TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-06-16, n. 200900954
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Testo completo
N. 00954/2009 REG.SEN.
N. 00811/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 1996, proposto da:
BE LD, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Virgilio, con domicilio eletto presso la stessa in Bologna, via Rubbiani 3;
contro
Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero del Tesoro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot.n. 58935/BIS datato 11.1.1996 con cui la Direzione Provinciale del Tesoro di Bologna accertava a carico dela ricorrente un debito per l'indennità ex art. 3 L.n. 27/81 non dovuta dal 12.8.1995 al 5.11.1995, disponendone il recupero rateale sugli emolumenti dovuti per stipendio dal febbraio 1996 al gennaio 1997;
del provvedimento non comunicato alla ricorrente, con cui la Direzione Provinciale del Tesoro di Bologna ha accertato a suo carico un debito per l'indennità ex art. 3 L.n. 27/81 non dovute dal 12.6.1995 al 11.8.1995 e ne ha disposto il recupero rateale sugli emolumenti dovuti per stipendio dall'agosto 1995 al novembre 1995;
per l'accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità speciale di cui all'art. 3 L.n. 27/81 relativamente ai periodi di assenza obbligatoria per maternità pre-parto (dal 12.6.1995 al 11.8.1995) e post-parto (dal 12.8.1995 al 5.11.1995), con interessi e rivalutazione dalle scadenza al saldo;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero di Grazia e Giustizia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Tesoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, magistrato ordinario, espone di aver fruito nel 1995 del periodo di astensione obbligatoria per maternità (nascita del figlio VR), percependo lo stipendio comprensivo dell’indennità ex art. 3 legge n. 27/1981.
Con i provvedimenti in epigrafe, la Direzione provinciale del Tesoro di Bologna disponeva successivamente, nei suoi confronti, il recupero delle somme corrispondenti alla suddetta indennità; tuttavia, solo il secondo atto (relativo al periodo di astensione obbligatoria <post-partum>) era preceduto dalla relativa comunicazione di avvio del procedimento.
Avverso i medesimi provvedimenti, la ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Violazione del citato art. 3 e degli artt. 4 e 15 l. n. 1204/1971, nonchè eccesso di potere per ingiustizia manifesta, nell’assunto fondamentale che - dopo l’estensione dell’indennità <de qua> al personale di cancelleria (l. n. 221/1988) e la sua attribuzione alle dipendenti con detta qualifica in astensione obbligatoria per maternità (art. 21 D.P.R. n. 44/1990 e Circolare Ministero Giustizia n. 84/1993) - analogo trattamento non potrebbe non spettare anche al personale femminile di magistratura;
2) Violazione art. 119 Trattato CEE e della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 10.2.1975, affermanti il principio della parità di retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile