TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-09-10, n. 201502685
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02685/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2012, proposto da:
Blue Green Srl, rappresentata e difesa dall'avv. F M e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, Via Montello, 13/A;
contro
Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. F T, E G, con domicilio eletto presso Antonio Astuto in Lecce, Via Umberto I, 28;
per la declaratoria dell'obbligo dell'ente Comunale ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento sull'istanza ex art. 36/37 presentata dalla ricorrente al Comune di Brindisi in data 29.12.2011, nonchè del provvedimento implicito di silenzio rigetto avverso l'istanza di sanatoria ex art. 36/37 DPR 380/2001 presentata dalla ricorrente al Comune di Brindisi il 29.12.2011,
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori Adriano Tolomeo, in sostituzione di F M, Antonio Astuto, in sostituzione di E G e F T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
sono impugnati il silenzio serbato dal Comune di Brindisi in ordine all’istanza di sanatoria ex artt. 36/37 DPR 380/2001 per opere eseguite in difformità su un impianto fotovoltaico, realizzato in base a DIA presentata nel 2009, nonché il provvedimento implicito di rigetto eventualmente formatosi in relazione all’istanza suindicata;
a sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure: violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli artt.36/37 del DPR 380/2001 – violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli artt. 20,21 del DPR 380/2001, nonché degli artt. 2 e 2 bis della L. 241/1990 – eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria per illogicità manifesta – carenza assolta di motivazione.
Con memoria depositata in data 12 luglio 2012 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi;
Nella pubblica udienza del 20 maggio 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
All’udienza odierna il procuratore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Ritenuto che:
a seguito della sopravvenienza citata al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.