TAR Trieste, sez. I, sentenza 2018-11-14, n. 201800349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2018-11-14, n. 201800349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201800349
Data del deposito : 14 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2018

N. 00349/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00435/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 435 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Aziende agricolo Desiree' S e R T, in persona dei rispettivi omonimi titolari, rappresentate e difese dagli avvocati M A e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale sono, del pari, per legge domiciliati in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Iuri dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura medesima in Trieste, piazza Unità d'Italia 1;

nei confronti

Cospalat del Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Quanto al ricorso introduttivo depositato in data 19 novembre 2015

- della comunicazione AGEA prot. n. AGEA.AGA.2015.45191 dd. 29 luglio 2015 ad oggetto “Regime quote latte – esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e contestuale comunicazione del prelievo imputato”, inviata all’Azienda Agricola S Desireè, dalla quale risulta il prelievo sulle eccedenze imputato alla predetta per le consegne di latte effettuate nel corso della campagna lattiera 1° aprile 2014/31 marzo 2015 all’acquirente latte “Cospalat del Friuli Venezia Giulia” (prelievo che risulta indicato anche nella “lista di prelievo per acquirente” inviata al medesimo acquirente latte, che pure si impugna) e i presupposti conteggi, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa azienda agricola ricorrente;

- della comunicazione AGEA prot. n. AGEA.AGA.2015.45022 dd. 29 luglio 2015 ad oggetto “Regime quote latte – esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e contestuale comunicazione del prelievo imputato”, inviata all’Azienda Agricola T Rudy, dalla quale risulta il prelievo sulle eccedenze imputato alla predetta per le consegne di latte effettuate nel corso della campagna lattiera 1° aprile 2014/31 marzo 2015 all’acquirente latte “Cospalat del Friuli Venezia Giulia” (prelievo che risulta indicato anche nella “lista di prelievo per acquirente” inviata al medesimo acquirente latte, che pure si impugna) e i presupposti conteggi, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa azienda agricola ricorrente;

- della comunicazione AGEA prot. n. AGEA.AGA.2015.44329 dd. 27 luglio 2015 ad oggetto “Regime quote latte – esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e contestuale comunicazione del prelievo imputato”, inviata all’acquirente latte Cospalat del Friuli Venezia Giulia e relativi allegati, dalla quale risulta la quantificazione del prelievo per il periodo 1° aprile 2014/31 marzo 2015 imputato alle aziende agricole S Desireè e T Rudy, produttori di latte, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica di ciascuno dei ricorrenti;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche in corso di definizione al momento di notificazione del presente ricorso e sebbene non conosciuto, compresi i provvedimenti AGEA dai quali risultano le operazioni di calcolo e di imputazione del prelievo per il periodo 2014/2015, con allegati, richiamati negli atti qui impugnati, e di prot. n. AGEA.uccu.2015.5272 del 26.08.2015, con cui AGEA ha stabilito le modalità applicative dell’art. 1 del decreto legge n. 51/2015 convertito in legge n. 91/2015, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica degli stessi ricorrenti;

Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 dicembre 2016

- dell’intimazione di versamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche – Area di Sviluppo rurale prot. n. 44029/P del 26.09.2016 emessa nei confronti di S Desireè nonché nei confronti di Cospalat del Friuli Venezia Giulia ad oggetto “Quote latte. Intimazione al versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per la campagna 2014/2015. Rideterminazione degli importi dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, 4-quinquies e 4-sexies, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni in legge 2 luglio 2015, n. 91 e successive modificazioni (legge 7 agosto 2016, n. 160)…”, a firma del Direttore del Servizio, con la quale è stato intimato il versamento del prelievo supplementare imputato da AGEA all’azienda agricola S Desireè nella campagna di commercializzazione 2014/2015, come rideterminato a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla legge n. 160/2016;

- dell’intimazione di versamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche – Area di Sviluppo rurale prot. n. 44413/P del 27.09.2016 emessa nei confronti di T Rudy nonché nei confronti di Cospalat del Friuli Venezia Giulia ad oggetto “Quote latte. Intimazione al versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per la campagna 2014/2015. Rideterminazione degli importi dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, 4-quinquies e 4-sexies, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni in legge 2 luglio 2015, n. 91 e successive modificazioni (legge 7 agosto 2016, n. 160)…”, a firma del Direttore del Servizio, con la quale è stato intimato il versamento del prelievo supplementare imputato da AGEA all’azienda agricola T Rudy nella campagna di commercializzazione 2014/2015, come rideterminato a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla legge n. 160/2016;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche in corso di definizione al momento di notificazione del presente ricorso e sebbene non conosciuto, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica degli stessi ricorrenti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura/ Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso collettivo spedito per la notifica il 29 ottobre 2015 e depositato il successivo 19 novembre 2015 (d’ora in poi ricorso introduttivo), le Aziende agricole ricorrenti, entrambe “produttrici” titolari di quote latte, impugnavano cumulativamente, invocandone l’annullamento, le comunicazioni in epigrafe indicate e relativi allegati, con le quali l’AGEA aveva comunicato loro i presunti ed asseriti debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari) individuati come esigibili in relazione alla campagna lattiera 2014/2015 e ne aveva intimato il pagamento aggravato da interessi.

Affidavano la richiesta avanzata ai seguenti motivi di diritto:

1. “Illegittimità propria e derivata per violazione e falsa applicazione di legge per contrarietà al Reg. (CE) n. 1234/2007 (in particolare agli artt. 75, 78, 79, 80 e 84), al Reg. (CE) n. 595/2004 (in particolare art. 16), al Reg. (CE) n. 72/2009 nonché al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione, dell’art. 9, commi 3, 4-ter.1 e 4-quater, del d.l. 28.3.2003, n. 49, convertito in legge 30.5.2003, n. 119, e s.m. e dell’art. 2, comma 1, del d.l. 2.5.2015, n. 51, convertito in legge 2.7.2015, n. 91 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.l. 28.3.2009, n. 49, convertito in legge 30.5.2003, n. 119, e s.m., degli artt. 1 e 2 del d.l. 2.5.2015, n. 51, convertito in legge 2.7.2015, n. 91, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90, degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione – Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione di procedimento e difetto di istruttoria , carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione e dei principi comunitari del legittimo affidamento, della certezza del diritto, di non discriminazione e di proporzionalità (Illegittima imputazione ai ricorrenti a titolo di prelievi supplementare di somme non destinate al pagamento del prelievo supplementare alla CE;
illegittima destinazione delle predette somme al “Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” di cui all’art. 9, comma 4-quater, del d.l. n. 49/2003, convertito con modificazioni in l. n. 119/03;
mancata disapplicazione dell’art. 9, comma 4-quater, del d.l. n. 49/2003, convertito con modificazioni in l. n. 119/03, per contrarietà agli artt. 75, paragrafo 1, lett. a), e 84, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1234/2007;
illegittimo mancato annullamento del corrispondente addebito nei confronti dei ricorrenti non dovuto a titolo di prelievi supplementare”;

2. “Illegittimità per violazione e falsa applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007, in particolare art. 78, del Reg. (CE) n. 595/2004 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/447 della Commissione, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 l. n. 119/2003 e dell’art. 3 l. n. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di motivazione , illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico e falsa rappresentazione della realtà (difetto di motivazione in ordine ai quantitativi di latte commercializzati in Italia – errata quantificazione del quantitativo di riferimento nazionale “consegne” – errata quantificazione in pejus dell’eccedenza produttiva dei singoli produttori – illegittima e ingiustificata imputazione di prelievo supplementare per mancata giustificazione dell’esubero nazionale)”;

3. “Illegittimità diretta e derivata per violazione e falsa applicazione di legge, per contrarietà al diritto comunitario, e in particolare agli artt. 75, 78, 79, 80 e 84 del Reg. (CE) n. 1234/2007, all’art. 16 del Reg. (CE) n. 595/2004 e al Reg. (CE) n. 72/09, della normativa italiana, e in particolare dell’art. 5 e dell’art. 9, commi 3 e 4-ter.1 (e 4-quater) della l. n. 119/2003 e dell’art. 2, comma 1, del d.l.

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