, in forza di scelte che ben possono derivare dal legittimo esercizio della discrezionalità da parte del legislatore.

Inoltre, laddove si paventa che le lamentate carenze si traducano nel pericolo che gli esami orali si prestino a situazioni discriminatorie dei candidati, può osservarsi che il ricorrente trascura di considerare che soccorrono, al riguardo, un complesso di altre guarentigie.

Ci si riferisce, in particolare: alla pubblicità della prova orale (art. 14, secondo comma, r.d. 1860/1925);
alla possibilità di ogni membro della commissione di interrogare su qualsiasi materia (art. 15, primo comma, r.d. 1860/1925);
all’obbligo di predeterminazione dei criteri per la valutazione delle prove orali (art. 5., comma 3, d. lgs. 160/2006).

Trattasi, tutte, di modalità e di operazioni che sono poste evidentemente a presidio della regolarità e della trasparenza dello svolgimento della prova orale e della correttezza della valutazione che ne deriva.

Di talchè, in conclusione, profilandosi non irragionevole che il concorso in magistratura sia regolato da disposizioni che tengono conto della specificità della selezione da assicurare, e tenuto conto che siffatta peculiare normativa predispone un meccanismo di svolgimento delle prove orali che non può dirsi scevro di rimedi e di cautele che fronteggiano il pericolo di discriminazione dei candidati, finalità che non può ritenersi assicurata, nel nostro ordinamento, esclusivamente dalla predeterminazione e sorteggio delle domande, deve escludersi la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale in esame.

7. Esaurita la disamina delle censure introdotte in ricorso, resta da osservare che con memoria depositata il 24 dicembre 2011 il ricorrente si propone, tra altro, di dare atto di “ulteriori profili di illegittimità della normativa di settore”.

Siffatto ampliamento del thema decidendum (la Commissione esaminatrice non avrebbe avuto, ai sensi della vigente disciplina, un vero e proprio “obbligo” di corredare il giudizio di insufficienza con la mera indicazione della “non idoneità” della prova;
la normativa applicabile violerebbe la cd. “Carta di Nizza” e, conseguentemente, anche l’art. 117 Cost.) si rivela però irrituale, non avendo formato oggetto di notificazione nei confronti dell’Amministrazione resistente, e pertanto inammissibile per mancata formazione del contraddittorio relativamente alle ulteriori doglianze dedotte con la suindicata memoria.

Per il restante, le ulteriori argomentazioni difensive formulate dal ricorrente nella predetta memoria nulla aggiungono alle questioni come sin qui trattate

8. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

La natura dell’interesse azionato rende opportuno disporre la integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite.

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