TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-09-30, n. 200900933
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N. 00933/2009 REG.SEN.
N. 00663/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 663 del 2009, proposto da:
P B, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mantero, con domicilio eletto presso l’avv. Lucia Gaoni, in Ancona, via Matteotti,110;
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Compartimentale Ufficio Regionale delle Marche, dell'Abruzzo e del Molise dei Monopoli di Stato, non costituiti;
- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e Ufficio Regionale dell'Abruzzo, Marche, Molise dei Monopoli di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio Regionale dell'Abruzzo, Marche, Molise sull’istanza di concessione dell’istituzione di una rivendita di generi di monopolio, presentata dalla ricorrente in data 27/3/2008,
e per la condanna
dell’Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso (di contenuto favorevole alla ricorrente).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dell’Ufficio Regionale dell'Abruzzo, Marche, Molise dei Monopoli di Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29/07/2009 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il presente ricorso, la sig.ra B (titolare di attività turistico-ricettiva nel Comune di Pennabilli (frazione Molino di Bascio) agisce, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e dell’art. 21-bis della L. n. 1034/1971, per conseguire la condanna dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli (A.M.S.) – Ufficio Regionale per le Marche, l’Abruzzo e il Molise a concludere con un provvedimento espresso il procedimento di cui all’istanza presentata dalla stessa ricorrente in data 27/3/2008.
Con la predetta domanda (che faceva seguito ad analoga richiesta, presentata nel dicembre 2007), la sig.ra B aveva chiesto all’Amministrazione Finanziaria l’autorizzazione all’istituzione di una rivendita di generi di monopolio presso il suddetto esercizio commerciale, rappresentando di avere in corso la ristrutturazione e il parziale cambio di destinazione d’uso del locale (da “pensione-alloggio” ad “albergo a tre stelle”) ed evidenziando la favorevole collocazione urbana dell’esercizio.
A sostegno del ricorso, la sig.ra B espone che:
- nonostante l’A.M.S. abbia definito con un diniego la precedente istanza del dicembre 2007, ugualmente sussiste l’obbligo di provvedere sull’istanza del marzo 2008, la quale non è meramente reiterativa della precedente;
- in effetti, per un verso rilevano le modificazioni di natura urbanistico-edilizia apportate nel frattempo all’esercizio commerciale, per altro verso rileva il fatto che l’altra rivendita esistente nelle vicinanze (e la cui presenza è il presupposto principale del diniego opposto da A.M.S.) dovrebbe essere dichiarata decaduta dalla concessione per gravi e ripetute inadempienze da parte del titolare (fatti che sono anche alla base di un’indagine penale avviata a seguito di esposto della sig.ra B);
- pertanto, l’Ufficio Regionale delle Marche di A.M.S. dovrebbe trarre le dovute conseguenze e accogliere l’istanza della ricorrente, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa che disciplina la materia (ed in particolare la circolare dell’A.M.S. n. 04/63406 del 25/9/2001).
2. Si è costituita l’A.M.S. – Ufficio Regionale per le Marche, l’Abruzzo e il Molise, chiedendo il rigetto del ricorso.