TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-05-02, n. 202300231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-05-02, n. 202300231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300231
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 00231/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00398/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 398 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato W M, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;

contro

Miur Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per la condanna

del

MIUR

Abruzzo al risarcimento del danno patrimoniale in favore delle parti ricorrenti oltre interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del

MIUR

Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§- Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del -OMISSIS- i ricorrenti, nella qualità di genitori di -OMISSIS-, impugnavano la delibera di Consiglio di Classe del -OMISSIS-, classe -OMISSIS-, con la quale era stata disposta la non ammissione del proprio figlio alla classe 5°. Il ricorso veniva integralmente accolto con decreto del Presidente della Repubblica del -OMISSIS-, su conforme parere n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, comunicato ai ricorrenti con nota prot. -OMISSIS-.

Con l’odierno gravame, notificato il 14/07/2016 e depositato il 09/09/2016, i ricorrenti agiscono per la condanna del

MIUR

Abruzzo, in solido con l’Istituto -OMISSIS-, al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato in -OMISSIS-, pari all'esborso delle somme di denaro per l'iscrizione di -OMISSIS- presso l'Istituto privato -OMISSIS-al fine di recuperare l'anno scolastico 2011/2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo.

Si è costituito in resistenza al ricorso il Ministero intimato instando per la sua reiezione in quanto irricevibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

All’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.§- In punto di rito, va delibata l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnativa formulata dall’amministrazione intimata, secondo cui i ricorrenti sarebbero decaduti dall’azione risarcitoria, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo, poiché proposta oltre il termine di centoventi dal passaggio in giudicato dalla pronuncia di annullamento degli atti lesivi.

L’eccezione è meritevole di positivo apprezzamento.

3.§- L’art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo prevede che l’azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui sia preliminarmente proposta azione di annullamento del provvedimento dal quale derivano i danni, deve essere proposta entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ossia – nel caso di specie – dalla definitività del decreto di accoglimento del ricorso straordinario.

Ai fini dell'individuazione della tempestività della domanda risarcitoria conseguente al decreto di accoglimento del ricorso straordinario si applica infatti la disciplina dell'art. 30, comma 5 del c.p.a. (T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 16/09/2019, n.734). L’applicazione del suddetto termine decadenziale si giustifica essenzialmente in ragione della natura sostanzialmente giurisdizionale della decisione sul ricorso straordinario, acquisita dopo le modifiche introdotte alla disciplina del ricorso straordinario dall’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (che ha riconosciuto la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni incidentali di costituzionalità in sede di parere sul ricorso straordinario e ha reso vincolante il suddetto parere del Consiglio di Stato, abrogando la norma che consentiva al Governo di discostarsi da tale parere);
dall’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo (in forza del quale il ricorso straordinario è ammissibile solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa);
dall’art. 112, comma 1, lettera a), del medesimo codice (per cui l’azione di ottemperanza può essere proposta anche per l’esecuzione dei «provvedimenti equiparati» alle sentenze passate in giudicato). Come accennato, le richiamate modifiche hanno attribuito al decreto presidenziale sul ricorso straordinario l’idoneità a dar vita a una decisione caratterizzata dall’intangibilità propria del giudicato.

In tal senso, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che ha sottolineato come le ricordate modifiche legislative hanno trasformato il ricorso straordinario da antico ricorso amministrativo in un rimedio giustiziale sostanzialmente assimilabile ad un “giudizio” (sentenze n. 73 del 2014 e n. 24 del 2018).

4.§- Orbene, applicate le sopraesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame rileva il Collegio che il decreto di accoglimento del ricorso straordinario è datato -OMISSIS- ed è stato comunicato ai ricorrenti il -OMISSIS-, mentre l’odierno gravame, contenente la domanda di risarcimento del danno nei confronti del Ministero intimato, è stato notificato il -OMISSIS-, quando il termine decadenziale era ormai decorso.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività in quanto notificato oltre il termine di centoventigiorni (120) dall’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso straordinario, disposto – come riferito – con il D.P.R. del 22 gennaio 2016.

Da quanto sopra riferito, ne consegue la reiezione dell'intero gravame, stante il carattere processuale della questione che - attenendo alla possibilità stessa di proporre il ricorso - assorbe il vaglio di ogni altra censura di merito.

5.§- Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di giudizio vista la sua definizione in rito.

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